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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12880/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2010 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di DOMENICO R. SECCIA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza in data 04/03/2020, confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 350,00 di multa per il reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991.

La corte territoriale, nel confermare la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, riteneva accertata la penale responsabilità dell' imputato in ordine ad una tentata estorsione, aggravata ai sensi del citato dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, commessa unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA] che aveva avuto il ruolo di mandante„ nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che in relazione a lavori industriali eseguiti dallo stesso ed in parte subappaltati ad una impresa facente capo ai fratelli Forte inseriti nel contesto di camorra della Valle dell' Irno (Salerno), veniva avvicinato al fine di ottenere il pagamento di somme prive di causale.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, il quale formula i seguenti motivi.

Con un primo motivo deduce violazione degli artt. 238 comma 2 bis e 4 c.p.p. per avere i giudici di merito ritenuto utilizzabili le sentenze irrevocabili depositate dal P.M.

Rileva, in particolare, che la corte di appello non aveva considerato che la sentenza acquisita, quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], non poteva costituire elemento di riscontro attesa la mancanza di riscontri esterni individualizzanti.

Con un secondo motivo, articolato in più censure, lamenta violazione degli artt. 56-629 e 393 c.p.p. e degli artt. 194 e 210 c.p.p. nonché vizio di motivazione per avere la corte di appello confermato l'affermazione della responsabilità dell'imputato esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni della P.O. e sulle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Osserva che la corte di merito aveva valorizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non prendendo in esame la specifica eccezione secondo cui il predetto, già indagato ex art. 416 bis c.p. ed iscritto nel registro degli indagati per falsa testimonianza aggravata ai sensi dell'dell' art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, doveva essere sentito non già quale semplice testimone ma ai sensi dell'art. 210 c.p.p.

Lamenta, altresì, che i giudici di merito non avevano verificato adeguatamente la credibilità ed attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] il quale era portatore di un interesse antagonista rispetto all' imputato.

Assume che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], quanto alla vicenda estorsiva, in esame erano prive di rilievo in quanto lo stesso non aveva riferito di alcun contatto con il [OSCURATO:PERSONA] e, in generale, difettavano di riscontri individualizzanti quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e che da nessun dato probatorio si evinceva un concreto ruolo avuto dal ricorrente nella vicenda in esame.

Evidenzia che, erroneamente, era stata esclusa la fattispecie delittuosa di cui all' art. 393 c.p. sebbene il [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito di avere subappaltato i lavori all' impresa del Forte nei cui confronti aveva un debito, da ciò derivando la legittimità della pretesa.

Con ulteriore motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991.

In particolare, assume la mancanza di motivazione da parte della corte territoriale, la quale, omettendo di confutare le specifiche doglianze difensive articolate nell'atto di appello, De-7 avrebbe aderito acriticamente e pedissequamente alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenza dell'aggravante suddetta.

Rileva che dal capo di imputazione non era dato evincere se la aggravante era stata contestata in relazione al metodo ovvero per una finalità agevolativa e che le sentenze di condanna ai sensi dell'art. 416 bis c.p. non valevano ad integrare detta aggravante in quanto il Forte aveva agito per recuperare un proprio credito e non già quale partecipe al clan di appartenenza.

Con l'ultimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della richiesta di applicazione della continuazione.

Lamenta che la corte di appello, erroneamente, aveva ritenuto la richiesta in questione carente di allegazione senza considerare che la sentenza in relazione alla quale era stata formulata istanza di riconoscimento della continuazione risultava agli atti in quanto prodotta dal P.M. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

I giudici di merito, al fine di inquadrare la vicenda de qua, hanno richiamato il contenuto delle sentenze passate in giudicato prodotte dal P.M. da cui era dato evincere il ruolo dei fratelli Antonio e [OSCURATO:PERSONA] all' epoca della richiesta estorsiva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] tenuto a pagare una tangente sotto forma di denaro ovvero di lavori in sub-appalto avendo vinto una commessa per lavori da eseguite nella zona di influenza criminale del clan Forte.

In proposito va osservato che si appalesa priva di pregio alcuno la censura di inutilizzabilità di dette pronunzie questione superata dai giudici di merito con argomentazioni adeguate, dovendosi sul punto richiamare il condivisibile principio secondo cui la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi. (Fattispecie relativa a sentenza assolutoria dal reato di falsa testimonianza utilizzata per la verifica di attendibilità di un teste esaminato nel giudizio "ad quem"). (Sez. 2 - , Sentenza n. 52589 del 06/07/2018 Ud. (dep. 22/11/2018 ) Rv. 275517 -

01. Occorre, invero, rilevare che non coglie in alcun modo nel segno la censura di parte ricorrente secondo cui tali sentenze non potevano essere utilizzate in assenza di "riscontro esterni individualizzanti": come già sottolineato i fatti emersi nella dette sentenze sono stati utilizzati quali indicativi del contestato in cui si sono svolte le condotte oggetto dell'imputazione a carico del ricorrente la cui prova è stata fondamentalmente basata su una serie di ulteriori dati istruttori, come appresso chiarito.

3. Le censure proposte con il secondo motivo - che riguardano gli asseriti vizi di violazione di legge nonché mancanza ed illogicità della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato sono da ritenere manifestamente infondate.

Va premesso che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921801): nella specie il ricorrente non chiarisce in modo adeguato le ragioni per le quali la asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa - che doveva essere sentito non già quale semplice testimone ma ai sensi dell'art. 210 c.p.p. - sarebbe tale da incrinare il ragionamento dei giudici di merito basato, per contro, su molteplici dati probatori fra loro pienamente convergenti, elemento questo che rende la censura formulata con il secondo motivo priva-di pregio alcuno.

Deve, infatti, rilevarsi che i giudici di appello hanno evidenziato come la prova del concorso del [OSCURATO:PERSONA] quanto alle richieste estorsive nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], aveva trovato piena conferma nel narrato di [OSCURATO:PERSONA], elemento apicale della camorra della Val dell' Irno (Sa), che aveva riferito, con dichiarazioni ritenere pienamente attendibili in quanto pienamente circostanziate, del sub appalto di natura estorsiva imposto al [OSCURATO:PERSONA] in favore di una impresa indicata dalla camorra ed aveva richiamato il ruolo avuto nella vicenda dal [OSCURATO:PERSONA] capo famiglia della zona di Sarno.

La corte di appello ha evidenziato che le dichiarazioni del predetto - da inserire nel contesto dei fatti criminosi di cui alle citate pronunzie passate in autorità di giudicato- risultavano riscontrate in forza di quanto riferito dal fratello [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva confermato dei rapporti con la ditta del [OSCURATO:PERSONA]) e sulla scorta di quanto dichiarato dal teste Annunziata, ragioniere capo del Comune di Sarno, che aveva riferito di avere incontrato il [OSCURATO:PERSONA] il quale, in più di una occasione, gli aveva confermato che intendeva parlare con il [OSCURATO:PERSONA].

Risulta, quindi, di tutta evidenza che le contrarie argomentazioni del ricorrente svolgono mere censure sulla valutazione a riguardo operata in punto di fatto, sollecitando una differente lettura delle risultanze processuali, ovviamente preclusa in sede di legittimità.

Va, poi, precisato che la ulteriore censura riguardante la configurabilità della meno grave ipotesi di cui ali' art. 393 c.p. non risulta ritualmente proposta dall' imputato con l'atto di appello, con conseguente inammissibilità della stessa ex art. 606 comma 3 c.p.p., fermo restando che la corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità della più grave fattispecie di cui all' art. 629 c.p.

4. Osserva, quindi, la Corte che il motivo relativo ali' insussistenza della contestata aggravante ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991 è manifestamente infondato.

Occorre ricordare che i fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).

Pertanto il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701).

Va, quindi, evidenziato che la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in Legge 12 giugno 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima - che ricorre nel caso di specie - riguarda il reato commesso da colui che - appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. - si avvale del c.d.

"metodo mafioso", per la cui sussistenza non è necessaria la prova dell'esistenza dell'associazione criminosa, essendo, invece, sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; la seconda, al contrario, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale - e non semplicemente supposta - di essa, richiedendo, pertanto, anche la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione medesima (Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 26551501).

La ratio legis sottesa alla prima ipotesi risiede, dunque, nella evidente finalità di contrastare in maniera più decisa l'atteggiamento di quei soggetti che, stante la loro maggiore pericolosità e proclività a delinquere, partecipi o non partecipi di un'associazione criminosa, utilizzino "metodi mafiosi", ossia si comportino "da mafiosi" oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sulla vittima quella particolare coartazione e pressione psicologica, nonché quel particolare effetto intimidatorio proprio delle organizzazioni in questione.

Osserva la Corte che ai fini della sussistenza dell'aggravante è sufficiente che l'associazione, in quanto evocata dall'agente, pur rimanendo sullo sfondo, spinga la vittima a piegarsi, solo in apparenza "spontaneamente", al volere dell'aggressore e ad abbandonare ogni velleità di resistenza o difesa per timore di ritorsioni o, comunque, di più gravi conseguenze.

Difatti, l'aver ingenerato nella persona offesa la consapevolezza che l'agente appartenga ad un'associazione mafiosa - sia questa esistente o meno (Sez. 2, n. 49090, cit.) - o che agisca su suo mandato (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195) è alla base del peculiare stato di soggezione, omertà e vulnerabilità, che facilitano l'esecuzione del reato, rendendone più difficoltosa la repressione, e che lasciano la vittima inerme di fronte alla forza prevaricatrice e sopraffattrice dell'associazione medesima.

Tuttavia va puntualizzato che ciò non sicinifica che, ai fini della configurazione dell'aggravante de qua, sia necessario che l'autore del reato riesca poi effettivamente a coartare la volontà della persona offesa, giacché la capacità soverchiante della condotta aggressiva evocativa del sodalizio criminoso deve essere valutata ex ante come astrattamente idonea ad incidere maggiormente sulla libertà di autodeterminazione della vittima (Cass. Sez. 1 del 6 marzo 2009, n. 14951, Izzo, Rv. 243731).

Ciò premesso va rilevato che i giudici di appello hanno confermato il ragionamento dei giudici di primo grado i quali hanno evidenziato come numerosi elementi dimostravano la sussistenza, nel caso in esame, dell' aggravante contestata essendosi gli imputati avvalsi delle condizioni di cui all' art. 416 bis c.p. valutati: la pluralità di soggetti coinvolti nella richiesta estorsiva, la qualità dei soggetti stessi (i due fratelli Forte a capo del clan omonimo, l' Indinninneo presentatosi come sorvegliato speciale, il [OSCURATO:PERSONA] capofamiglia della N.C.O. per la zona di Sarno), la "convocazione" della vittima a casa Forte, la natura violenta e la assoluta gravità delle minacce fatte pervenire al [OSCURATO:PERSONA], indici del tutto inequivoci di una notevole forza di intimidazione promanante dagli estorsori e di una derivante condizione di assoggettamento ed omertà della vittima che significativamente aveva assunto un atteggiamento reticente motivato dal timore per sé e per la propria famiglia, precisando, altresì, che per come era dato evincersi dalla complessiva vicenda risultava che gli imputati aveva agito "anche - anzi soprattutto - al fine di riaffermare al momento della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] il predominio del clan nella zona".

Trattasi di argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto con le quali la difesa non si confronta in alcun modo.

5. L' ultimo motivo è inammissibile.

Deve, invero, osservarsi che l' imputato ha formulato sulla questione della continuazione un motivo del tutto generico in appello limitandosi, in seno a detto atto, ad affermare di proporre impugnazione: "contro il punto della sentenza che non ha applicato la continuazione sulla sentenza di condanna ex art. 416 bis c.p. annotata sul certificato penale previa richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per allegare la predetta sentenza" assumendo che era stato condannato per "fatti inerenti reati contro il patrimonio, per cui è certamente evidente la riconducibilità dell' estorsione nel disegno criminoso dell' estorsione": trattasi all' evidenza di censura del tutto generica ed aspecifica, la cui inammissibilità può essere rilevata in questa sede ex art. 591 comma 4 c.p.p.

Non può, sotto altro profilo, non evidenziarsi che con l'odierno ricorso la difesa, ai fini del riconoscimento della chiesta continuazione "con la sentenza di condanna ex art. 416 bis c.p. annotata sul certificato penale", fa riferimento ad una sentenza che risulterebbe prodotta agli atti senza darne tuttavia adeguata dimostrazione (si dice testualmente, "cfr. documentazione prodotta dal P.M." senza ulteriori indicazioni o specificazioni), da ciò discendendo la inammissibilità della censura sotto il c.d. profilo dell' autosufficienza.

6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2010 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di DOMENICO R. SECCIA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza in data 04/03/2020, confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 350,00 di multa per il reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991. La corte territoriale, nel confermare la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, riteneva accertata la penale responsabilità dell' imputato in ordine ad una tentata estorsione, aggravata ai sensi del citato dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, commessa unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA] che aveva avuto il ruolo di mandante„ nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che in relazione a lavori industriali eseguiti dallo stesso ed in parte subappaltati ad una impresa facente capo ai fratelli Forte inseriti nel contesto di camorra della Valle dell' Irno (Salerno), veniva avvicinato al fine di ottenere il pagamento di somme prive di causale. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, il quale formula i seguenti motivi. Con un primo motivo deduce violazione degli artt. 238 comma 2 bis e 4 c.p.p. per avere i giudici di merito ritenuto utilizzabili le sentenze irrevocabili depositate dal P.M. Rileva, in particolare, che la corte di appello non aveva considerato che la sentenza acquisita, quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], non poteva costituire elemento di riscontro attesa la mancanza di riscontri esterni individualizzanti. Con un secondo motivo, articolato in più censure, lamenta violazione degli artt. 56-629 e 393 c.p.p. e degli artt. 194 e 210 c.p.p. nonché vizio di motivazione per avere la corte di appello confermato l'affermazione della responsabilità dell'imputato esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni della P.O. e sulle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Osserva che la corte di merito aveva valorizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non prendendo in esame la specifica eccezione secondo cui il predetto, già indagato ex art. 416 bis c.p. ed iscritto nel registro degli indagati per falsa testimonianza aggravata ai sensi dell'dell' art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, doveva essere sentito non già quale semplice testimone ma ai sensi dell'art. 210 c.p.p. Lamenta, altresì, che i giudici di merito non avevano verificato adeguatamente la credibilità ed attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] il quale era portatore di un interesse antagonista rispetto all' imputato. Assume che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], quanto alla vicenda estorsiva, in esame erano prive di rilievo in quanto lo stesso non aveva riferito di alcun contatto con il [OSCURATO:PERSONA] e, in generale, difettavano di riscontri individualizzanti quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e che da nessun dato probatorio si evinceva un concreto ruolo avuto dal ricorrente nella vicenda in esame. Evidenzia che, erroneamente, era stata esclusa la fattispecie delittuosa di cui all' art. 393 c.p. sebbene il [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito di avere subappaltato i lavori all' impresa del Forte nei cui confronti aveva un debito, da ciò derivando la legittimità della pretesa. Con ulteriore motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991. In particolare, assume la mancanza di motivazione da parte della corte territoriale, la quale, omettendo di confutare le specifiche doglianze difensive articolate nell'atto di appello, De-7 avrebbe aderito acriticamente e pedissequamente alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenza dell'aggravante suddetta. Rileva che dal capo di imputazione non era dato evincere se la aggravante era stata contestata in relazione al metodo ovvero per una finalità agevolativa e che le sentenze di condanna ai sensi dell'art. 416 bis c.p. non valevano ad integrare detta aggravante in quanto il Forte aveva agito per recuperare un proprio credito e non già quale partecipe al clan di appartenenza. Con l'ultimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della richiesta di applicazione della continuazione. Lamenta che la corte di appello, erroneamente, aveva ritenuto la richiesta in questione carente di allegazione senza considerare che la sentenza in relazione alla quale era stata formulata istanza di riconoscimento della continuazione risultava agli atti in quanto prodotta dal P.M. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito, al fine di inquadrare la vicenda de qua, hanno richiamato il contenuto delle sentenze passate in giudicato prodotte dal P.M. da cui era dato evincere il ruolo dei fratelli Antonio e [OSCURATO:PERSONA] all' epoca della richiesta estorsiva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] tenuto a pagare una tangente sotto forma di denaro ovvero di lavori in sub-appalto avendo vinto una commessa per lavori da eseguite nella zona di influenza criminale del clan Forte. In proposito va osservato che si appalesa priva di pregio alcuno la censura di inutilizzabilità di dette pronunzie questione superata dai giudici di merito con argomentazioni adeguate, dovendosi sul punto richiamare il condivisibile principio secondo cui la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi. (Fattispecie relativa a sentenza assolutoria dal reato di falsa testimonianza utilizzata per la verifica di attendibilità di un teste esaminato nel giudizio "ad quem"). (Sez. 2 - , Sentenza n. 52589 del 06/07/2018 Ud. (dep. 22/11/2018 ) Rv. 275517 - 01. Occorre, invero, rilevare che non coglie in alcun modo nel segno la censura di parte ricorrente secondo cui tali sentenze non potevano essere utilizzate in assenza di "riscontro esterni individualizzanti": come già sottolineato i fatti emersi nella dette sentenze sono stati utilizzati quali indicativi del contestato in cui si sono svolte le condotte oggetto dell'imputazione a carico del ricorrente la cui prova è stata fondamentalmente basata su una serie di ulteriori dati istruttori, come appresso chiarito. 3. Le censure proposte con il secondo motivo - che riguardano gli asseriti vizi di violazione di legge nonché mancanza ed illogicità della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato sono da ritenere manifestamente infondate. Va premesso che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921801): nella specie il ricorrente non chiarisce in modo adeguato le ragioni per le quali la asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa - che doveva essere sentito non già quale semplice testimone ma ai sensi dell'art. 210 c.p.p. - sarebbe tale da incrinare il ragionamento dei giudici di merito basato, per contro, su molteplici dati probatori fra loro pienamente convergenti, elemento questo che rende la censura formulata con il secondo motivo priva-di pregio alcuno. Deve, infatti, rilevarsi che i giudici di appello hanno evidenziato come la prova del concorso del [OSCURATO:PERSONA] quanto alle richieste estorsive nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], aveva trovato piena conferma nel narrato di [OSCURATO:PERSONA], elemento apicale della camorra della Val dell' Irno (Sa), che aveva riferito, con dichiarazioni ritenere pienamente attendibili in quanto pienamente circostanziate, del sub appalto di natura estorsiva imposto al [OSCURATO:PERSONA] in favore di una impresa indicata dalla camorra ed aveva richiamato il ruolo avuto nella vicenda dal [OSCURATO:PERSONA] capo famiglia della zona di Sarno. La corte di appello ha evidenziato che le dichiarazioni del predetto - da inserire nel contesto dei fatti criminosi di cui alle citate pronunzie passate in autorità di giudicato- risultavano riscontrate in forza di quanto riferito dal fratello [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva confermato dei rapporti con la ditta del [OSCURATO:PERSONA]) e sulla scorta di quanto dichiarato dal teste Annunziata, ragioniere capo del Comune di Sarno, che aveva riferito di avere incontrato il [OSCURATO:PERSONA] il quale, in più di una occasione, gli aveva confermato che intendeva parlare con il [OSCURATO:PERSONA]. Risulta, quindi, di tutta evidenza che le contrarie argomentazioni del ricorrente svolgono mere censure sulla valutazione a riguardo operata in punto di fatto, sollecitando una differente lettura delle risultanze processuali, ovviamente preclusa in sede di legittimità. Va, poi, precisato che la ulteriore censura riguardante la configurabilità della meno grave ipotesi di cui ali' art. 393 c.p. non risulta ritualmente proposta dall' imputato con l'atto di appello, con conseguente inammissibilità della stessa ex art. 606 comma 3 c.p.p., fermo restando che la corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità della più grave fattispecie di cui all' art. 629 c.p. 4. Osserva, quindi, la Corte che il motivo relativo ali' insussistenza della contestata aggravante ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991 è manifestamente infondato. Occorre ricordare che i fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Pertanto il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701). Va, quindi, evidenziato che la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in Legge 12 giugno 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima - che ricorre nel caso di specie - riguarda il reato commesso da colui che - appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. - si avvale del c.d. "metodo mafioso", per la cui sussistenza non è necessaria la prova dell'esistenza dell'associazione criminosa, essendo, invece, sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; la seconda, al contrario, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale - e non semplicemente supposta - di essa, richiedendo, pertanto, anche la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione medesima (Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 26551501). La ratio legis sottesa alla prima ipotesi risiede, dunque, nella evidente finalità di contrastare in maniera più decisa l'atteggiamento di quei soggetti che, stante la loro maggiore pericolosità e proclività a delinquere, partecipi o non partecipi di un'associazione criminosa, utilizzino "metodi mafiosi", ossia si comportino "da mafiosi" oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sulla vittima quella particolare coartazione e pressione psicologica, nonché quel particolare effetto intimidatorio proprio delle organizzazioni in questione. Osserva la Corte che ai fini della sussistenza dell'aggravante è sufficiente che l'associazione, in quanto evocata dall'agente, pur rimanendo sullo sfondo, spinga la vittima a piegarsi, solo in apparenza "spontaneamente", al volere dell'aggressore e ad abbandonare ogni velleità di resistenza o difesa per timore di ritorsioni o, comunque, di più gravi conseguenze. Difatti, l'aver ingenerato nella persona offesa la consapevolezza che l'agente appartenga ad un'associazione mafiosa - sia questa esistente o meno (Sez. 2, n. 49090, cit.) - o che agisca su suo mandato (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195) è alla base del peculiare stato di soggezione, omertà e vulnerabilità, che facilitano l'esecuzione del reato, rendendone più difficoltosa la repressione, e che lasciano la vittima inerme di fronte alla forza prevaricatrice e sopraffattrice dell'associazione medesima. Tuttavia va puntualizzato che ciò non sicinifica che, ai fini della configurazione dell'aggravante de qua, sia necessario che l'autore del reato riesca poi effettivamente a coartare la volontà della persona offesa, giacché la capacità soverchiante della condotta aggressiva evocativa del sodalizio criminoso deve essere valutata ex ante come astrattamente idonea ad incidere maggiormente sulla libertà di autodeterminazione della vittima (Cass. Sez. 1 del 6 marzo 2009, n. 14951, Izzo, Rv. 243731). Ciò premesso va rilevato che i giudici di appello hanno confermato il ragionamento dei giudici di primo grado i quali hanno evidenziato come numerosi elementi dimostravano la sussistenza, nel caso in esame, dell' aggravante contestata essendosi gli imputati avvalsi delle condizioni di cui all' art. 416 bis c.p. valutati: la pluralità di soggetti coinvolti nella richiesta estorsiva, la qualità dei soggetti stessi (i due fratelli Forte a capo del clan omonimo, l' Indinninneo presentatosi come sorvegliato speciale, il [OSCURATO:PERSONA] capofamiglia della N.C.O. per la zona di Sarno), la "convocazione" della vittima a casa Forte, la natura violenta e la assoluta gravità delle minacce fatte pervenire al [OSCURATO:PERSONA], indici del tutto inequivoci di una notevole forza di intimidazione promanante dagli estorsori e di una derivante condizione di assoggettamento ed omertà della vittima che significativamente aveva assunto un atteggiamento reticente motivato dal timore per sé e per la propria famiglia, precisando, altresì, che per come era dato evincersi dalla complessiva vicenda risultava che gli imputati aveva agito "anche - anzi soprattutto - al fine di riaffermare al momento della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] il predominio del clan nella zona". Trattasi di argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto con le quali la difesa non si confronta in alcun modo. 5. L' ultimo motivo è inammissibile. Deve, invero, osservarsi che l' imputato ha formulato sulla questione della continuazione un motivo del tutto generico in appello limitandosi, in seno a detto atto, ad affermare di proporre impugnazione: "contro il punto della sentenza che non ha applicato la continuazione sulla sentenza di condanna ex art. 416 bis c.p. annotata sul certificato penale previa richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per allegare la predetta sentenza" assumendo che era stato condannato per "fatti inerenti reati contro il patrimonio, per cui è certamente evidente la riconducibilità dell' estorsione nel disegno criminoso dell' estorsione": trattasi all' evidenza di censura del tutto generica ed aspecifica, la cui inammissibilità può essere rilevata in questa sede ex art. 591 comma 4 c.p.p. Non può, sotto altro profilo, non evidenziarsi che con l'odierno ricorso la difesa, ai fini del riconoscimento della chiesta continuazione "con la sentenza di condanna ex art. 416 bis c.p. annotata sul certificato penale", fa riferimento ad una sentenza che risulterebbe prodotta agli atti senza darne tuttavia adeguata dimostrazione (si dice testualmente, "cfr. documentazione prodotta dal P.M." senza ulteriori indicazioni o specificazioni), da ciò discendendo la inammissibilità della censura sotto il c.d. profilo dell' autosufficienza. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile i
Sentenza Cassazione n. 12880/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris