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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 settembre 2025

Cassazione n. 34268/2025

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TONA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip del Tribunale di Ragusa dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Ragusa ha rigettato la richiesta di messa alla prova ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014, e deduce la manifesta illogicità della motivazione per errata valutazione dei requisiti; letta la memoria depositata in data 3 settembre 2025 con la quale il ricorrente chiede la trattazione del procedimento in Prima Sezione; ritenuto il motivo non consentito siccome aspecifico; ricordato che, a mente del tenore letterale dell’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., reputi idoneo il programma di trattamento presentato e ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati e che, coerentemente con la interpretazione fornita da questa Corte, deve ribadirsi che, si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice, guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. e che, ove il giudice ritenga che non possa formularsi una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati, egli non sia tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato (Sez. 4, n. 18602 del 22/03/2024, Berardi, Rv. 286248 – 01; Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602); considerato che il Tribunale, ponendosi nel solco di tali principi, ha posto a ragione del rigetto la personalità negativa del condannato dalla quale ha inferito l’impossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole, ritenendo l'accoglimento della richiesta precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TONA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip del Tribunale di Ragusa dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Ragusa ha rigettato la richiesta di messa alla prova ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014, e deduce la manifesta illogicità della motivazione per errata valutazione dei requisiti; letta la memoria depositata in data 3 settembre 2025 con la quale il ricorrente chiede la trattazione del procedimento in Prima Sezione; ritenuto il motivo non consentito siccome aspecifico; ricordato che, a mente del tenore letterale dell’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., reputi idoneo il programma di trattamento presentato e ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati e che, coerentemente con la interpretazione fornita da questa Corte, deve ribadirsi che, si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice, guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. e che, ove il giudice ritenga che non possa formularsi una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati, egli non sia tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato (Sez. 4, n. 18602 del 22/03/2024, Berardi, Rv. 286248 – 01; Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602); considerato che il Tribunale, ponendosi nel solco di tali principi, ha posto a ragione del rigetto la personalità negativa del condannato dalla quale ha inferito l’impossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole, ritenendo l'accoglimento della richiesta precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è d
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