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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 11063/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile e, comunque, respinto il reclamo avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza ha negato la facoltà di detenere carte da giuoco nella propria camera di detenzione; letto il parere contrario alla trattazione in Settima Sezione espresso dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale; ritenuto che l'ordinanza si sottragga alle censure sviluppate in ricorso, avendo il giudice specializzato valorizzato la mancata deduzione di ragioni per le quali il detenuto dovesse detenere carte da gioco in camera, sostanzialmente per una pura comodità aggiuntiva personale, alla luce della circostanza che l'uso di esse, in funzione dello svago, era assicurato secondo il regolamento nei contesti di socialità, con strumenti messi a disposizione dei ristretti da parte dell'Amministrazione penitenziaria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile e, comunque, respinto il reclamo avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza ha negato la facoltà di detenere carte da giuoco nella propria camera di detenzione; letto il parere contrario alla trattazione in Settima Sezione espresso dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale; ritenuto che l'ordinanza si sottragga alle censure sviluppate in ricorso, avendo il giudice specializzato valorizzato la mancata deduzione di ragioni per le quali il detenuto dovesse detenere carte da gioco in camera, sostanzialmente per una pura comodità aggiuntiva personale, alla luce della circostanza che l'uso di esse, in funzione dello svago, era assicurato secondo il regolamento nei contesti di socialità, con strumenti messi a disposizione dei ristretti da parte dell'Amministrazione penitenziaria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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