Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2021
ECLI:EU:T:2021:412
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0680_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 luglio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione
(causa T‑680/19)
«Aiuti di Stato – Settore dell’energia – Normativa irlandese sulla tassazione degli immobili delle imprese – Metodo di calcolo dell’importo dell’imposta dovuta dai produttori di energia elettrica basata su combustibili fossili – Denuncia di gestori di parchi eolici – Decisione che accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato – Mancato avvio del procedimento d’indagine formale – Serie difficoltà – Diritti procedurali delle parti interessate»
Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Nozione – Natura obiettiva – Onere della prova – Circostanze che attestano l’esistenza di tali difficoltà – Durata e insufficienza o incompletezza dell’esame condotto dalla Commissione nel corso del procedimento di esame preliminare – Mancanza di prove
(Artt. 107, § 1, e 108, §§ 2 e 3, TFUE; Regolamento del Consiglio 2015/1589, Art. 4)
(v. punti 34-45, 50-63, 67-71, 75-82, 97-116, 120-125)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2019) 5257 final della Commissione, del 9 luglio 2019, concernente l’aiuto di Stato SA.44671 (2019/NN) – Irlanda.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.