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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18328/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26/1/2021 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma dichiarava l'intervenuta prescrizione del reato di abuso d'ufficio, confermando le statuizioni civili e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma affinché pronunciasse sul capo B) dell'imputazione.

La sentenza impugnata riteneva sussistente il reato di abuso ascritto a [OSCURATO:PERSONA], commesso allorquando, in qualità di [OSCURATO:PERSONA] di Ponza, provvedeva ad emettere un ordine di pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], nonostante quest'ultimo fosse stato dichiarato fallito e, in tal modo, consentendogli di , incassare una somma di denaro altrimenti destinata a confluire nell'attivo fallimentare.

2. Avverso la suddetta pronuncia, il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso di seguito sintetizzati.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 323 cod. pen., sul presupposto che la Corte di appello si sarebbe limitata a ravvisare elementi di colpa a carico del ricorrente, con la conseguenza che avrebbe dovuto dichiarare l'insussistenza del reato di abuso d'ufficio.

In particolare, si assume che Porzio, nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe agito con negligenza, non verificando la legittimità del pagamento disposto in favore di [OSCURATO:PERSONA], senza che in tale condotta siano ravvisabili gli elementi del dolo intenzionale richiesti dall'art. 323 cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, deduce l'omessa motivazione in relazione ai motivi di appello, con i quali era stata dedotta la buona fede dell'imputato, derivante anche dall'inconsapevolezza del fallimento della società del [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali in riferimento alla mancata dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero in relazione al capo B).

La sentenza impugnata, infatti, rilevava l'omessa pronuncia su tale capo di imputazione, senza rilevare che l'appello del pubblico ministero non enunciava le ragioni dell'impugnazione, dal che ne sarebbe dovuta conseguire l'inammissibilità ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. 3.

Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il primo motivo di ricorso, sia pur formulato come violazione di legge, introduce censure in punto di fatto relativamente al riconoscimento dell'elemento soggettivo del dolo intenzionale, ritenuto sussistente dalla Corte di appello.

Occorre premettere che la sentenza impugnata non si è affatto limitata ad individuare mere condotte negligenti commesse dal Porzio, bensì ha valorizzato le plurime anomalie che hanno contraddistinto l'emissione dell'ordine di pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], ritenendole inequivocabilmente dimostrative della sicura volontà dell'imputato di avvantaggiare il predetto.Fermi restando i limiti alla rivalutazione nel merito dell'accertamento in fatto, è indubbio che la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo proprio del reato di abuso d'ufficio, giungendo a tale conclusione sulla base di una complessiva valutazione delle condotte poste in essere e ritenute incompatibili con la mera negligenza.

3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata risposta alle argomentazioni dedotte con i motivi di appello.

Il motivo si traduce in una censura in punto di fatto, con la quale il ricorrente chiede una inammissibile rivalutazione delle prove, di cui riporta ampi stralci al fine di dimostrare l'erroneità della valutazione compiuta dal giudice di appello.

Il motivo è inammissibile, in quanto finalizzato a prospettare una ricostruzione alternativa del fatto e non già ad evidenziare un vizio di motivazione suscettibile di rilevazione in sede di legittimità.

Peraltro, il ricorrente non si confronta neppure con le parti salienti della sentenza impugnata.

La Corte di appello, infatti, ha desunto la piena consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla illegittimità dell'ordine di pagamento ed alla finalità di avvantaggiare il beneficiario, sulla base di precisi elementi di fatto.

In particolare, si è sottolineato come il pagamento era stato disposto direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], il quale si era ingerito in ogni fase della procedura di spesa ed assumendo, con uno specifico ordine di servizio, la diretta ed esclusiva responsabilità dell'atto.

A fronte di tali anomalie, la difesa del ricorrente ha richiamato alcuni passaggi delle deposizioni assunte in sede di merito, chiedendone una sostanziale rivalutazione non consentita in sede di legittimità.

Peraltro, le deposizioni evidenziate non contrastano direttamente il dato dirimente indicato nella sentenza di appello e, cioè, che il [OSCURATO:PERSONA] ha posto personalmente in essere un'attività amministrativa riservata al funzionario amministrativo.

4. L'ultimo motivo di ricorso concerne la ritenuta inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero, avverso l'omessa pronuncia sul capo B) dell'imputazione.

Si assume che l'impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile, non avendo la parte pubblica indicato le ragioni a sostegno.

Invero, le ragioni poste a fondamento dell'appello erano espresse e consistevano nel fatto che sul capo B) dell'imputazione, pur essendo intervenuta una pronuncia assolutoria, difettava totalmente la motivazione.

La natura del vizio di omessa motivazione è tale per cui non occorreva alcuna ulteriore specificazione ed esposizione delle ragioni poste a fondamento dell'appello, sicchè correttamente il giudice dell'impugnazione ha ritenuto l'ammissibilità della stessa.

5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26/1/2021 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma dichiarava l'intervenuta prescrizione del reato di abuso d'ufficio, confermando le statuizioni civili e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma affinché pronunciasse sul capo B) dell'imputazione. La sentenza impugnata riteneva sussistente il reato di abuso ascritto a [OSCURATO:PERSONA], commesso allorquando, in qualità di [OSCURATO:PERSONA] di Ponza, provvedeva ad emettere un ordine di pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], nonostante quest'ultimo fosse stato dichiarato fallito e, in tal modo, consentendogli di , incassare una somma di denaro altrimenti destinata a confluire nell'attivo fallimentare. 2. Avverso la suddetta pronuncia, il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 323 cod. pen., sul presupposto che la Corte di appello si sarebbe limitata a ravvisare elementi di colpa a carico del ricorrente, con la conseguenza che avrebbe dovuto dichiarare l'insussistenza del reato di abuso d'ufficio. In particolare, si assume che Porzio, nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe agito con negligenza, non verificando la legittimità del pagamento disposto in favore di [OSCURATO:PERSONA], senza che in tale condotta siano ravvisabili gli elementi del dolo intenzionale richiesti dall'art. 323 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, deduce l'omessa motivazione in relazione ai motivi di appello, con i quali era stata dedotta la buona fede dell'imputato, derivante anche dall'inconsapevolezza del fallimento della società del [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali in riferimento alla mancata dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero in relazione al capo B). La sentenza impugnata, infatti, rilevava l'omessa pronuncia su tale capo di imputazione, senza rilevare che l'appello del pubblico ministero non enunciava le ragioni dell'impugnazione, dal che ne sarebbe dovuta conseguire l'inammissibilità ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso, sia pur formulato come violazione di legge, introduce censure in punto di fatto relativamente al riconoscimento dell'elemento soggettivo del dolo intenzionale, ritenuto sussistente dalla Corte di appello. Occorre premettere che la sentenza impugnata non si è affatto limitata ad individuare mere condotte negligenti commesse dal Porzio, bensì ha valorizzato le plurime anomalie che hanno contraddistinto l'emissione dell'ordine di pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], ritenendole inequivocabilmente dimostrative della sicura volontà dell'imputato di avvantaggiare il predetto.Fermi restando i limiti alla rivalutazione nel merito dell'accertamento in fatto, è indubbio che la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo proprio del reato di abuso d'ufficio, giungendo a tale conclusione sulla base di una complessiva valutazione delle condotte poste in essere e ritenute incompatibili con la mera negligenza. 3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata risposta alle argomentazioni dedotte con i motivi di appello. Il motivo si traduce in una censura in punto di fatto, con la quale il ricorrente chiede una inammissibile rivalutazione delle prove, di cui riporta ampi stralci al fine di dimostrare l'erroneità della valutazione compiuta dal giudice di appello. Il motivo è inammissibile, in quanto finalizzato a prospettare una ricostruzione alternativa del fatto e non già ad evidenziare un vizio di motivazione suscettibile di rilevazione in sede di legittimità. Peraltro, il ricorrente non si confronta neppure con le parti salienti della sentenza impugnata. La Corte di appello, infatti, ha desunto la piena consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla illegittimità dell'ordine di pagamento ed alla finalità di avvantaggiare il beneficiario, sulla base di precisi elementi di fatto. In particolare, si è sottolineato come il pagamento era stato disposto direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], il quale si era ingerito in ogni fase della procedura di spesa ed assumendo, con uno specifico ordine di servizio, la diretta ed esclusiva responsabilità dell'atto. A fronte di tali anomalie, la difesa del ricorrente ha richiamato alcuni passaggi delle deposizioni assunte in sede di merito, chiedendone una sostanziale rivalutazione non consentita in sede di legittimità. Peraltro, le deposizioni evidenziate non contrastano direttamente il dato dirimente indicato nella sentenza di appello e, cioè, che il [OSCURATO:PERSONA] ha posto personalmente in essere un'attività amministrativa riservata al funzionario amministrativo. 4. L'ultimo motivo di ricorso concerne la ritenuta inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero, avverso l'omessa pronuncia sul capo B) dell'imputazione. Si assume che l'impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile, non avendo la parte pubblica indicato le ragioni a sostegno. Invero, le ragioni poste a fondamento dell'appello erano espresse e consistevano nel fatto che sul capo B) dell'imputazione, pur essendo intervenuta una pronuncia assolutoria, difettava totalmente la motivazione. La natura del vizio di omessa motivazione è tale per cui non occorreva alcuna ulteriore specificazione ed esposizione delle ragioni poste a fondamento dell'appello, sicchè correttamente il giudice dell'impugnazione ha ritenuto l'ammissibilità della stessa. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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