CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00222/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo di Appello di Roma, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui XXXXXXXXXXXXXXX aveva chiesto, ai sensidell’art. 671 cod. proc. pen., applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati giudicatidalle sentenze emesse:1 ) in data 14.2.2007, dalla Corte d'Appello di Roma (condanna per reati di cui agli artt.81 cpv., 629 co, relativa a fatti commessi in Ostia fino al 1994);2) in data 22.2.2007 della Corte d'Appello di Roma (condanna per i reati di cui agli artt.73, 74 d.P.R. n. 309/90 commessi in Roma fino all'ottobre del 2000);3) in data 16.4.2019 dal Tribunale di Roma (condanna per il reato di cui agli att. 81,629, secondo comma, cod. pen., relativa ad un episodio commesso in Ostia fino al29.5.2018);4) in data 16.6.2020 dal Tribunale di Roma (condanna per i reati di cui agli artt. 73, 89d.P.R. n. 309/90 e art. 7 D.L. n. 152/91 , commessi in Torvajanica, Pomezia e Romanell'agosto 2015 ed in data successiva al 4.9.2015).A ragione della decisione la Corte distrettuale osserva che i fatti delittuosi non sonostati ideati e programmati da XXXXXXX nell'ambito di un unitario progetto criminoso.Piuttosto, i differenti e distanziati tempi di esecuzione, la diversità dei soggetti coinvolti e icontesti fattuali accertati in sede di cognizione, depongono, nonostante la tendenzialeomogeneità delle condotte illecite, nel senso che ciascun reato è stato oggetto di unautonoma deliberazione criminosa adottata nell'ambito di uno stile di vita ispirato all'illecito.D’altra parte, l'identità della spinta criminosa sottesa alle plurime violazioni di legge non puòessere confusa con l'unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reatocontinuato.2. Avverso l'ordinanza ricorre XXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore difiducia, articolando due motivi.2.1. Con il primo deduce vizio di motivazioneLamenta che il provvedimento impugnato, ingiustificatamente discostandosi dallaconsolidata giurisprudenza di legittimità, non ha preso in esame le condizioni ditossicodipendenza e di ludopatia benché la richiesta di unificazione ex art. 81, secondocomma, cod. pen. fosse principalmente fondata su tali profili.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale ed inosservanza dellenorme processuali stabilite a pena di nullitàEvidenzia che la Corte distrettuale ha trascurato il fatto pacifico che una partesignificativa delle condotte illecite era stata commessa in un arco temporale oggettivamenteristretto, lasciando prefigurare, quantomeno in astratto, una possibile omogeneità esecutivae contesti criminali contigui.Se è vero che i fatti oggetto della sentenza sub 4) sono stati commessi nel 2015, èanche vero che XXXXXXX è stato successivamente arrestato per il procedimento definitodalla sentenza sub 3) in relazione ai fatti che, pur formalmente commessi nel 2018,costituiscono la prosecuzione della medesima attività criminale. D’altra parte, se XXXXXXXnon fosse stato arrestato nel 2018, l’estorsione accertata con la sentenza sub 3) avrebbefatto parte del capo d'imputazione contestatogli nel procedimento definito dalla sentenza sub4), ricomprendente violazioni che non sono in stretta contingenza temporale ma esecutiva inquanto parti del programma criminoso perseguito da XXXXXXX, quale "terminale operativodei Casalesi, stabilmente distaccato su litorale romano in stretto contatto con FragalàAlessandro".[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore generale di questa Corte nelleconclusioni scritte, il primo motivo è infondato.In via preliminare, va rilevato che il ricorrente ha documentato lo stato ditossicodipendenza solo con riferimento ai reati oggetto delle sentenze sub 1) e 2), commessitra il 1994 ed il 2000, posto che la relazione del SERD dell’ASL di Sulmona, datata 3 giugno2025, allegata al ricorso per la sua autosufficienza, data l’inizio del trattamento finalizzato afronteggiare le conseguenze di tale condizione nel 2008, dando anche attodall ’emancipazione dell ’uso di sostanze stupefacenti nel 2011.L’ordinanza impugnata, così come denunciato, non si è soffermata sulla condizione ditossicodipendenza e su quella di ludopatia, pur prospettate quale collanti di tutte le violazionioggetto della richiesta di unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., alcune dellequali soltanto commesse dal condannato in accertata condizione di tossicodipendenza.Siffatta carenza argomentativa non ha, però, inciso sulla tenuta logica della decisionealla luce del percorso motivazionale seguito né si è posta in contrasto con il disposto dell'art.671, comma 1, cod. proc. pen. (“Fra gli elementi che incidono sull'applicazione delladisciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato ditossicodipendenza”).La Corte distrettuale, per escludere l’unicità del disegno criminoso, ha infatti,considerato decisivi elementi sintomatici di maggiore pregnanza: la rilevante distanzatemporale che separa le violazioni (commesse nel 1994, nel 2000, nel 2015 e nel 2018), laeterogeneità delle tipologie delittuose (usura, estorsione, violazioni della disciplina deglistupefacenti con e senza l’aggravante del metodo e della finalità mafiosa), nonché l'assenzadi elementi di collegamento idonei a superare la massima di esperienza per cui i fatti, speciese eterogenei, per di più commessi ad anni di distanza, costituiscono il frutto di deliberazionicriminose autonome.A tali argomentazioni, ineccepibili sul piano logico, il ricorrente si è limitato ad opporre,in termini generici e senza il necessario riferimento ai fatti accertati nelle sentenze poste inesecuzione, che la condizione di tossicodipendenza e quella di ludopatia hanno in concretoinciso nella consumazione delle singole violazioni, fungendo da collante tra le rispettivedeliberazioni criminose.Nulla ha, però, prospettato in ordine al collegamento tra i reati accertati in sedecognitiva e la condizione di tossicodipendenza del condannato documentata dal 1994 al2011.Secondo principi consolidati, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc.pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato di tossicodipendenza deve esserepreso in esame per apprezzare, sotto il profilo indiziario e in concorso con gli altri elementi difatto, la unicità del disegno criminoso, esclusivamente con riguardo a reati che sianocollegati e dipendenti a tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuatedalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Sez. 1, n. 50716 del07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019 Avanzini, Rv.275420 - 01).Soltanto se la tossicodipendenza sia prospettata in questi termini, con deduzionirispondenti ai caratteri della specificità e concretezza, trova applicazione il condivisibileprincipio per cui, in tema di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod.proc. pen., il giudice dell'esecuzione che ometta di considerare, o svaluti totalmente senzaadeguata giustificazione, lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamentededotto e corroborato da idonea documentazione viola l'obbligo di motivazione sucircostanza rilevante ai fini della decisione il giudice (Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep.2020, Stante, Rv. 278187 - 01).2. Il secondo motivo è inammissibile perché interamente versato in fatto pretendendo ilricorrente, attraverso apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, una letturaalternativa delle sentenze in esecuzione, con riferimento all’epoca di consumazione dei reatie alle modalità esecutive, rispetto a quella, né illogica né arbitraria, cui è pervenuto ilprovvedimento impugnato attraverso puntuali richiami alle argomentazioni rese in sedecognitiva. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.