Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08051/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

er procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso il suo stud io in Palermo, viaDante n. 119.

Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Palermo, in persona del legale rappresentantegeom. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] tt a, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Orestano n. 21.

Controricorrente avverso la sentenza n.261/2019della Corte di appello di Palermo , depositata il 7.

2. 2019.

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 14.

2. 2023.

R.G. n. 22180/2019.Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 4582/2013 il Tribunale di Palermo dichiarò risolto per inadempimento della convenuta [OSCURATO:PERSONA] il contratto di appalto stipulato con la CI.MA Costruzionis.r.l., liquidando in favore di quest’ultima la somma di euro 136.553,68 a titolo di risarcimento del danno.

Proposto appello da parte della Orsi, che era rimasta contumace in primo grado, la Corte di appello di Palermo , con sentenza n. 261/ 20 19, in parziale riforma della decisione impugnata, ridusse l’importo della condanna, ma respinse, per quanto ancora qui rileva, il motivo di gra vame che denunciava la nullità del giudizio per nullità della notifica dell’atto introduttivo, per essere stata eseguita in Palermo via Politi n. 7, luogo diverso sia dal domicilio eletto dalla parte nel contratto di appalto, indicato presso lo studio del proprio commercialista in viale Regione Siciliana n. 4468, sia da quello della sua residenza effettiva, che, come era noto alla controparte, era in Belgio .

La Corte palermitana motivò la sua conclusione rilevando che il luogo in cui era stata eseguita la notifica dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presentava segni di stabile collegamento con la convenuta, avendo la società appellata dato dimostrazione dell’esito positivo di altre notifiche e comunicazioni ricevute dalla convenuta presso l’indirizzo [OSCURATO:PERSONA] n. 7 in epoca immediatamente precedente e successiva rispetto alla notifica dell’atto introduttivo e risultando tale indirizzo indicato dalla Orsi come domicilio fiscale in diversi atti intercorsi tra le part i .

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 16.

7. 2019, ha proposto ricorso OrsiPatrizia, sulla base di un unico motivo.

La società CI.MA.Costruzioni ha notificato controricorso.

La trattazione della causa è stata avviata in adunanza camerale non partecipata.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto valida la notifica dell’atto di citazione in primo grado, nonostante le certificazioni anagrafiche attestanti che la odierna ricorrente risiedeva all’epoca in Belgio, fatto pienamente conosciuto dalla controparte.

Si aggiunge che la notifica effettuata nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c. presuppone l’impossibilità di consegnare R.G. n. 22180/2019.l’atto a mani proprie e l’individuazione in modo certo del luogo di residenza, domicilio o dimora e che la società attricenon aveva dato alcuna prova di avere effettuato le ricerche del caso.

Il motivo è infondato.

Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la notifica dell’atto di citazione in primo grado è stata ritenuta valida dalla Corte di appello in ragione de i seguenti rilievi: l’indirizzo presso cui era avvenuta era stato indicato dalla Orsi come “ domicilio fiscale “ in atti intercorsi tra le parti (dichiarazione di conferimento dell’appalto alla società; richiesta di autorizzazione edilizia ed atto notarile di precisazione); in epoca immediatamente precedente e successivaalla notifica dell’atto di citazione la convenuta aveva materialmente ricevuto in quel luogo altre notifiche e comunicazioni inviatele dalla controparte; l a notifica presso il dichiarato domicilio di viale Regione Siciliana n. 4468 in Palermo non aveva avuto esito positivo, risultando il destinatario sconosciuto ; i certificati attestanti la residenza anagrafica in Belgio non erano concludenti, portando date ( 27.

10. 2009 e 16.

12. 2010 ) antecedenti quella della notifica di cui si discute ( 13.

5. 2011 ).

Tanto precisato,le censure s ollevate sono destituite di fondamento in quanto la conclusione accolta dalla Corte distrettuale appare motivatasu accertamenti di fatto attestanti un effettivo stabile collegamento tra il luogo in cui la notificazione è avvenuta e la destinataria dell’atto, non censurabili,in quanto tali, in sede di giudizio di legittimità.

La regola di diritto applicata risulta inoltre del tutto conformeall’orientamento di questa Corte, secondo cui, i n tema di notificazioni, ai fini della determinazione del luogo di domicilio o dimora occorre fare riferimento a quella effettiva del destinatario dell'atto, tenuto conto che le risultanze anagrafiche, rivestendo mero valore presuntivo, possono essere superate dalla prova contraria, che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento, come la corrispondenza intercorsa fra le parti prima del giudizio. (Cass. n. 23521 del 2019; Cass. n. 19387 del 2017; Cass. n. 10170 del 2016; Cass. n. 10107 del 2015).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

R.G. n. 22180/2019.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
er procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso il suo stud io in Palermo, viaDante n. 119. Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Palermo, in persona del legale rappresentantegeom. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] tt a, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Orestano n. 21. Controricorrente avverso la sentenza n.261/2019della Corte di appello di Palermo , depositata il 7. 2. 2019. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 14. 2. 2023. R.G. n. 22180/2019.Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 4582/2013 il Tribunale di Palermo dichiarò risolto per inadempimento della convenuta [OSCURATO:PERSONA] il contratto di appalto stipulato con la CI.MA Costruzionis.r.l., liquidando in favore di quest’ultima la somma di euro 136.553,68 a titolo di risarcimento del danno. Proposto appello da parte della Orsi, che era rimasta contumace in primo grado, la Corte di appello di Palermo , con sentenza n. 261/ 20 19, in parziale riforma della decisione impugnata, ridusse l’importo della condanna, ma respinse, per quanto ancora qui rileva, il motivo di gra vame che denunciava la nullità del giudizio per nullità della notifica dell’atto introduttivo, per essere stata eseguita in Palermo via Politi n. 7, luogo diverso sia dal domicilio eletto dalla parte nel contratto di appalto, indicato presso lo studio del proprio commercialista in viale Regione Siciliana n. 4468, sia da quello della sua residenza effettiva, che, come era noto alla controparte, era in Belgio . La Corte palermitana motivò la sua conclusione rilevando che il luogo in cui era stata eseguita la notifica dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presentava segni di stabile collegamento con la convenuta, avendo la società appellata dato dimostrazione dell’esito positivo di altre notifiche e comunicazioni ricevute dalla convenuta presso l’indirizzo [OSCURATO:PERSONA] n. 7 in epoca immediatamente precedente e successiva rispetto alla notifica dell’atto introduttivo e risultando tale indirizzo indicato dalla Orsi come domicilio fiscale in diversi atti intercorsi tra le part i . Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 16. 7. 2019, ha proposto ricorso OrsiPatrizia, sulla base di un unico motivo. La società CI.MA.Costruzioni ha notificato controricorso. La trattazione della causa è stata avviata in adunanza camerale non partecipata. Parte ricorrente ha depositato memoria. L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto valida la notifica dell’atto di citazione in primo grado, nonostante le certificazioni anagrafiche attestanti che la odierna ricorrente risiedeva all’epoca in Belgio, fatto pienamente conosciuto dalla controparte. Si aggiunge che la notifica effettuata nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c. presuppone l’impossibilità di consegnare R.G. n. 22180/2019.l’atto a mani proprie e l’individuazione in modo certo del luogo di residenza, domicilio o dimora e che la società attricenon aveva dato alcuna prova di avere effettuato le ricerche del caso. Il motivo è infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la notifica dell’atto di citazione in primo grado è stata ritenuta valida dalla Corte di appello in ragione de i seguenti rilievi: l’indirizzo presso cui era avvenuta era stato indicato dalla Orsi come “ domicilio fiscale “ in atti intercorsi tra le parti (dichiarazione di conferimento dell’appalto alla società; richiesta di autorizzazione edilizia ed atto notarile di precisazione); in epoca immediatamente precedente e successivaalla notifica dell’atto di citazione la convenuta aveva materialmente ricevuto in quel luogo altre notifiche e comunicazioni inviatele dalla controparte; l a notifica presso il dichiarato domicilio di viale Regione Siciliana n. 4468 in Palermo non aveva avuto esito positivo, risultando il destinatario sconosciuto ; i certificati attestanti la residenza anagrafica in Belgio non erano concludenti, portando date ( 27. 10. 2009 e 16. 12. 2010 ) antecedenti quella della notifica di cui si discute ( 13. 5. 2011 ). Tanto precisato,le censure s ollevate sono destituite di fondamento in quanto la conclusione accolta dalla Corte distrettuale appare motivatasu accertamenti di fatto attestanti un effettivo stabile collegamento tra il luogo in cui la notificazione è avvenuta e la destinataria dell’atto, non censurabili,in quanto tali, in sede di giudizio di legittimità. La regola di diritto applicata risulta inoltre del tutto conformeall’orientamento di questa Corte, secondo cui, i n tema di notificazioni, ai fini della determinazione del luogo di domicilio o dimora occorre fare riferimento a quella effettiva del destinatario dell'atto, tenuto conto che le risultanze anagrafiche, rivestendo mero valore presuntivo, possono essere superate dalla prova contraria, che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento, come la corrispondenza intercorsa fra le parti prima del giudizio. (Cass. n. 23521 del 2019; Cass. n. 19387 del 2017; Cass. n. 10170 del 2016; Cass. n. 10107 del 2015). Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. R.G. n. 22180/2019.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio
Sentenza Cassazione n. 08051/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris