Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 17/1973
ECLI:IT:COST:1973:17
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con due ordinanze di analogo contenuto emesse il 23 ottobre 1970
nel corso di procedimenti penali a carico rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e altri e di [OSCURATO:PERSONA], il giudice istruttore presso il
tribunale di Civitavecchia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice
penale con riferimento agli artt. 102, primo comma, e 113, primo e
secondo comma, della Costituzione. In entrambe le fattispecie, infatti,
il Ministro della giustizia aveva negato l'autorizzazione a procedere
contro gli imputati del reato di cui all'art. 290 del codice penale ed
in conseguenza il Procuratore della Repubblica aveva per essi chiesto
il proscioglimento.
Secondo il giudice a quo, mediante l'esercizio della facoltà di
concedere o negare l'autorizzazione a procedere l'autorità
amministrativa verrebbe a disporre discrezionalmente del diritto
punitivo dello Stato - e, in definitiva, a giudicare in base a ragioni
di convenienza politica se esso debba trovare attuazione od arrestarsi
- svolgendo così attività che caratterizza la funzione
giurisdizionale costituzionalmente riservata al giudice.
Sotto altro profilo, inoltre, l'insindacabilità del provvedimento
di diniego dell'autorizzazione contrasterebbe con i principi
costituzionali sulla tutela giurisdizionale contro gli atti della
pubblica Amministrazione lesivi di diritti o di interessi legittimi.
:
1. - I due giudizi hanno identico contenuto e sono perciò riuniti
per un'unica decisione.
2. - Stando all'assunto delle ordinanze, l'art. 313, terzo comma,
seconda ipotesi, del codice penale, contrasterebbe con l'art. 102,
primo comma, della Costituzione, attribuendo al Ministro per la
giustizia l'esercizio di attività rientranti nella funzione
giurisdizionale, e con l'art. 113 Cost., essendo l'autorizzazione a
procedere un atto amministrativo in ordine al quale non è data alcuna
garanzia giurisdizionale.
La questione non è fondata.
Non sussiste la denunciata violazione dell'art. 102, primo comma,
della Costituzione, perché la valutazione, rimessa al Ministro per la
giustizia, in ordine alla concessione o meno dell'autorizzazione a
procedere è tipicamente una valutazione di politica opportunità, che
non può pertanto confondersi con l'accertamento dei fatti e
l'applicazione ad essi delle norme di legge caratterizzanti la funzione
giurisdizionale: della quale l'autorizzazione condiziona - dall'esterno
- il valido esercizio, che rimane - ove quella sia stata data -
interamente riservato alla autorità giudiziaria.
Nemmeno sussiste violazione dell'art. 113 Cost., poiché questa
disposizione, statuendo che "contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi" e che questa tutela "non può essere
esclusa o limitata a particolari mezzi d'impugnazione, o per
determinate categorie di atti", presuppone logicamente che gli atti
medesimi, per la loro natura o il loro oggetto, trovino di fronte a se
situazioni soggettive di diritto o di interesse legittimo. Ciò che non
si verifica nella specie, non potendosi configurare un diritto, od
anche solo un interesse giuridicamente protetto, di chi sia indiziato
di un reato ad essere, o a non essere, sottoposto a procedimento
penale.
La situazione, sotto questo aspetto, è diversa da quella
dell'amnistia, che ebbe a formare oggetto della sentenza di questa
Corte n. 175 del 1971, perché l'amnistia incide, prima ancora che sul
processo, sulla punibilità del fatto. Laddove, l'autorizzazione a
procedere si configura come un presupposto. La mancanza del quale
impedisce che l'azione possa validamente essere iniziata o proseguire,
togliendo efficacia agli atti processuali eventualmente posti in essere
medio tempore, e preclude perciò in modo assoluto al giudice qualsiasi
indagine e pronuncia di merito.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice penale,
sollevata in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 113, primo e
secondo comma, della Costituzione, dalle ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere