CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05824/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 17423del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:PERSONA] 41S12 G699V, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/ 11/1941, titolare dell'omonima impresa corrente in [OSCURATO:PERSONA]- zionale n° 27 fraz. Zappardino P. l.V.A. 00303790836, elettivamen- te domiciliato in Messina, [OSCURATO:PERSONA] da Messina n° 18 presso e nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], Cod. Fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 74C19 F335G, Fax n° 090 47958, P.E.C.: avv.lucafrontino @ pec.it dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al ricorso. Ricorrente contro l.A.C.P. - [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] della Pro- vincia di Messina(P.I.: 00081730830), con sede ivi in [OSCURATO:PERSONA], 12, is. 176, in persona del coordinatore gene- rale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67T04 A638Q - pec: avvfelicegambadauro @ puntopec.it – [OSCURATO:TELEFONO], del foro di Messina, giusta procura speciale in foglio separato in calce al con- troricorso, in forza di determina dirigenziale di incarico n. 191, del 18/6/2019. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n° 30 deposi- tata il 21 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d ' appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato improponibile –per essere devoluta al giudizio degli arbitri – la domanda dell' appaltatore [OSCURATO:PERSONA] nei con- fronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) di Messina, diret- ta ad “ottenere l'esecuzione dell'appalto” stipulato il 28 maggio 1992 (avente ad oggetto la costruzione di venti alloggi in Comune di [OSCURATO:PERSONA]), nonché a procedere alla stipula della transa- zione e dell'atto di sottomissione approvati dal Consiglio di ammini- strazione dell'Istituto con delibera n° 122 del 24 giugno 2008, e, infine, ad ottenere che la somma transattivamente definita, pari ad euro 189 mila, fosse aggiornata alla data della sentenza con appli- cazione degli indici Istat e degli interessi. 2.- Osservava preliminarmente la Corte che il contratto di appalto era stato sottoscritto il 28 maggio 1992; che il capitolato speciale risaliva al 5 ottobre 1989; che l'opera pubblica oggetto dell'appalto non fu mai terminata a causa delle varianti resesi necessarie in corso d'opera e del mancato finanziamento dei lavori; che la tran- sazione e l'atto di sottomissione approvati con delibera n° 122 del 24 giugno 2008 dall'IACP di Messina altro non erano che un mero schema di transazione che non fu mai formalizzato né stipulato tra le parti. Nel merito, osservava che i contraenti avevano fatto riferimento all'art. 43 del capitolato generale delle opere pubbliche (d.P.R. n° 1063/1962), il cui contenuto era stato recepito nella dichiarazione negoziale formandone contenuto integrante, sicché l'estensione ed i limiti del contratto andavano individuati esclusivamente con rife- rimento al contenuto della disposizione richiamata al momento del- la stipula, mentre nessun rilievo potevano avere le modificazioni del testo normativo. Tanto premesso, “a prescindere dalla tardività della produzione do- cumentale di parte appellante alla cui inammissibilità non è possibi- le porre rimedio con mezzi istruttori succedanei” (sentenza pagina 10), le parti col contratto del 28 maggio 1992 avevano convenuto la devoluzione in arbitri delle controversie tra loro insorte e tale previsione negoziale, rinviando alla normativa statale (d.P.R. n° 1063/1962), era perfettamente legittima ed efficace, non avendo alcun rilievo le eventuali modificazioni sopravvenute di tale capito- lato, né gli interventi abrogativi della Corte costituzionale. Taleprevisione, inoltre, superava la precedente clausola contenuta nel capitolato speciale di appalto del 5 ottobre 1989. Era, infine, infondato il motivo d'appello concernente le spese di li- te, in quanto correttamente liquidate dal primo Giudice in base al d.m. n° 55 del 2014, mentre non ricorrevano i presupposti per la condanna dell'appellato per lite temeraria. 3.-Ricorre l'appaltatore affidando l' impugnazione a sette motivi, il- lustrati da memoria. Resiste l'Istituto con controricorso illustrato da memoria, conclu- dendo per l'inammissibilità e comunque per il rigetto del gravame. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell ' art.112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e per “omesso esame di un preciso motivo decisivo della causa posto in discussione tra le parti” in relazione all'art. 360, primo comma, n° 5 cod. proc. civ. Le controversie tra il committente e l'appaltatore erano state defi- nite con la transazione e con l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa ed approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Isti- tuto con delibera n° 122 del 24 giugno 2008: sicché non vi era ma- teria da devolvere agli arbitri, atteso che la clausola arbitrale de- volveva a questi ultimi solo le eventuali controversie tra le parti. 5.-Il mezzo è inammissibile, non cogliendo l'esatta ratio decidendi della sentenza impugnata. Come già esposto nella precedente parte narrativa, la Corte ha in- fatti accertato che la transazione e l'atto di sottomissione approvati con delibera n° 122 del 24 giugno 2008 dal Consiglio di ammini- strazione dell'I.A.C.P. di Messina altro non erano che un mero schema di accordo transattivo che non fu mai formalizzato, né sti- pulato tra le parti (sentenza pagina 8). La Corte, inoltre, ha anche escluso che potesse ritenersi sussistente un atto transattivo avente “efficacia novativa” (sentenza sempre pagina 8), con ciò implicitamente stabilendo che non sarebbe co- munque bastato un mero accordo transattivo privo di tale efficacia a far cessare la validità della clausola di devoluzione del giudizio agli arbitri: ulteriore ratio che non risulta censurata col mezzo in esame. Quanto, infine, al profilo secondo il quale la clausola arbitrale ri- manderebbe agli arbitri le sole controversie tra appaltatore e sta- zione appaltante, mentre nella presente fattispecie non vi sarebbe alcuna lite tra i contraenti, esso appare a dir poco capzioso, essen- do smentito (non solo dalla già menzionata inesistenza della tran- sazione invocata dal ricorrente, ma anche) dalla stessa sussistenza dell'odierna controversia. 6.- Col secondo mezzo , proposto in via subordinata, [OSCURATO:PERSONA] la- menta la violazione dell'art. 43 e seguenti del d.P.R. n° 1063/1962, recepiti dall'art. 9 della legge reg. Sicilia n° 21/1973, in relazione agli artt. 360 n° 1 e 3 cod. proc. civ. In sostanza, il ricorrente assume che il richiamo (contenuto nel contratto d'appalto) alla normativa del Capitolato generale d'appal- to di cui al d.P.R. n° 1063/1962, come modificato da Corte cost. n° 152/1996 (applicabile non solo per tale richiamo convenzionale, ma anche in base alla legge reg. Sicilia n° 21/1973), consentirebbe a ciascuno dei contraenti di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. 7.-Il motivo è fondato. Com'è noto, l'art. 43 del d.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063 (intitolato “Arbitrato”) prevedeva che tutte le controversie tra l'Amministra- zione e l'appaltatore fossero sottoposte ad un giudizio di cinque ar- bitri, salvo quanto previsto dal successivo art. 47. Quest'ultimo articolo, nella sua versione originaria (ossia al tempo dell'entrata in vigore del d.P.R. n° 1063/1962) riconosceva alla parte attrice ed a quella convenuta, in deroga alle disposizioni degli artt. 43 e seguenti, la facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, oppure notifi- cando la propria determinazione alla controparte. È poi noto che questo impianto normativo venne modificato dallo art. 16 della legge 10 dicembre 1981 n° 741, la quale permise la deroga alla competenza obbligatoria degli arbitri prevista dall'art. 43 del d.P.R. n° 1062/1962 “solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata”. Oltre alle norme (ed alle loro modificazioni) sopra descritte, occorre tener presente che nella Regione Sicilia l'art. 9 della legge regiona- le 26 maggio 1973 n° 21 prevede che “[p]er tutte le opere pubbli- che di competenza dell'Amministrazione regionale, di enti pubblici regionali, locali e istituzionali, e dei consorzi, si applica obbligato- riamente il capitolato generale di appalto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063”. Il tessuto normativo statale è stato poi recepito dalla legge reg. Si- cilia 29 aprile 1985 n° 21, che con l'art. 32, primo comma, ha di- sposto l'applicazione in Regione degli artt. (2, 3, 4, 6 e) 16 della legge n° 741/1981 (che, come sopra si è visto, ha modificato l'art. 47 del d.P.R. n° 1063/1962). Venendo ad essere imposto alle parti il ricorso agli arbitri, con pos- sibilità di esclusione del giudizio arbitrale solo tramite un atto voli- tivo unilaterale della PA (clausola inserita nel bando o nell'invito di gara, oppure nel contratto), la Corte costituzionale dichiarò incosti- tuzionale l'art. 16 della legge n° 741/1981, per contrasto con gli artt. 24 e 102 Cost.(Corte cost. n° 152/2006). È poi ovvio che tale modifica legislativa abbia avuto un impatto an- che sulla normativa regionale sopra riassunta. Ora, la sentenza qui gravata asserisce genericamente (pagina 9) che le parti avevano “fatto riferimento ad una norma legislativa (nella specie, art. 47 del capitolato, generale delle opere pubbliche di cui al d.P.R. 1063/1962, in tema di arbitrato)” e da tale premes- sa ha tratto la conclusione che il contenuto della norma sia stato “recepito nella dichiarazione negoziale formandone contenuto inte- grante, sicché l'estensione ed i limiti del contratto vanno individuati esclusivamente con riferimento al contenuto della disposizione ri- chiamata al momento della stipula”. Tale conclusione non appare, tuttavia, conforme all'indirizzo giuri- sprudenziale di legittimità, secondo il quale nei contratti d'appalto stipulati –come nel caso di specie – a seguito di gara indetta da un ente pubblico, la volontà di devolvere ad arbitri le relative contro- versie deve essere espressa in maniera esplicita ed univoca, non essendo sufficiente un richiamo meramente formale al capitolato speciale che preveda eventualmente la clausola compromissoria (Cass., sez. VI-1, 31 ottobre 2018, n° 27764, con menzione di altri precedenti). È stato inoltre deciso che, nei contratti pubblici di appalto stipulati da enti pubblici della Regione Sicilia è la legge stessa che costitui- sce fonte diretta della relatio e dell ' arbitrato in essa compreso, mentre la clausola contrattuale che faccia riferimento al capitolato generale non è idonea a sostituirsi come fonte negoziale alla legge medesima, rivestendo carattere soltanto ricognitivo di questa. Ne deriva che la fonte dell'arbitrato, anche per gli appalti degli IACP, è da rinvenirsi nelle leggi regionali citate (artt. 9 Legge reg. n° 21/1973 e 32, primo comma, legge reg. n° 21/1985, che ri- chiamano il d.P.R. n° 1063/1962 e la legge n° 741/1981, quest'ul- tima come modificata da Corte cost. n° 152/2006) e non già nel contratto d'appalto inter partes, dato che quest'ultimo, pur richia- mando il capitolato generale di cui al d.P.R. n° 1063 del 1962, non è idoneo a sostituirsi come fonte negoziale alle leggi regionali me- desime (Cass., sez. I, 10 giugno 2021, n° 16411, anch'essa con menzione di altri precedenti). In conclusione, il richiamo al capitolato generale contenuto nel con- tratto implicava l'applicabilità delle disposizioni di legge regionale e statale, comprese tutte le modifiche e le integrazioni intervenute nel tempo, comprese quelle di Corte cost. n° 152/2006: la compe- tenza arbitrale era, dunque, derogabile dall'attore [OSCURATO:PERSONA] median- te il promuovimento dell'azione dinanzi all'organo giurisdizionale competente, come avvenuto nella presente fattispecie. 8.-Col terzo mezzo il ricorrente, “ in via ancora più subordinata e senza rinuncia ai superiori motivi e senza che quanto segue possa essere considerata acquiescenza”, lamenta la violazione dell'art.112 cod. proc. civ., per l'inapplicabilità al caso di specie della disci- plina prevista dagli artt. 43 e seguenti del d.P.R. n° 1063/1962 in relazione all'art. 360, n° 3 e 4 cod. proc. civ. In sostanza, [OSCURATO:PERSONA] ribadisce quanto già affermato nel primo mezzo, ossia l'inesistenza di qualsivoglia controversia tra Ente pub- blico ed impresa, tanto che la lite avrebbe ad oggetto l'esecuzione dell'appalto e la sottoscrizione dell'atto di sottomissione. Col quarto motivo, sempre “senza che quanto segue possa essere intesa rinuncia al superiore motivo di cassazione proposto in via subordinata e senza che possa essere considerata acquiescenza”, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. e della falsa interpretazione di fatti documentalmente provati, della decisione contraddittoria, nonché resa ultra petita, sulla base dell'art. 360 n° 4 cod. proc. civ. La Corte avrebbe contraddittoriamente dapprima affermato, con l'ordinanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, la sussi- stenza di una transazione e poi l'avrebbe negata con la sentenza impugnata, mentre tale accordo, avente efficacia novativa, risulte- rebbe dalla stessa delibera dell'I.A.C.P. e, comunque, non sarebbe stato negato in giudizio nemmeno dalla controparte: donde la vio- lazione dell'art. 112 del codice di rito. Col quinto mezzo, ancora “in via ancora più gradata e senza ri- nuncia o acquiescenza”, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1366-1370 cod. civ., in relazione all ' art. 360 n° 3 cod. proc. civ., e in subordine la violazione dell ' art. 1341, secondo comma, dello stesso codice, in relazione all'art. 360 n° 3 del codice di rito. Il ricorrente rimprovera alla Corte di aver male interpretato il testo contrattuale, nel quale il richiamo al capitolato generale d'appalto exd.P.R. n° 1063/1962 era stato fatto senza specificare che si sa- rebbero dovute tenere presenti anche le successive modificazioni di esso: ragion per cui era il testo originario dell'art. 47 del predetto d.P.R. che doveva essere applicato, con conseguente possibilità per la parte privata di adire l'autorità giudiziaria al posto degli arbitri. Con la sesta doglianzaLa Rosa si duole della violazione degli artt. 233 e 345, terzo comma, del codice di rito, in relazione all'art. 360 n° 3, nonché dell'omessa o insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n° 4 cod. proc. civ. In sostanza, il ricorrente lamenta che la Corte abbia dichiarato inammissibile sia la produzione documentale del [OSCURATO:PERSONA]- le d'Appalto, effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] in appello, sia l'istanza istrutto- ria diretta ad ottenere l'ammissione di giuramento decisorio, da de- ferire al legale rappresentante dell'Istituto convenuto, diretto a confermare o negare che a pagina 8 capo IV° del predetto Capito- lato Speciale d'Appalto allegato al contratto, risulti pattuita la clau- sola del Capitolato speciale di appalto di esclusione della compe- tenza arbitrale. Col settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ. 9.-Tutti questi mezzi sono assorbiti dall'accoglimento del secondo. 10.- In conclusione, il ricorso va accolto e la causa, posto che il rapporto tra arbitri e giudice ordinario è di competenza, va rinviata alla Corte d'appello di Me