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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40032/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] emsz~ugg avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Cagliari, con ordinanza resa il 20 luglio 2020, in accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata per conto di [OSCURATO:PERSONA], ha liquidato al medesimo la somma di euro 44.569,98, quale indennizzo per la detenzione da lui patita in regime cautelare inframurario dal 24 agosto 2010 al 10 gennaio 2011, e poi agli arresti domiciliari fino al 6 maggio 2011. [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a misura custodiale perché accusato di tentato omicidio in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA], in danno di tale [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, in occasione dell'episodio per cui fu instaurato il procedimento penale, stava percorrendo una via cittadina di Olbia quando vedeva che da una vettura veniva gettato un rifiuto; per tale ragione rimproverava i due passeggeri della vettura (poi identificati nel Congiu e nello Scano), i quali scendevano dalla stessa e aggredivano con calci e pugni il [OSCURATO:PERSONA].

Ad un certo punto, uno dei due (poi identificato nel Congiu) estraeva un taglierino, con il quale colpiva ripetutamente il [OSCURATO:PERSONA], il quale però reagiva e riusciva a bloccare l'antagonista, mentre lo Scano fuggiva.

L'auto con la quale egli si era dato alla fuga veniva successivamente trovata e, al suo interno, nel vano cruscotto, veniva trovato un cutter, apparentemente con macchie di origine ematica; tuttavia la successiva analisi di tali macchie dimostrava che le stesse non erano riferibili a tracce biologiche del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato in primo grado dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari; sentenza che veniva però annullata dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione; in sede di rinvio, la Corte d'appello di Cagliari assolveva lo Scano per non aver commesso il fatto.

La Corte di merito, nel riconoscere la fondatezza della domanda riparatoria dello Scafo, ha sottolineato che questi non ebbe a partecipare all'evoluzione dell'aggressione (dato che solo il Congiu usò il taglierino per ferire il [OSCURATO:PERSONA], estraendolo improvvisamente) né ebbe modo di rendersi conto che il Congiu avesse con sé il predetto arnese da taglio, usato poi come strumento di aggressione.

Ciò escludeva sia il dolo, sia la colpa grave in relazione all'accaduto; ed inoltre lo Scano, fin dal primo interrogatorio, si protestò innocente e fu anche scagionato dal Congiu, che si assunse per intero la responsabilità dell'aggressione.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, che deduce tre motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo il P.G. ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione a proposito dei motivi in base ai quali la Corte ha ravvisato la fondatezza della domanda, e che nel motivo di ricorso in esame si reputano basati essenzialmente sulla sentenza assolutoria anziché su quanto conoscibile ex ante, nel momento dell'applicazione della misura cautelare.

Ciò contraddice i principi che regolano costantemente la materia della riparazione per ingiusta detenzione, riferita ai comportamenti dolosi o gravemente colposi che giustificavano l'emissione del provvedimento custodiale.

2.2. Con il secondo motivo il P.G. ricorrente lamenta, sempre in termini di violazione di legge e vizio di motivazione, la valorizzazione ex post di elementi di prova riguardanti lo Scano ed emersi successivamente alla sua condotta: ad esempio, solo in un momento successivo il taglierino trovato nella disponibilità dell'imputato, all'interno della sua auto (comportamento già in sé illecito), risultò non avere tracce biologiche riconducibili al [OSCURATO:PERSONA]; di contro, non si é valutato che fu lo Scano, che era alla guida, ad arrestare la vettura da cui egli scese assieme al Congiu, negli istanti che precedettero l'aggressione; fu sempre lo Scano a partecipare all'aggressione stessa e poi a darsi alla fuga.

Si tratta di comportamenti che, siccome idonei a creare una situazione di allarme sociale poi sfociata in una prevedibile evoluzione, ben potevano essere qualificati come gravemente colposi in relazione alla successiva e conseguente emissione di un provvedimento cautelare.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al fatto che la Corte di merito ha omesso di argomentare circa la non configurabilità (neppure) della colpa lieve in capo allo Scano, in base alla quale l'indennizzo a lui liquidato poteva essere ridotto nel suo ammontare.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Il difensore dello Scano, dal canto suo, ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato, nei termini di cui appresso.

E' assodato, infatti, che lo Scano, sebbene non sia a lui riferibile il tentativo di uccidere il [OSCURATO:PERSONA] usando un taglierino (tentativo posto in essere dal Congiu), partecipò all'aggressione ai danni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato sia lui che il Congiu come soggetti che lo colpirono inizialmente con calci e pugni, dopo che il [OSCURATO:PERSONA] li aveva apostrofati per avere gli stessi gettato un rifiuto dalla loro autovettura (condotta tra l'altro dallo stesso Scano).

E' del pari assodato che lo Scano, in concomitanza con l'evoluzione dell'atteggiamento aggressivo da parte del Congiu, si diede alla fuga in macchina, anziché intervenire in difesa o in soccorso della vittima: segno, questo, che egli preferì sottrarsi alle sue responsabilità per l'aggressione accettando, di fatto, l'eventualità che il [OSCURATO:PERSONA] riportasse conseguenze più gravi in dipendenza dell'uso del taglierino da parte del Congiu.

E' utile ricordare che l'avere l'interessato dato causa all'istaurazione della custodia cautelare per colpa grave, consistita nell'aver tenuto comportamenti improntati a macroscopica leggerezza e imprudenza, idonei ad essere interpretati, nella fase iniziale delle indagini, non come semplice connivenza, ma come concorso nel reato (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 37567 del 02/04/2004, Barison, Rv. 229142); del pari, secondo una recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, Sentenza n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547).

Nella specie, certamente vi furono elementi deponenti per una condotta gravemente colposa da parte dello Scano: la partecipazione - assieme al Congiu - all'aggressione per futili motivi ai danni del [OSCURATO:PERSONA], che aveva rimproverato sia lui che il Congiu per un comportamento oggettivamente inurbano; la fuga dal luogo dell'aggressione, in concomitanza con il momento in cui il Congiu aveva estratto il taglierino con il quale colpiva di seguito il [OSCURATO:PERSONA], attingendolo all'addome, al petto e alla nuca; ed anche, a ben vedere, il fatto di portare in luogo pubblico, verosimilmente senza giustificato motivo, un taglierino custodito all'interno del cruscotto della sua auto.

Deve inoltre considerarsi che, sebbene non siano emersi elementi deponenti per la sicura consapevolezza, da parte dello Scano, della detenzione di un taglierino da parte del Congiu e dell'uso lesivo che questi ne avrebbe fatto, nondimeno lo Scano partecipò ad un'aggressione, la cui drammatica evoluzione (qualificabile come vera e propria progressione criminosa) doveva essere certamente valutata in modo maggiormente accurato da parte della Corte del merito, quanto meno sul piano della sua prevedibilità in concreto: ciò che, come noto, sarebbe potuto in rilievo anche sotto il profilo dell'eventuale configurabilità di un'ipotesi di concorso anomalo ex art. 116 cod.pen., istituto il cui fondamento deve essere ravvisato nel fatto che, mentre colui il quale commetta da solo il reato é in grado, in ogni momento, di controllare lo sviluppo della sua condotta e dirigere la stessa verso l'evento previsto e voluto, invece colui il quale si unisce ad altri per porre in essere un'azione criminosa é costretto ad affidarsi anche alla condotta e alla volontà dei complici, quale che ne sia il grado di partecipazione e il ruolo, per il compimento dell'azione stessa.

Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall'azione principale con l'assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso e realizzando un reato diverso e più grave di quello inizialmente dovuto (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 10795 del 25/06/1999, Gusinu e altri, Rv. 214113; conforme Sez. 2, Sentenza n. 42328 del 20/10/2005, Papa, Rv. 232680).

Le considerazioni che precedono, riferibili ai primi due motivi di ricorso, assorbono all'evidenza i profili relativi al grado della colpa, affrontati nel terzo motivo.

2. L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari.

Così deciso in Roma il 27 ottobre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] emsz~ugg avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Cagliari, con ordinanza resa il 20 luglio 2020, in accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata per conto di [OSCURATO:PERSONA], ha liquidato al medesimo la somma di euro 44.569,98, quale indennizzo per la detenzione da lui patita in regime cautelare inframurario dal 24 agosto 2010 al 10 gennaio 2011, e poi agli arresti domiciliari fino al 6 maggio 2011. [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a misura custodiale perché accusato di tentato omicidio in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA], in danno di tale [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, in occasione dell'episodio per cui fu instaurato il procedimento penale, stava percorrendo una via cittadina di Olbia quando vedeva che da una vettura veniva gettato un rifiuto; per tale ragione rimproverava i due passeggeri della vettura (poi identificati nel Congiu e nello Scano), i quali scendevano dalla stessa e aggredivano con calci e pugni il [OSCURATO:PERSONA]. Ad un certo punto, uno dei due (poi identificato nel Congiu) estraeva un taglierino, con il quale colpiva ripetutamente il [OSCURATO:PERSONA], il quale però reagiva e riusciva a bloccare l'antagonista, mentre lo Scano fuggiva. L'auto con la quale egli si era dato alla fuga veniva successivamente trovata e, al suo interno, nel vano cruscotto, veniva trovato un cutter, apparentemente con macchie di origine ematica; tuttavia la successiva analisi di tali macchie dimostrava che le stesse non erano riferibili a tracce biologiche del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato in primo grado dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari; sentenza che veniva però annullata dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione; in sede di rinvio, la Corte d'appello di Cagliari assolveva lo Scano per non aver commesso il fatto. La Corte di merito, nel riconoscere la fondatezza della domanda riparatoria dello Scafo, ha sottolineato che questi non ebbe a partecipare all'evoluzione dell'aggressione (dato che solo il Congiu usò il taglierino per ferire il [OSCURATO:PERSONA], estraendolo improvvisamente) né ebbe modo di rendersi conto che il Congiu avesse con sé il predetto arnese da taglio, usato poi come strumento di aggressione. Ciò escludeva sia il dolo, sia la colpa grave in relazione all'accaduto; ed inoltre lo Scano, fin dal primo interrogatorio, si protestò innocente e fu anche scagionato dal Congiu, che si assunse per intero la responsabilità dell'aggressione. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, che deduce tre motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo il P.G. ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione a proposito dei motivi in base ai quali la Corte ha ravvisato la fondatezza della domanda, e che nel motivo di ricorso in esame si reputano basati essenzialmente sulla sentenza assolutoria anziché su quanto conoscibile ex ante, nel momento dell'applicazione della misura cautelare. Ciò contraddice i principi che regolano costantemente la materia della riparazione per ingiusta detenzione, riferita ai comportamenti dolosi o gravemente colposi che giustificavano l'emissione del provvedimento custodiale. 2.2. Con il secondo motivo il P.G. ricorrente lamenta, sempre in termini di violazione di legge e vizio di motivazione, la valorizzazione ex post di elementi di prova riguardanti lo Scano ed emersi successivamente alla sua condotta: ad esempio, solo in un momento successivo il taglierino trovato nella disponibilità dell'imputato, all'interno della sua auto (comportamento già in sé illecito), risultò non avere tracce biologiche riconducibili al [OSCURATO:PERSONA]; di contro, non si é valutato che fu lo Scano, che era alla guida, ad arrestare la vettura da cui egli scese assieme al Congiu, negli istanti che precedettero l'aggressione; fu sempre lo Scano a partecipare all'aggressione stessa e poi a darsi alla fuga. Si tratta di comportamenti che, siccome idonei a creare una situazione di allarme sociale poi sfociata in una prevedibile evoluzione, ben potevano essere qualificati come gravemente colposi in relazione alla successiva e conseguente emissione di un provvedimento cautelare. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al fatto che la Corte di merito ha omesso di argomentare circa la non configurabilità (neppure) della colpa lieve in capo allo Scano, in base alla quale l'indennizzo a lui liquidato poteva essere ridotto nel suo ammontare. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il difensore dello Scano, dal canto suo, ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato, nei termini di cui appresso. E' assodato, infatti, che lo Scano, sebbene non sia a lui riferibile il tentativo di uccidere il [OSCURATO:PERSONA] usando un taglierino (tentativo posto in essere dal Congiu), partecipò all'aggressione ai danni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato sia lui che il Congiu come soggetti che lo colpirono inizialmente con calci e pugni, dopo che il [OSCURATO:PERSONA] li aveva apostrofati per avere gli stessi gettato un rifiuto dalla loro autovettura (condotta tra l'altro dallo stesso Scano). E' del pari assodato che lo Scano, in concomitanza con l'evoluzione dell'atteggiamento aggressivo da parte del Congiu, si diede alla fuga in macchina, anziché intervenire in difesa o in soccorso della vittima: segno, questo, che egli preferì sottrarsi alle sue responsabilità per l'aggressione accettando, di fatto, l'eventualità che il [OSCURATO:PERSONA] riportasse conseguenze più gravi in dipendenza dell'uso del taglierino da parte del Congiu. E' utile ricordare che l'avere l'interessato dato causa all'istaurazione della custodia cautelare per colpa grave, consistita nell'aver tenuto comportamenti improntati a macroscopica leggerezza e imprudenza, idonei ad essere interpretati, nella fase iniziale delle indagini, non come semplice connivenza, ma come concorso nel reato (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 37567 del 02/04/2004, Barison, Rv. 229142); del pari, secondo una recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, Sentenza n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547). Nella specie, certamente vi furono elementi deponenti per una condotta gravemente colposa da parte dello Scano: la partecipazione - assieme al Congiu - all'aggressione per futili motivi ai danni del [OSCURATO:PERSONA], che aveva rimproverato sia lui che il Congiu per un comportamento oggettivamente inurbano; la fuga dal luogo dell'aggressione, in concomitanza con il momento in cui il Congiu aveva estratto il taglierino con il quale colpiva di seguito il [OSCURATO:PERSONA], attingendolo all'addome, al petto e alla nuca; ed anche, a ben vedere, il fatto di portare in luogo pubblico, verosimilmente senza giustificato motivo, un taglierino custodito all'interno del cruscotto della sua auto. Deve inoltre considerarsi che, sebbene non siano emersi elementi deponenti per la sicura consapevolezza, da parte dello Scano, della detenzione di un taglierino da parte del Congiu e dell'uso lesivo che questi ne avrebbe fatto, nondimeno lo Scano partecipò ad un'aggressione, la cui drammatica evoluzione (qualificabile come vera e propria progressione criminosa) doveva essere certamente valutata in modo maggiormente accurato da parte della Corte del merito, quanto meno sul piano della sua prevedibilità in concreto: ciò che, come noto, sarebbe potuto in rilievo anche sotto il profilo dell'eventuale configurabilità di un'ipotesi di concorso anomalo ex art. 116 cod.pen., istituto il cui fondamento deve essere ravvisato nel fatto che, mentre colui il quale commetta da solo il reato é in grado, in ogni momento, di controllare lo sviluppo della sua condotta e dirigere la stessa verso l'evento previsto e voluto, invece colui il quale si unisce ad altri per porre in essere un'azione criminosa é costretto ad affidarsi anche alla condotta e alla volontà dei complici, quale che ne sia il grado di partecipazione e il ruolo, per il compimento dell'azione stessa. Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall'azione principale con l'assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso e realizzando un reato diverso e più grave di quello inizialmente dovuto (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 10795 del 25/06/1999, Gusinu e altri, Rv. 214113; conforme Sez. 2, Sentenza n. 42328 del 20/10/2005, Papa, Rv. 232680). Le considerazioni che precedono, riferibili ai primi due motivi di ricorso, assorbono all'evidenza i profili relativi al grado della colpa, affrontati nel terzo motivo. 2. L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2021.
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