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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 settembre 2024

Cassazione n. 25428/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19494/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1495/2021 depositata il 18/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal PresidenteFRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che: Unipolsai ass.ni s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1495/2021; l’intimata [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso e ha proposto a sua volta un ricorso incidentale condizionato; la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso principale, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio attesi gli orientamenti giurisprudenziali successivamente formati sul tema; ha dichiarato altresì di avere “informatola controparte con richiesta di adesione”; non risulta l’adesione alla rinuncia.

Considerato che: la rinuncia è stata presentata in relazione a un procedimento introdotto prima del 1° gennaio 2023 per il quale tuttavia l’adunanza a quel momento non era stata ancora fissata; ne deriva che la rinuncia è rituale poiché ai suoi fini è oggi sufficiente il solo deposito dell’atto (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. nel testo conseguente al d.lgs. n. 149 del 2022); ne segue che il giudizio va dichiarato estinto e che non è di ostacolo all’estinzione il fatto che la controparte ha proposto un ricorso incidentale condizionato; infatti la dichiarazione di estinzione del giudizio concernente il ricorso per cassazione proposto in via principale, per avvenuta rinuncia allo stesso, determina che non deve provvedersi sul ricorso incidentale condizionato, il quale invero resta assorbito; le spese processuali possono essere compensate, considerata l’esistenza di orientamenti non consolidati al momento della proposizione del ricorso e il corretto atteggiamento processuale assunto dalla ricorrente come base della rinuncia; p.q.m.

La Corte dichiara estinto il ricorso principale, assorbito l’ incidentale condizionato, e compensa le spese processuali.

Deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19494/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1495/2021 depositata il 18/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal PresidenteFRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: Unipolsai ass.ni s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1495/2021; l’intimata [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso e ha proposto a sua volta un ricorso incidentale condizionato; la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso principale, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio attesi gli orientamenti giurisprudenziali successivamente formati sul tema; ha dichiarato altresì di avere “informatola controparte con richiesta di adesione”; non risulta l’adesione alla rinuncia. Considerato che: la rinuncia è stata presentata in relazione a un procedimento introdotto prima del 1° gennaio 2023 per il quale tuttavia l’adunanza a quel momento non era stata ancora fissata; ne deriva che la rinuncia è rituale poiché ai suoi fini è oggi sufficiente il solo deposito dell’atto (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. nel testo conseguente al d.lgs. n. 149 del 2022); ne segue che il giudizio va dichiarato estinto e che non è di ostacolo all’estinzione il fatto che la controparte ha proposto un ricorso incidentale condizionato; infatti la dichiarazione di estinzione del giudizio concernente il ricorso per cassazione proposto in via principale, per avvenuta rinuncia allo stesso, determina che non deve provvedersi sul ricorso incidentale condizionato, il quale invero resta assorbito; le spese processuali possono essere compensate, considerata l’esistenza di orientamenti non consolidati al momento della proposizione del ricorso e il corretto atteggiamento processuale assunto dalla ricorrente come base della rinuncia; p.q.m. La Corte dichiara estinto il ricorso principale, assorbito l’ incidentale condizionato, e compensa le spese processuali. Deciso in Roma, n
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