CassazionesentenzaSezione FDecisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 31707/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di LEPERA Marcello, n. a Monza il 23/9/1971, avverso la sentenza in data 3/8/2022 della Corte di Appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame, sottoscritto di pugno dal difensore su supporto cartaceo, è stato tempestivamente inviato alla cancelleria della Corte di appello di Venezia, in allegato, a mezzo posta elettronica certificata. 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce inosservanza della legge processuale, giacché la Corte veneziana ha ritenuto che l'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 9, comma 5 bis, legge n. 69 del 2005 (informazione al destinatario di mandato di arresto europeo della facoltà di nominare un difensore anche nel Paese che ha emesso il MAE, ove il procedimento pende), non essendo accompagnata da esplicita sanzione processuale, non produca nullità dell'atto e della sentenza emessa all'esito del procedimento in cui la questione di nullità era stata sollevata. 2. Ancora, inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale, giacché l'art. 18 bis lett. a, della legge n. 69 del 2005, pone causa ostativa alla consegna laddove nel territorio dello Stato richiesto della consegna penda processo penale per i medesimi fatti. Essendo i fatti di trasporto di stupefacente stati commessi, almeno in parte, in territorio italiano, la pendenza del processo nel territorio dello Stato è naturale conseguenza della contestazione, talché non è la parte che deve dimostrare la pendenza in Italia del procedimento per i medesimi fatti. 3. Deve preliminarmente rilevarsi che l'art. 24, comma 6-sexies del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, stabilisce che, nel caso di proposizione dell'atto di impugnazione mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata, l'impugnazione è inammissibile «quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore». Tale disposizione rinvia espressamente al precedente comma 6-bis del medesimo articolo, che detta le modalità di proposizione dell'atto di impugnazione e richiede, in particolare, che «l'atto in forma di documento informatico» sia «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati». La sottoscrizione in forma digitale dell'atto è, dunque, espressamente richiesta dal legislatore a pena di inammissibilità e nessuna sanatoria può intervenire sul punto. E', pertanto, inammissibile l'atto che, pur essendo stato ritualmente trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, risulti privo di sottoscrizione digitale (Sez. 6, n. 8604, del 22/2/2022, Rv. 282940; Sez. 6, n. 26313 del 03/06/2021, Rv. 281537). Nella fattispecie oggi all'attenzione del Collegio, il difensore del ricorrente ha inoltrato il ricorso sottoscritto di pugno in allegato alla pec, senza che lo stesso ricorso recasse alcuna forma di identificazione o sottoscrizione digitale dell'atto. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 agosto 202