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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 05683/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 17.7.2019, con cui il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998, commesso in Lampedusa il 3.8.2018, condannandolo alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione; rilevato che il ricorrente: - con il primo motivo, ha denunciato violazione di legge in ordine al diniego dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen; - con il secondo motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 51 cod. pen., essendo l'imputato rientrato in Italia per contrarre matrimonio. - con il terzo motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'applicazione della recidiva; ritenuto che il primo motivo riguarda l'applicazione dell'esimente della speciale tenuità del fatto, che non era stata richiesta con l'atto di appello e che i giudici del merito hanno, implicitamente, escluso evidenziando che l'imputato era rientrato in Italia solo dopo sette mesi dall'espulsione, circostanza che incideva sulla gravità del fatto; rilevato che la difesa, sul punto, si è limitata a valorizzare il successivo matrimonio, che sarebbe stato il motivo che aveva indotto l'imputato a rientrare in Italia, così sollecitando il collegio ad una autonoma valutazione di merito, preclusa nel giudizio di legittimità; ritenuto che il secondo motivo, relativo all' applicazione della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto (il matrimonio), è manifestamente infondato, in quanto la situazione rappresentata dalla difesa come motivo determinante il reato non giustifica la condotta criminosa ascritta, dato che la norma che riconosce il diritto a contrarre matrimonio non si pone in rapporto di specialità rispetto alla normativa che disciplina gli effetti dell'espulsione dal territorio dello Stato; ritenuto che il terzo motivo non è consentito, riguardando l'applicazione della recidiva, punto della decisione che non era stato devoluto al giudice di appello; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese eqt/ora processuali e della somma di euro tremi' ITa Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2021.

Il consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 17.7.2019, con cui il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998, commesso in Lampedusa il 3.8.2018, condannandolo alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione; rilevato che il ricorrente: - con il primo motivo, ha denunciato violazione di legge in ordine al diniego dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen; - con il secondo motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 51 cod. pen., essendo l'imputato rientrato in Italia per contrarre matrimonio. - con il terzo motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'applicazione della recidiva; ritenuto che il primo motivo riguarda l'applicazione dell'esimente della speciale tenuità del fatto, che non era stata richiesta con l'atto di appello e che i giudici del merito hanno, implicitamente, escluso evidenziando che l'imputato era rientrato in Italia solo dopo sette mesi dall'espulsione, circostanza che incideva sulla gravità del fatto; rilevato che la difesa, sul punto, si è limitata a valorizzare il successivo matrimonio, che sarebbe stato il motivo che aveva indotto l'imputato a rientrare in Italia, così sollecitando il collegio ad una autonoma valutazione di merito, preclusa nel giudizio di legittimità; ritenuto che il secondo motivo, relativo all' applicazione della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto (il matrimonio), è manifestamente infondato, in quanto la situazione rappresentata dalla difesa come motivo determinante il reato non giustifica la condotta criminosa ascritta, dato che la norma che riconosce il diritto a contrarre matrimonio non si pone in rapporto di specialità rispetto alla normativa che disciplina gli effetti dell'espulsione dal territorio dello Stato; ritenuto che il terzo motivo non è consentito, riguardando l'applicazione della recidiva, punto della decisione che non era stato devoluto al giudice di appello; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese eqt/ora processuali e della somma di euro tremi' ITa Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estens
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