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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 13751/2022

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del Riesame di Napoli, con ordinanza del 16 novembre 2021 ha confermato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 73, comma 1 e 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, per avere detenuto kg. 115,72 di marijuana, kg. 1,00 di hashish, gr. 745 di cocaina, nonché per avere illecitamente detenuto e ricettato sette pistole, di cui quattro clandestine e 135 cartucce.

2. Avverso l'ordinanza cautelare propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo di impugnazione.

3. Con la doglianza fa valere la violazione della legge penale in relazione all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990 ed il vizio di motivazione.

Deduce l'omesso adempimento dell'obbligo motivazione in ordine al motivo introdotto con l'istanza di riesame sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, in assenza della determinazione del principio attivo.

Assume che, contrariamente a quanto affermato dall'ordinanza, secondo la quale siffatto accertamento è irrilevante, non influendo sull'applicazione della misura cautelare, né sulla scelta della custodia cautelare in carcere, comunque giustificata dalla pluralità e dalla natura dei reati contestati e dalle esigenze cautelari, la circostanza assume rilievo, potendo la sua esclusione condurre alla sostituzione della custodia carceraria con misura meno afflittiva.

Richiama la giurisprudenza di legittimità in materia di configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 cit., in particolare le pronunce delle Sezioni unite Biondi e Polito, che determinano i parametri di accertamento, nonché la giurisprudenza di merito sulla non indispensabilità della perizia chimica per valutare, in sede cautelare, la natura della sostanza stupefacente, essendo sufficiente il ricorso al narcotest.

Lamenta l'inadeguata risposta del giudice del riesame e conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'unico motivo di ricorso inerente all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990 è manifestamente infondato.2.1.

Va, preliminarmente, ricordato che "Sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull'"an" o sul "quomodo" della misura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile per carenza d'interesse il ricorso con cui era stata contestata la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza che fossero impugnate le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione non fondate su tale presunzione). (Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, Fucito, Rv. 275028) o quando conseguano immediati riflessi sulla valutazione della gravità del fatto ovvero sul computo della durata massima della custodia cautelare. (Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013 - dep. 13/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507).

2.2. Nel caso di specie la misura massima della custodia cautelare non muta per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. cit., relativo alla detenzione di kg. 115,72 di marijuana, posto che al ricorrente è contestata anche, ai sensi dell'art. 73, comma 1, la detenzione di gr. 745,00 di cocaina, nonché la detenzione di sette armi da fuoco di cui quattro clandestine.

La semplice applicazione dei limiti edittali di custodia cautelare per il reato di cui al primo comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 implica l'assenza di interesse, non essendo contestati né il quadro di gravità indiziaria, né l'affermata sussistenza delle esigenze cautelari sottese alla misura carceraria.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

Va disposta, in relazione allo stato di detenzione del ricorrente, la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente, affinché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 23/03/2022 Il Cc9sigliere estensore res

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Napoli, con ordinanza del 16 novembre 2021 ha confermato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 73, comma 1 e 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, per avere detenuto kg. 115,72 di marijuana, kg. 1,00 di hashish, gr. 745 di cocaina, nonché per avere illecitamente detenuto e ricettato sette pistole, di cui quattro clandestine e 135 cartucce. 2. Avverso l'ordinanza cautelare propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo di impugnazione. 3. Con la doglianza fa valere la violazione della legge penale in relazione all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990 ed il vizio di motivazione. Deduce l'omesso adempimento dell'obbligo motivazione in ordine al motivo introdotto con l'istanza di riesame sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, in assenza della determinazione del principio attivo. Assume che, contrariamente a quanto affermato dall'ordinanza, secondo la quale siffatto accertamento è irrilevante, non influendo sull'applicazione della misura cautelare, né sulla scelta della custodia cautelare in carcere, comunque giustificata dalla pluralità e dalla natura dei reati contestati e dalle esigenze cautelari, la circostanza assume rilievo, potendo la sua esclusione condurre alla sostituzione della custodia carceraria con misura meno afflittiva. Richiama la giurisprudenza di legittimità in materia di configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 cit., in particolare le pronunce delle Sezioni unite Biondi e Polito, che determinano i parametri di accertamento, nonché la giurisprudenza di merito sulla non indispensabilità della perizia chimica per valutare, in sede cautelare, la natura della sostanza stupefacente, essendo sufficiente il ricorso al narcotest. Lamenta l'inadeguata risposta del giudice del riesame e conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'unico motivo di ricorso inerente all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990 è manifestamente infondato.2.1. Va, preliminarmente, ricordato che "Sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull'"an" o sul "quomodo" della misura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile per carenza d'interesse il ricorso con cui era stata contestata la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza che fossero impugnate le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione non fondate su tale presunzione). (Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, Fucito, Rv. 275028) o quando conseguano immediati riflessi sulla valutazione della gravità del fatto ovvero sul computo della durata massima della custodia cautelare. (Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013 - dep. 13/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507). 2.2. Nel caso di specie la misura massima della custodia cautelare non muta per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. cit., relativo alla detenzione di kg. 115,72 di marijuana, posto che al ricorrente è contestata anche, ai sensi dell'art. 73, comma 1, la detenzione di gr. 745,00 di cocaina, nonché la detenzione di sette armi da fuoco di cui quattro clandestine. La semplice applicazione dei limiti edittali di custodia cautelare per il reato di cui al primo comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 implica l'assenza di interesse, non essendo contestati né il quadro di gravità indiziaria, né l'affermata sussistenza delle esigenze cautelari sottese alla misura carceraria. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila, in favore della cassa delle ammende. Va disposta, in relazione allo stato di detenzione del ricorrente, la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente, affinché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23/03/2022 Il Cc9sigliere estensore res
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