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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 12085/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 7 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa in data 7 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, ha disposto il sequestro preventivo diretto e, in subordine, per equivalente, di danaro e beni nella disponibilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza della somma di euro 53.577,80.

2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto ad indagine per il delitto di peculato, per essersi appropriato, in qualità di amministratore giudiziario nominato nel procedimento n. 7/14 della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, e, quindi, di pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, della somma complessiva di euro 58.906,80, di proprietà della procedura, somma utilizzata per il pagamento di coadiutori/collaboratori dell'amministrazione giudiziaria ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in assenza del decreto autorizzativo del Tribunale o del Giudice delegato richiesto dall'art. 42 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o, comunque, per importi superiori a quelli autorizzati.

3. [OSCURATO:PERSONA], difensore della Santangelo, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 314 cod. pen.

Premette il difensore che, nell'udienza di trattazione dell'appello cautelare del 7 luglio 2022, il pubblico ministero aveva rinunciato alle contestazioni relative alle somme di danaro erogate in favore dei collaboratori Falzone e Dongarrà e il Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo degli importi indebitamente corrisposti agli altri ausiliari, valorizzando l'assenza del documento giustificativo di tali liquidazioni.

Il difensore deduce, tuttavia, che il provvedimento impugnato sarebbe fondato sul presupposto della mancanza del provvedimento autorizzativo del Tribunale in favore degli ausiliari, ma tale premessa sarebbe erronea, in quanto il provvedimento (e, segnatamente, il decreto del 9 luglio 2015) sarebbe stato successivamente rinvenuto dalla difesa, a seguito di indagini difensive.

Precisa, inoltre, il difensore di aver formulato, sulla base di tale decreto autorizzativo, una richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto e, in attesa della decisione del Giudice per le indagini preliminari, di aver proposto ricorso per cassazione.

4. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 gennaio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.

2. Il ricorrente, con unico motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 314 cod. pen., in quanto il Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo degli importi indebitamente corrisposti agli altri ausiliari, valorizzando l'assenza del documento giustificativo di tali liquidazioni e il provvedimento (e, segnatamente, il decreto del 9 luglio 2015) sarebbe stato successivamente rinvenuto dalla difesa, a seguito di indagini difensive.

3. Il motivo di ricorso è diverso da quelli consentiti in sede di legittimità.

Il motivo proposto è, infatti, fondato su un fatto sopravvenuto (il rinvenimento del documento giustificativo della liquidazione contestata) rispetto all'ordinanza impugnata, tale da fondare eventualmente la revoca o la modifica della misura reale disposta, ma non certo l'annullamento della stessa in sede di legittimità.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, l'ambito conoscitivo del giudice del riesame è circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve all'emissione dell'ordinanza, dellle sopravvenienze favorevoli all'indagato (art. 309, comma 5, cod. proc. peri.) e degli ulteriori elementi «addotti dalle parti nel corso dell'udienza» (art. 309, comma 9, cod. proc. pen.), anche se non presentati al giudice che emise la misura, mentre eventuali acquisizioni successive rispetto al momento della chiusura della discussione dinanzi al collegio non assumono alcun rilievo nell'ambito del successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatte valere soltanto con nuova richiesta di revoca o modifica della misura al giudice competente (ex multis: Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, Zamparini, Rv. 275982 — 01; Sez. 6, n. 39871 del 12/07/2013, Notarianni, Rv. 256445 — 01; Sez. 2, n. 8460 del 14/02/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255308 — 01;Sez. 1, n. 34616 del 13/07/2007, Speciale, Rv. 237764 - 01).

Analogamente, in tema di impugnazioni cautelari reali, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente.La censura proposta esorbita, dunque, dal perimetro del sindacato giurisdizionale della Corte di cassazione.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La parte ricorrentedeve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 7 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa in data 7 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, ha disposto il sequestro preventivo diretto e, in subordine, per equivalente, di danaro e beni nella disponibilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza della somma di euro 53.577,80. 2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto ad indagine per il delitto di peculato, per essersi appropriato, in qualità di amministratore giudiziario nominato nel procedimento n. 7/14 della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, e, quindi, di pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, della somma complessiva di euro 58.906,80, di proprietà della procedura, somma utilizzata per il pagamento di coadiutori/collaboratori dell'amministrazione giudiziaria ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in assenza del decreto autorizzativo del Tribunale o del Giudice delegato richiesto dall'art. 42 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o, comunque, per importi superiori a quelli autorizzati. 3. [OSCURATO:PERSONA], difensore della Santangelo, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 314 cod. pen. Premette il difensore che, nell'udienza di trattazione dell'appello cautelare del 7 luglio 2022, il pubblico ministero aveva rinunciato alle contestazioni relative alle somme di danaro erogate in favore dei collaboratori Falzone e Dongarrà e il Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo degli importi indebitamente corrisposti agli altri ausiliari, valorizzando l'assenza del documento giustificativo di tali liquidazioni. Il difensore deduce, tuttavia, che il provvedimento impugnato sarebbe fondato sul presupposto della mancanza del provvedimento autorizzativo del Tribunale in favore degli ausiliari, ma tale premessa sarebbe erronea, in quanto il provvedimento (e, segnatamente, il decreto del 9 luglio 2015) sarebbe stato successivamente rinvenuto dalla difesa, a seguito di indagini difensive. Precisa, inoltre, il difensore di aver formulato, sulla base di tale decreto autorizzativo, una richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto e, in attesa della decisione del Giudice per le indagini preliminari, di aver proposto ricorso per cassazione. 4. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 gennaio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Il ricorrente, con unico motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 314 cod. pen., in quanto il Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo degli importi indebitamente corrisposti agli altri ausiliari, valorizzando l'assenza del documento giustificativo di tali liquidazioni e il provvedimento (e, segnatamente, il decreto del 9 luglio 2015) sarebbe stato successivamente rinvenuto dalla difesa, a seguito di indagini difensive. 3. Il motivo di ricorso è diverso da quelli consentiti in sede di legittimità. Il motivo proposto è, infatti, fondato su un fatto sopravvenuto (il rinvenimento del documento giustificativo della liquidazione contestata) rispetto all'ordinanza impugnata, tale da fondare eventualmente la revoca o la modifica della misura reale disposta, ma non certo l'annullamento della stessa in sede di legittimità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, l'ambito conoscitivo del giudice del riesame è circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve all'emissione dell'ordinanza, dellle sopravvenienze favorevoli all'indagato (art. 309, comma 5, cod. proc. peri.) e degli ulteriori elementi «addotti dalle parti nel corso dell'udienza» (art. 309, comma 9, cod. proc. pen.), anche se non presentati al giudice che emise la misura, mentre eventuali acquisizioni successive rispetto al momento della chiusura della discussione dinanzi al collegio non assumono alcun rilievo nell'ambito del successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatte valere soltanto con nuova richiesta di revoca o modifica della misura al giudice competente (ex multis: Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, Zamparini, Rv. 275982 — 01; Sez. 6, n. 39871 del 12/07/2013, Notarianni, Rv. 256445 — 01; Sez. 2, n. 8460 del 14/02/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255308 — 01;Sez. 1, n. 34616 del 13/07/2007, Speciale, Rv. 237764 - 01). Analogamente, in tema di impugnazioni cautelari reali, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente.La censura proposta esorbita, dunque, dal perimetro del sindacato giurisdizionale della Corte di cassazione. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La parte ricorrentedeve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
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