CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 28066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibilità del ricorso; Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la [OSCURATO:PERSONA] di Susa e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: Comunità montana estinta) aveva chiesto a rimborso un proprio credito iva, relativo all'anno di imposta 2009, a seguito della propria intervenuta cessazione di attività e conseguente costituzione, con decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte del 28 agosto 2009, n. 83, della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: Comunità montana aggregata); dopo una prima richiesta di documentazione contabile da parte dell'Agenzia delle entrate, nel settembre del 2015 la Comunità montana aggregata aveva presentato domanda di riesame della richiesta di rimborso e l'Agenzia delle entrate, dopo avere richiesto ulteriore documentazione, aveva emesso un provvedimento di diniego del rimborso; avverso il suddetto provvedimento di diniego la Comunità montana aggregatrice aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Torino; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: non poteva essere messo in discussione il fatto che, al di là degli aspetti formali, relativi alla circostanza che il credito iva non era stato indicato nel rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2009 da parte del Commissione liquidatore nominato dal Presidente della Regione, il nuovo ente era subentrato al precedente su tutte le posizioni giuridiche attive e passive; non era quindi condivisibile la tesi difensiva dell'amministrazione finanziaria di inesistenza del credito, posto che si trattava di mera questione formale e che, inoltre, l'amministrazione finanziaria non aveva prospettato alcuna questione di merito, essendosi limitata a richiedere la garanzia fideiussoria, riconoscendo, in tal modo, di fatto, l'esistenza del credito iva; sussisteva la lesione del diritto di informazione da parte della Comunità montana aggregatrice; era infondato il motivo di appello relativo al difetto di legittimazione attiva della Comunità montana aggregatrice; erano da considerarsi assorbite le ulteriori questioni. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso, illustrato con successiva memoria, per la cassazione della sentenza affidato a cinque motivi di censura, cui ha resistito la Comunità montana aggregatrice depositando controricorso, illustrato con successiva memoria. Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ragioni della decisione Preliminarmente, ed in via assorbente, va accolta l'eccezione di tardività del ricorso proposta dalla controricorrente, e fatta propria dal Pubblico Ministero.La stessa, invero, si fonda sulla non applicabilità al caso di specie, della sospensione dei termini per l'impugnazione di cui all'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, in quanto la possibilità di avvalersi della previsione normativa di favore in esame ha riguardo unicamente agli atti aventi natura impositiva, mente, nella fattispecie, la controversia ha ad oggetto la richiesta di rimborso, restando quindi esclusi dalla definizione agevolata atti diversi da quelli che, genericamente, rechino una pretesa tributaria. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia». Si pone dunque la questione di definire se il giudizio avente ad oggetto il diniego di rimborso del credito iva possa essere ricondotto nell'ambito della nozione di "atto impositivo", solo in relazione al quale è consentita la presentazione della domanda di definizione. La soluzione della questione in esame ha rilievo in quanto, solo ove si accedesse alla tesi della ricorrente secondo cui la materia oggetto del contendere possa essere ricondotta nell'ambito della suddetta nozione, potrebbe trovare applicazione la successiva previsione di cui al comma 11, secondo cui: «Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore de/presente decreto e il 31 luglio 2019». Ciò precisato, significativa e rilevante è la circostanza che, nella presente controversia, l'amministrazione finanziaria non ha inteso procedere al recupero di un maggior credito dichiarato ovvero ad accertare maggiori imposte non dovute (sotto tale profilo, non sono convincenti le considerazioni espresse dall'Agenzia delle entrate nella memoria), ma ha contestato il diritto al rimborso del credito iva in conseguenza della estinzione del precedente ente e della ritenuta successione a titolo particolare nei confronti del nuovo ente, essendo ostativa la circostanza che nessun specifica indicazione del suddetto credito era stata compiuta in sede di rendicontazione compiuta dal Commissario liquidatore. La controversia in esame, dunque, non ha ad oggetto una pretesa dell'amministrazione finanziaria, ma la negazione del diritto di credito vantato dal nuovo ente per effetto del fenomeno successorio. Questa Corte ha precisato che la nozione di atto impositivo deve essere ricondotta all'atto con il quale l'amministrazione finanziaria "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum (Cass. Sez. U., 25 giugno 2021, n. 18298), cioè a quell'atto con il quale si renda, quindi, il contribuente destinatario di una pretesa tributaria ben individuata nei termini sopra indicati (cfr., tra le altre, Cass., sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7344; Cass., sez. 6-5, ord. 28 novembre 2014, n. 25297; Cass., sez. 6-5, ord. 19 febbraio 2016, n. 3315). Ed è proprio in relazione a tale specifica nozione che, con la disciplina del condono, si consente al contribuente di sottrarsi al pagamento dell'intero importo richiesto dall'amministrazione finanziaria con il versamento di una somma minore rispetto a quella richiesta, modulata per legge a seconda delle diverse fasi del giudizio in cui, temporalmente, la domanda di definizione agevolata è stata presentata. Sicché, con riferimento al caso di specie, non può trovare applicazione la specifica previsione di cui all'art. 6, comma 11, cit., posto che, come detto, la controversia non rientra tra quelle "condonabili". Pertanto, il ricorso è tardivamente proposto, in quanto parte ricorrente evidenzia che la sentenza del giudice del gravame è stata ad essa notificata il 23 luglio 2018, sicché il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il termine del 22 ottobre 2018, ma il presente ricorso risulta notificato il 23 luglio 2019, dunque oltre il termine di cui all'art. 51, d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esbors