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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 1958

Cassazione n. 24221/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4626-2026 - Udienza del 13/05/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, con recidiva specifica e infraquinquennale.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

La Corte territoriale ha infatti chiarito (si veda, sul punto, pag.1 della sentenza impugnata) che la sostituzione della fotografia del titolare della carta d'identità con la propria nel documento originale presupponeva il previo possesso del documento originale in cui erano stati alterati la fotografia, la data del rilascio e la firma del funzionario.

La falsificazione del documento originale e la successiva esibizione della sua copia sono condotte che integrano il reato contestato.

Di fronte a questa ricostruzione, che non è manifestamente illogica, il ricorrente oppone una propria ricostruzione dei fatti, che non è supportata da alcun elemento e che non può essere considerata fornita di una base probatoria affidabile.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce omessa motivazione sul falso innocuo — è inammissibile perché mancava il corrispondente motivo di appello.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] che l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e che, comunque, detti motivi erano stati presentati tardivamente, senza il rispetto del termine di quindici giorni anteriori all'udienza, da computarsi liberi, di cui alla disposizione appena evocata. 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4626-2026 - Udienza del 13/05/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, con recidiva specifica e infraquinquennale. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte territoriale ha infatti chiarito (si veda, sul punto, pag.1 della sentenza impugnata) che la sostituzione della fotografia del titolare della carta d'identità con la propria nel documento originale presupponeva il previo possesso del documento originale in cui erano stati alterati la fotografia, la data del rilascio e la firma del funzionario. La falsificazione del documento originale e la successiva esibizione della sua copia sono condotte che integrano il reato contestato. Di fronte a questa ricostruzione, che non è manifestamente illogica, il ricorrente oppone una propria ricostruzione dei fatti, che non è supportata da alcun elemento e che non può essere considerata fornita di una base probatoria affidabile. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce omessa motivazione sul falso innocuo — è inammissibile perché mancava il corrispondente motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] che l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e che, comunque, detti motivi erano stati presentati tardivamente, senza il rispetto del termine di quindici giorni anteriori all'udienza, da computarsi liberi, di cui alla disposizione appena evocata. 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M
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