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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 29850/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32739/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE MATERA n. 1859/2015 depositata i l 03/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente del Tribunale di Matera, con provvedimento del 3.10.2018 liquidò al CTU [OSCURATO:PERSONA] il compenso per l’attività svolta nell’ambito di un procedimento ex art.696 bis c.p.c., ponendole a carico della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva “dato luogo” al procedimento di ATP, per aver fornito materiali viziati.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1n.3 c.p.c., per avere il Presidente del Tribunale erroneamente posto le spese di ATP a suo carico, in qualità di parte resistente, nonostante le spese per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ex art. 696 bis c.p.c., debbano essere poste a carico della parte richiedente sulla base del principio di causalità, non trattandosi di procedimento di natura contenziosa.

Il ricorrente richiama l’orientamento di questa Corte, secondo cui la valutazione della soccombenza spetta al giudice della causa di merito.

Il motivo è fondato.

Il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, che presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore mentre il concetto di soccombenza è estranea al procedimento per l’accertamento tecnico preventivo, ex art.696 c.p.c.

Ne consegue che le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cassazione civile, sez.

II,07/06/2019, n. 15492) Tale principio è applicabile anche alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, prevista dall’art.696 bis c.p.c., che si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica o con il verbale di conciliazione (nel quale le parti possono o meno regolare le spese dell’ATP), cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominatodal giudice da porre a carico della parte richiedente.

A tali principi di diritto non si è uniformato il provvedimento impugnato in quanto il Presidente del Tribunale di Matera ha posto le spese non a carico della parte che ha chiesto l’accertamento tecnico preventivo ma a carico di una delle parti del procedimento di ATP sulla base di una valutazione della soccombenza che non spetta al giudice del procedimento ex art.696 bis c.p.c.

Il ricorso deve pertanto essere accolto; il provvedimento impugnato va cassato, limitatamente alla parte in cui pone il compenso del C.T.U., nominato in sede di accertamento tecnico preventivo a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. e non a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano richiesto, ai sensi dell’art.696 bis c.p.c., la nomina del CTU.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ponendosi il compenso del C.T.U., nella misura già liquidata (per complessivi oltre IVA e accessori di legge), a carico della sola parte richiedente.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonoinevitabilmente la soccombenza.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, pone il compenso del C.T.U., nella misura già liquidata, a carico e con vincolo solidale, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Condanna gli intimati in solido tra loro alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32739/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE MATERA n. 1859/2015 depositata i l 03/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente del Tribunale di Matera, con provvedimento del 3.10.2018 liquidò al CTU [OSCURATO:PERSONA] il compenso per l’attività svolta nell’ambito di un procedimento ex art.696 bis c.p.c., ponendole a carico della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva “dato luogo” al procedimento di ATP, per aver fornito materiali viziati. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1n.3 c.p.c., per avere il Presidente del Tribunale erroneamente posto le spese di ATP a suo carico, in qualità di parte resistente, nonostante le spese per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ex art. 696 bis c.p.c., debbano essere poste a carico della parte richiedente sulla base del principio di causalità, non trattandosi di procedimento di natura contenziosa. Il ricorrente richiama l’orientamento di questa Corte, secondo cui la valutazione della soccombenza spetta al giudice della causa di merito. Il motivo è fondato. Il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, che presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore mentre il concetto di soccombenza è estranea al procedimento per l’accertamento tecnico preventivo, ex art.696 c.p.c. Ne consegue che le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cassazione civile, sez. II,07/06/2019, n. 15492) Tale principio è applicabile anche alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, prevista dall’art.696 bis c.p.c., che si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica o con il verbale di conciliazione (nel quale le parti possono o meno regolare le spese dell’ATP), cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominatodal giudice da porre a carico della parte richiedente. A tali principi di diritto non si è uniformato il provvedimento impugnato in quanto il Presidente del Tribunale di Matera ha posto le spese non a carico della parte che ha chiesto l’accertamento tecnico preventivo ma a carico di una delle parti del procedimento di ATP sulla base di una valutazione della soccombenza che non spetta al giudice del procedimento ex art.696 bis c.p.c. Il ricorso deve pertanto essere accolto; il provvedimento impugnato va cassato, limitatamente alla parte in cui pone il compenso del C.T.U., nominato in sede di accertamento tecnico preventivo a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. e non a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano richiesto, ai sensi dell’art.696 bis c.p.c., la nomina del CTU. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ponendosi il compenso del C.T.U., nella misura già liquidata (per complessivi oltre IVA e accessori di legge), a carico della sola parte richiedente. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonoinevitabilmente la soccombenza. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, pone il compenso del C.T.U., nella misura già liquidata, a carico e con vincolo solidale, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Condanna gli intimati in solido tra loro alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deci
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