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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 26102/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11166/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], 4/1C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 206/2021,depositata il 12/02/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Via dell’[OSCURATO:PERSONA] 2, in Rocca di Mezzo, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della società [OSCURATO:SOCIETA].

Si è costituita la società [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo il rigetto dell’opposizione.

In causa è intervenuto volontariamente il condomino [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto; ha dedotto di avere pagato la somma di euro 8.199, 51 in più rispetto al dovuto e ha chiesto di dichiarare che è creditore del [OSCURATO:PERSONA] della somma predetta e di condannare il medesimo al relativo pagamento, operata la compensazione fra i reciproci crediti.

Sono intervenuti altri sei condomini, chiedendo di revocare il decreto.

Con la sentenza n. 534/2017, il Tribunale di L’Aquila ha anzitutto precisato che, rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti hanno conciliato la causa, stipulando una transazione e che il condomino Gentile deduce che in altro giudizio è stata dichiarata illegittima la delibera condominiale che autorizzava la conciliazione, nella parte in cui non teneva conto dei pagamenti da lui effettuati, ma che ciò attiene ai rapporti tra Gentile e il [OSCURATO:PERSONA] e non incide sulla conciliazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], così che andava confermato che la lite tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] è stata conciliata, con conseguente cessazione della materia del contendere (anche rispetto ai sei condomini intervenuti ad adiuvandum del [OSCURATO:PERSONA], senza proporre domande autonome).

Quanto alla posizione del condomino Gentile – ha proseguito il Tribunale – la questione se questi è moroso o meno delle quote condominiali, ovvero se ha pagato tali quote in eccedenza, può essere eventualmente posta in altra sede, ma non nel presente processo che riguarda la lite tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] in ordine al contratto di appalto stipulato tra di loro, e che non incide sui diritti del condomino Gentile nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; è quindi inammissibile – ha concluso il Tribunale – la domanda del condomino Gentile nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per la sua posizione debitoria/creditoria in ordine al versamento degli oneri condominiali, essendo il presente processo deputato a decidere sulla controversia innescata dal ricorso monitorio di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

2. La sentenza è stata impugnata da Gentili.

La Corte d’appello di L’Aquila – con la sentenza 12 febbraio 2021, n. 206 – ha rigettato il gravame.

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese.

Memoria è stata depositata dal ricorrente, nella quale, tra l’altro, chiede al Collegio di preliminarmente disporre la riunione del presente giudizio ad altro precedente giudizio per cassazione avente n.r.g. 12211/2020, “promosso dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente, avverso la sentenza n. 38/2020 della Corte d’appello di L’Aquila che ha annullato la delibera avente ad oggetto la transazione e l’allegato piano di riparto delle spese tra il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA], sussistendo ragioni di connessione e unitarietà sostanziale e processuale della controversia”.

Memoria è stata depositata pure dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va respinta l’istanza di riunione avanzata dal ricorrente.

Come ha più volte sottolineato questa Corte, il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, di talché "l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee a evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza" (così, ex multis, Cass. n. 14365/2019).

Nella specie, la richiesta riunione si risolverebbe in un non giustificato ritardo della presente decisione, anche alla luce dell'autonomia dei due giudizi, così che l’istanza non è accolta.

2. Il ricorso è basato su un motivo che denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nullità della sentenza impugnata per violazione del giudicato”: la Corte d’appello non ha considerato la sentenza n. 497/2018 del Tribunale di Cassino (passata in giudicato il 29 novembre 2018), prodotta nel giudizio di secondo grado in data 12 luglio 2020, che ha accertato l’avvenuto pagamento delle quote condominiali da parte del ricorrente all’amministratore del [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quanto dovuto ad [OSCURATO:SOCIETA]. e ha ordinato a quest’ultima di restituire le somme pagate a seguito dell’atto di precetto.

Il motivo non può essere accolto. [OSCURATO:SOCIETA] di Cassino è stato adito ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dal ricorrente in sede di opposizione al precetto, fatta valere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha osservato come il presunto debito, per cui era stato notificato il precetto, scaturisca dal verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto davanti al Tribunale di L’Aquila, che in particolare all’art. 7 prevede che “l’amministratore del [OSCURATO:PERSONA] fornirà, quindi, alla società [OSCURATO:SOCIETA] i dati relativi agli eventuali condomini morosi, indicando le quote millesimali da ciascuno dovute” e ha affermato che l’attore (oggi ricorrente) “ha dimostrato in via documentale i pagamenti delle quote spettanti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], per le quali la società appaltatrice dei lavori oggi chiede nuovamente i pagamenti”. [OSCURATO:SOCIETA] ha quindi accolto l’opposizione e ha dichiarato non dovute le somme pretese con l’atto di precetto, somme di cui ha ordinato la restituzione ad [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza d’appello, laddove ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale di Gentile nei confronti dell’opponente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sua posizione debitoria/creditoria in ordine al versamento degli oneri condominiali, non si pone pertanto in contrasto con l’accertamento ad opera del Tribunale di Cassino dell’avvenuto pagamento di quote condominiali da parte del ricorrente, avendo la dichiarazione di inammissibilità della domanda – in quanto non proponibile nel presente processo – lasciato impregiudicato il merito della medesima.

In relazione alla domanda riconvenzionale di Gentile, correttamente dichiarata inammissibile dai giudici di merito, va poi ricordato che come questa Corte abbia di recente puntualizzato, in relazione a una controversia promossa nei confronti di un condominio da un terzo creditore per ottenere il pagamento di una obbligazione contratta nell’interesse comune dei partecipanti, che in tale ipotesi vengono azionati i diritti e gli obblighi derivanti dall’incarico collettivo conferito dall’assemblea dei condomini all’amministratore e la causa ha “ad oggetto non i diritti su di un bene o un servizio comune, quanto le esigenze collettive della comunità condominiale, strutturate sulla base di un interesse direttamente plurimo e solo mediatamente individuale, senza alcuna correlazione immediata con l’interesse esclusivo d’uno o più condomini, con la conseguenza che la legittimazione ad agire spetta in via esclusiva all’amministratore nominato dall’assemblea, né l’interesse diretto e immediato all’azione o all’impugnazione discende dalla natura di titolo esecutivo pro quota nei confronti del singolo condomino della condanna eventualmente conseguita dal terzo creditore nei confronti del condominio” (così Cass. n. 20282/2023).

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11166/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], 4/1C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 206/2021,depositata il 12/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Via dell’[OSCURATO:PERSONA] 2, in Rocca di Mezzo, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. Si è costituita la società [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo il rigetto dell’opposizione. In causa è intervenuto volontariamente il condomino [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto; ha dedotto di avere pagato la somma di euro 8.199, 51 in più rispetto al dovuto e ha chiesto di dichiarare che è creditore del [OSCURATO:PERSONA] della somma predetta e di condannare il medesimo al relativo pagamento, operata la compensazione fra i reciproci crediti. Sono intervenuti altri sei condomini, chiedendo di revocare il decreto. Con la sentenza n. 534/2017, il Tribunale di L’Aquila ha anzitutto precisato che, rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti hanno conciliato la causa, stipulando una transazione e che il condomino Gentile deduce che in altro giudizio è stata dichiarata illegittima la delibera condominiale che autorizzava la conciliazione, nella parte in cui non teneva conto dei pagamenti da lui effettuati, ma che ciò attiene ai rapporti tra Gentile e il [OSCURATO:PERSONA] e non incide sulla conciliazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], così che andava confermato che la lite tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] è stata conciliata, con conseguente cessazione della materia del contendere (anche rispetto ai sei condomini intervenuti ad adiuvandum del [OSCURATO:PERSONA], senza proporre domande autonome). Quanto alla posizione del condomino Gentile – ha proseguito il Tribunale – la questione se questi è moroso o meno delle quote condominiali, ovvero se ha pagato tali quote in eccedenza, può essere eventualmente posta in altra sede, ma non nel presente processo che riguarda la lite tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] in ordine al contratto di appalto stipulato tra di loro, e che non incide sui diritti del condomino Gentile nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; è quindi inammissibile – ha concluso il Tribunale – la domanda del condomino Gentile nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per la sua posizione debitoria/creditoria in ordine al versamento degli oneri condominiali, essendo il presente processo deputato a decidere sulla controversia innescata dal ricorso monitorio di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 2. La sentenza è stata impugnata da Gentili. La Corte d’appello di L’Aquila – con la sentenza 12 febbraio 2021, n. 206 – ha rigettato il gravame. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese. Memoria è stata depositata dal ricorrente, nella quale, tra l’altro, chiede al Collegio di preliminarmente disporre la riunione del presente giudizio ad altro precedente giudizio per cassazione avente n.r.g. 12211/2020, “promosso dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente, avverso la sentenza n. 38/2020 della Corte d’appello di L’Aquila che ha annullato la delibera avente ad oggetto la transazione e l’allegato piano di riparto delle spese tra il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA], sussistendo ragioni di connessione e unitarietà sostanziale e processuale della controversia”. Memoria è stata depositata pure dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va respinta l’istanza di riunione avanzata dal ricorrente. Come ha più volte sottolineato questa Corte, il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, di talché "l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee a evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza" (così, ex multis, Cass. n. 14365/2019). Nella specie, la richiesta riunione si risolverebbe in un non giustificato ritardo della presente decisione, anche alla luce dell'autonomia dei due giudizi, così che l’istanza non è accolta. 2. Il ricorso è basato su un motivo che denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nullità della sentenza impugnata per violazione del giudicato”: la Corte d’appello non ha considerato la sentenza n. 497/2018 del Tribunale di Cassino (passata in giudicato il 29 novembre 2018), prodotta nel giudizio di secondo grado in data 12 luglio 2020, che ha accertato l’avvenuto pagamento delle quote condominiali da parte del ricorrente all’amministratore del [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quanto dovuto ad [OSCURATO:SOCIETA]. e ha ordinato a quest’ultima di restituire le somme pagate a seguito dell’atto di precetto. Il motivo non può essere accolto. [OSCURATO:SOCIETA] di Cassino è stato adito ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dal ricorrente in sede di opposizione al precetto, fatta valere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha osservato come il presunto debito, per cui era stato notificato il precetto, scaturisca dal verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto davanti al Tribunale di L’Aquila, che in particolare all’art. 7 prevede che “l’amministratore del [OSCURATO:PERSONA] fornirà, quindi, alla società [OSCURATO:SOCIETA] i dati relativi agli eventuali condomini morosi, indicando le quote millesimali da ciascuno dovute” e ha affermato che l’attore (oggi ricorrente) “ha dimostrato in via documentale i pagamenti delle quote spettanti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], per le quali la società appaltatrice dei lavori oggi chiede nuovamente i pagamenti”. [OSCURATO:SOCIETA] ha quindi accolto l’opposizione e ha dichiarato non dovute le somme pretese con l’atto di precetto, somme di cui ha ordinato la restituzione ad [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza d’appello, laddove ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale di Gentile nei confronti dell’opponente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sua posizione debitoria/creditoria in ordine al versamento degli oneri condominiali, non si pone pertanto in contrasto con l’accertamento ad opera del Tribunale di Cassino dell’avvenuto pagamento di quote condominiali da parte del ricorrente, avendo la dichiarazione di inammissibilità della domanda – in quanto non proponibile nel presente processo – lasciato impregiudicato il merito della medesima. In relazione alla domanda riconvenzionale di Gentile, correttamente dichiarata inammissibile dai giudici di merito, va poi ricordato che come questa Corte abbia di recente puntualizzato, in relazione a una controversia promossa nei confronti di un condominio da un terzo creditore per ottenere il pagamento di una obbligazione contratta nell’interesse comune dei partecipanti, che in tale ipotesi vengono azionati i diritti e gli obblighi derivanti dall’incarico collettivo conferito dall’assemblea dei condomini all’amministratore e la causa ha “ad oggetto non i diritti su di un bene o un servizio comune, quanto le esigenze collettive della comunità condominiale, strutturate sulla base di un interesse direttamente plurimo e solo mediatamente individuale, senza alcuna correlazione immediata con l’interesse esclusivo d’uno o più condomini, con la conseguenza che la legittimazione ad agire spetta in via esclusiva all’amministratore nominato dall’assemblea, né l’interesse diretto e immediato all’azione o all’impugnazione discende dalla natura di titolo esecutivo pro quota nei confronti del singolo condomino della condanna eventualmente conseguita dal terzo creditore nei confronti del condominio” (così Cass. n. 20282/2023). 3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
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