CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 04295/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9680-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - per correzione di errore materiale della sentenza n. 6000/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 04/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposta istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza di questa Corte n. 6000/21, depositata il 4 marzo 2021, avendo essa nel dispositivo condannato parte ricorrente al rimborso delle spese di lite «in favore del Comune controricorrente», per mero errore materiale, dal momento che non un Comune, ma la società [OSCURATO:SOCIETA]. era la parte controricorrente in questione; - che non si è costituita l'intimata; CONSIDERATO - che il ricorso è fondato; - che, invero, non essendo affatto parte del giudizio un Comune, ma una società responsabilità limitata, la diversa dizione utilizzata è palesemente frutto di un mero errore materiale, che può essere corretto, con l'indicazione del giusto soggetto destinatario della pronuncia; - che, in definitiva, risulta un vizio non attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un mero errore materiale, correggibile ai sensi degli art. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu ocull dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità; - che non vi è luogo alle spese del presente procedimento, di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso Ric. 2021 n. 09680 sez. SU - ud. 25-01-2022 -2- proprio (Cass. 4 gennaio 2016, n. 14; 17 settembre 2013, n. 21213; 4 maggio 2009, n. 10203; sez. un., 27 giugno 2002, n. 9438); P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso ed ordina correggersi il dispositivo della sentenza n. 6009 del 2021, disponendo che, laddove è scritto «in favore del Comune controricorrente» si legga «in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].MA. sa-i.». Manda alla cancelleria di provvedere alla annotazione della correzione sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]Ascola) ( (7 ( J1/1 oggi, FuMonario Giudiz