CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 27489/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze di fatto (in punto di valutazione dell'esistenza o meno del requisito del ravvedimento) o in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (in punto di esistenza di una nullità nella mancata tempestiva decisione sull'istanza di gratuito patrocinio; v. Sez. 1, Sentenza n. 1235 del 16/12/2020, dep. 2021, Abbas, Rv. 280218; Sez. 2, Sentenza n. 18462 del 08/03/2017, Lakhlifi, Rv. 269746); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023