CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 20466/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mento a carico di:avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] PAOLO A.M. FIORE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;sentito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,riportandosi anche alla memoria già depositata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani proponericorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo che, insede di impugnazione ex art. 325 cod. proc. pen., ha annullato il provvedimento cautelaredel GIP, escludendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reaticontestati a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, nella sua qualità di presidente delconsiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché degli altri correi indicatinell'imputazione provvisoria.Deduce:2. Violazione degli artt. 125 comma 3 e 309 cod. proc. pen., quanto all'obbligodi motivazione dell'ordinanza, nonché violazione degli artt. 356 cod. pen., 640-bis cod. pen.e 273 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.La Procura ricorrente assume che il provvedimento impugnato risulta affetto da vizitalmente radicali da rendere l'apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice, con conseguente ricaduta nell'ipotesi di motivazione apparentededucibile in sede di legittimità, richiamando al riguardo la sentenza di questa Corte n.18951 del 14/03/2017 (Sez. 2, Rv. 269656 – 01).2.1. Con riguardo al reato di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 cod. pen.(capi 1, 62, 86, 94).Secondo la prospettazione accusatoria, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. — monopolista delservizio di trasporto marittimo tra la Sicilia e le isole minori — aveva impiegato, direttamenteo tramite la collegata Società di [OSCURATO:PERSONA], numerose unità veloci affette da graviproblematiche tecniche che, in violazione di legge, non venivano dichiarate all'ente diclassifica (R.I.N.A.) né all'autorità marittima (Capitanerie di Porto di Trapani e Milazzo).Secondo l’Ufficio ricorrente, le avarie venivano celate attraverso consolidati meccanismifraudolenti, realizzati anche mediante pressioni sui comandanti delle imbarcazioni e con lacomplicità di funzionari degli organi ispettivi, tra cui — secondo l'ordinanza del GIP — ifunzionari del RINA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevanoriportato false attestazioni negli atti propedeutici al rilascio del certificato di classe.Tale sistema -secondo la prospettazione accusatoria - aveva consentito alla societàdi continuare a percepire i contributi pubblici erogati dalla Regione Sicilia e dallo Stato —ammontanti, negli anni 2021-2024, a quote oscillanti tra il 64 e il 74 per cento dei ricavicomplessivi della società — pur non adempiendo alle prescrizioni contrattuali in materia diefficienza e sicurezza dei mezzi navali. Il GIP aveva rilevato che le erogazioni pubblicheerano state ottenute non già in presenza di mere omissioni comunicative, bensì grazie acomplessi meccanismi decettivi volti a dissimulare l'effettiva condizione della flotta.Il Tribunale del Riesame aveva tuttavia escluso la gravità indiziaria in ordine all'art.356 cod. pen., valorizzando l'orientamento secondo cui tale reato non sarebbe configurabilenell'ipotesi di inadempimento da parte di una società che gestisce un servizio pubblico inregime di concessione, atteso che in tale ipotesi il destinatario diretto della prestazione nonè l'ente pubblico bensì l'utente finale, in tal senso richiamando il principio di diritto fissatodalla sentenza n. 28655 del 10/07/2025 (Sez. 6, Rv. 288459 – 01) con la conseguenza chenon si sarebbe in presenza di una fornitura rivolta all'ente bensì nell'espletamento di unservizio per conto dell'ente e diretto all'esterno.La Procura censura tale impostazione come manifestamente contraddittoria rispettoalla concreta vicenda in esame e in tale prospettiva espone che i dati acquisiti dalla [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] — con nota del 15 dicembre 2025 dimostravano che,diversamente dal precedente citato dal Riesame, nella fattispecie in esame la gran parte delcosto del servizio non era addebitata all'utenza, gravando per una quota compresa tra il 60 eil 70 per cento sull'ente pubblico erogatore. Il Tribunale aveva peraltro omesso diconsiderare che il rispetto delle prescrizioni imposte dal disciplinare di gara era condizioneper l'ottenimento dei contributi pubblici, e che le convenzioni prevedevano specificheclausole risolutive e penali contrattuali — ai sensi degli artt. 13 e 14 delle stesse — in casodi impiego di mezzi navali non idonei.Il ricorso lamenta altresì che il Tribunale, nell'aderire acriticamente alla tesi difensiva,avesse erroneamente parametrato il numero delle avarie al numero di corse non effettuate,trattandosi di entità assolutamente distinte e non comparabili, essendo emerso chiaramentecome la verifica e comunicazione di un'avaria determinasse l'annullamento di più corse enon di una singola corsa — circostanza confermata dal fatto che la sola avaria all'unitàveloce NATALIE M aveva comportato la cancellazione di 9,5 corse.L’Ufficio ricorrente osserva inoltre che la difesa aveva illegittimamente accorpato ilnumero complessivo delle corse effettuate dall'intera flotta su tutte le tratte, laddove ilraffronto andava condotto per ogni singola tratta di collegamento, ciascuna disciplinata daapposito contratto con specifica contribuzione.Il Tribunale aveva infine commesso l'ulteriore errore di considerare come periodo diriferimento il biennio gennaio 2021 - dicembre 2022 (24 mesi), quasi doppio rispetto all'arcotemporale oggetto delle indagini (maggio 2021 - giugno 2022, 14 mesi), così falsandoulteriormente i dati percentuali sulle avarie non dichiarate.2.2. Il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640-bis cod. pen. (capi 2,63, 95).Con riguardo al delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., il Tribunale del Riesame avevaescluso la gravità indiziaria sul presupposto che non sussisterebbe in capo agli indagatialcun obbligo di esibire spontaneamente la documentazione attestante l'osservanza degliobblighi previsti dalle convenzioni con riferimento ai mezzi navali, agli equipaggi e alle7, del Capitolato d'appalto, che prevedono l'esibizione documentale solo a richiesta dellastazione appaltante, ritenendo pertanto insussistente un obbligo di comunicazionespontanea delle avarie all'ente erogatore.La Procura censura tale ragionamento come apodittico e frutto di una lettura parzialedegli atti.A tale riguardo sottolinea che l'art. 9 del medesimo Capitolato, rubricato Fatturazionee pagamenti, prevedeva che ogni fattura dovesse essere corredata da una dichiarazione dellegale rappresentante attestante la regolarità delle prestazioni, con obbligo — in casocontrario — di dichiarare che nel corso delle prestazioni indicate nelle fatture si erano avutemodifiche al programma di servizio.Come accertato dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] con nota n. 132178 del 1° marzo 2024, laLiberty [OSCURATO:PERSONA] aveva sistematicamente trasmesso alla Regione Sicilia gli estratti dei giornalinautici relativi ai mezzi impiegati nelle tratte di collegamento, omettendo tuttavia didichiarare le avarie accertate nel corso delle indagini e facendo così derivare la liquidazionedegli importi erogati dall'attestazione che le prestazioni erano avvenute regolarmente.Analoghe criticità erano emerse con riguardo alla convenzione ministeriale relativa alle isoleEgadi ed Eolie. L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione delle avarie agli organipreposti alla sicurezza (R.I.N.A. e Capitaneria di porto) aveva inoltre consentito alla societàdi evitare il fermo delle imbarcazioni e, dunque, quelle modifiche al programma di servizioche avrebbero dovuto essere comunicate all'ente erogatore ai sensi dell'art. 9 del Capitolato.Il ricorso evidenzia, infine, come il Tribunale abbia del tutto omesso di pronunciarsisulla motivazione del GIP nella parte in cui — affrontando la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. — aveva rilevato che leerogazioni pubbliche erano state ottenute non già sulla base di mere omissionicomunicative, bensì grazie a complessi meccanismi decettivi volti a dissimulare efficienticondizioni di esercizio dei servizi di trasporto appaltati, che invece venivano gestiti in totalespregio delle disposizioni di legge in materia di sicurezza della navigazione e delle clausolecontrattuali che regolavano l'efficienza dei collegamenti. A ciò si aggiunge la pienaconsapevolezza degli indagati circa la gravità della situazione, documentata daintercettazioni telefoniche — tra cui quella del 4 febbraio 2022 tra [OSCURATO:PERSONA] e ilcomandante Banano, nel corso della quale quest'ultimo affermava che i passeggeririschiavano la vita, e quella del 3 giugno 2022 tra la stessa [OSCURATO:PERSONA] e il comandanteGiacalone, nel corso della quale quest'ultimo riferiva di navigare da un mese senza impiantoacqua spruzzata e di essere consapevole che in caso di incendio i passeggeri sarebberomorti — le quali dimostrano la piena consapevolezza da parte degli indagati del rischiograve e gravissimo cui erano esposti i passeggeri trasportati.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memoria difensiva, con la quale conclude nelsenso della inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse e comunque per la naturavalutativa dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si rileva, in via preliminare, che il ricorso non è inammissibile per carenza diinteresse, come propugnato dalla difesa dell’indagato, avendo il ricorrente, sia pure conformula sintetica posta alla fine dell’atto di impugnazione, manifestato il proprio interesse adottenere un ribaltamento della decisione sul piano indiziario stante la sussistenza diesigenze cautelari.2. Ciò premesso, il ricorso è complessivamente infondato.2.1. Il reato di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 cod. pen. (capi 1, 62, 86,94).Il Tribunale del Riesame ha annullato la misura cautelare sul presupposto che leconvenzioni oggetto del procedimento integrassero schemi di concessione di serviziopubblico e non di appalto di servizi, con conseguente inapplicabilità dell'art. 356 cod. pen.. A tale conclusione il Tribunale è pervenuto facendo applicazione del principioenunciato da questa Corte con la sentenza n. 28655 del 10/07/2025 (Sez. 6, Rv. 288459 –01), secondo cui non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture a carico delprivato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi addestinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente.Il Tribunale ha quindi qualificato le convenzioni in esame come concessioni diservizio pubblico, osservando che le società di navigazione effettuavano prestazioni ditrasporto direttamente in favore dell'utente finale, ritenendo irrilevante, ai fini di talequalificazione, l'entità dei contributi pubblici erogati.2.1. A tale riguardo, con il primo motivo la Procura deduce violazione di legge e viziodi motivazione in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cuiall'art. 356 cod. pen., contestato ai capi 1, 62, 86 e 94 in relazione alle convenzioni stipulatetra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Regione Sicilia per le tratte delle isole Egadi, delle isole Eolie edelle isole Pelagie, nonché alla convenzione tra la Società di [OSCURATO:PERSONA] e ilMinistero dei Trasporti per le isole Egadi, Eolie e Ustica.Il motivo, però, è infondato.Il principio enunciato dalla sentenza n. 28655 del 10/07/2025 già citata —resa infattispecie analoga, relativa alla Compagnia Italiana di [OSCURATO:PERSONA], concessionaria delservizio di trasporto marittimo — è nel senso che il reato di cui all'art. 356 cod. pen. puòessere commesso solo dal soggetto obbligato ad eseguire una determinata "fornitura", acondizione che la stessa veda quale destinatario la pubblica amministrazione, che assumela veste di soggetto creditore della prestazione. Quando invece, mediante la concessione, la pubblica amministrazione demanda alprivato lo svolgimento di un servizio pubblico in favore dell'utenza, l'eventuale inadempienzaagli obblighi previsti dalla concessione non si traduce in una frode nelle pubbliche forniture,proprio perché il destinatario finale del servizio non è l'ente pubblico: non si è in presenza diuna "fornitura" rivolta all'ente, bensì nell'espletamento di un servizio per conto dell'ente ediretto all'esterno.Il criterio discriminante è dunque di natura strutturale e attiene alla direzione dellaprestazione: ciò che rileva è se il servizio sia erogato direttamente in favore della pubblicaamministrazione contraente — come nell'appalto di manutenzione o pulizia di edifici pubblici,nel quale il destinatario della prestazione è l'ente — ovvero in favore dell'utenza, comeavviene nella concessione. In quest'ultima ipotesi il difetto del cosiddetto "dualismo soggettivo" — che connotail sinallagma negoziale delle pubbliche forniture, in cui da un lato viene in rilievo la posizionedel soggetto tenuto all'esecuzione della prestazione e, dall'altro, quella della pubblicaamministrazione che la riceve — esclude la configurabilità del reato, indipendentementedall'entità dei contributi pubblici erogati in favore del concessionario, i quali non mutano lanatura del rapporto né la direzione della prestazione.Quanto dedotto dalla Procura ricorrente in ordine alla prevalenza del contributopubblico sui ricavi da biglietteria non vale a sovvertire tale qualificazione. La circostanza che gran parte del costo del servizio gravasse sull'ente erogatore,anziché sull'utenza, non trasforma la concessione in appalto né sposta il destinatario finaledella prestazione: i passeggeri continuavano a essere i diretti fruitori del trasporto,indipendentemente dalla misura in cui il relativo costo fosse finanziato con risorse pubbliche.L'entità del contributo statale o regionale non incide sulla struttura del rapporto contrattualené sulla direzione della prestazione, che rimane rivolta all'utenza e non all'ente.Questo è il criterio che la sentenza n. 28655 del 10/07/2025 ha identificato comediscriminante, e il Tribunale del Riesame ne ha fatto corretta applicazione.Né la deduzione relativa alla struttura delle clausole contrattuali — e in particolarealla previsione di penali e di clausole risolutive per inadempimento — vale a mutare laqualificazione: tali previsioni sono comuni a qualsiasi schema concessorio e nontrasformano il rapporto in appalto, essendo funzionali a garantire all'ente conferente ilrispetto delle condizioni di esecuzione del servizio affidato al privato, senza che ciò implichiche la prestazione sia rivolta direttamente all'ente medesimo.Il motivo è pertanto infondato e va rigettato.3. Il reato di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. (capi 2, 63, 95)Il Tribunale del Riesame ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezzaper il delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. attraverso un ragionamento articolato su più pianiconvergenti.Sul piano contrattuale, il Tribunale ha rilevato che non ricorre in capo agli indagati unobbligo specifico di esibire spontaneamente alla stazione appaltante la documentazionenavali: tanto si ricava dall'art. 12, comma 5, del Capitolato, che obbliga la ditta appaltatricealla esibizione soltanto a richiesta della stazione appaltante, e dal comma 7, che prevedel'obbligo di fornire informazioni e documentazione solo se richieste dalla Regione. L'unicoobbligo di comunicazione periodica spontanea attiene ai soli dati di traffico, ai sensi delcomma 6 del medesimo articolo. Né, ha aggiunto il Tribunale, un obbligo di comunicazionedelle avarie alla stazione appaltante può ricavarsi dalla normativa di settore, che impone talecomunicazione esclusivamente agli organi preposti alla sicurezza — R.I.N.A. e Capitaneriadi porto.Sul piano indiziario, il Tribunale ha rilevato che le avarie contestate — 55 in tutto, afronte di circa 28.000 corse effettuate, per una percentuale dello 0,21% — costituiscono undato numerico che non consente di sostenere l'inidoneità strutturale della flotta a garantire ilservizio di trasporto marittimo. Ha altresì valorizzato la circostanza che tutte le unità navalierano provviste di certificazioni di classe in corso di validità rilasciate dal R.I.N.A. Servicess.p.a., le quali attestavano la sicurezza e l'idoneità alla navigazione veloce per il trasporto dipasseggeri, e che le stesse erano state regolarmente sottoposte ai controlli periodici daparte di detto organismo. Ha aggiunto che, in mancanza di una consulenza tecnica, non èpossibile accertare la natura, le cause e l'entità delle avarie contestate, né stabilire se essefossero riconducibili alla normale obsolescenza ed usura della flotta ovvero a difettosamanutenzione, e se fossero in concreto idonee a pregiudicare la navigabilità in condizioni disicurezza.Sul piano della risoluzione contrattuale, il Tribunale ha escluso che ricorressero nellaspecie le ipotesi di risoluzione anticipata espressamente contemplate dai contratti, rilevandoche, quanto all'ipotesi di protratto esercizio della linea con unità navali con caratteristicheinferiori a quelle previste nell'allegato tecnico, le imbarcazioni risultavano munite dicertificazioni di classe e di navigabilità in corso di validità rilasciate dal Registro ItalianoNavale, e che non vi erano elementi tecnici dai quali inferire che le avarie avesserodeterminato un concreto rischio per la sicurezza. Quanto all'ipotesi di grave negligenza ofrode nella esecuzione del servizio, ha ritenuto inverosimile che i singoli episodi di avariacontestati avessero determinato un disservizio tale da giustificare la risoluzione, tenutoconto che le corse erano state regolarmente effettuate, i passeggeri trasportati e lacontinuità territoriale garantita. Ha altresì rilevato che il diritto di risoluzione eracontrattualmente subordinato al superamento delle penali per un importo imponibile pari al10% del valore imponibile dei contratti, soglia che, anche attribuendo rilievo alle singoleavarie contestate sulla base delle penali previste — pari a euro 5.000,00 per ogni evento —si attesterebbe comunque ben al di sotto di tale limite.3.1. A fronte di tale struttura argomentativa, la Procura ricorrente deduce che ilTribunale avrebbe omesso di considerare l'art. 9 del Capitolato, rubricato Fatturazione epagamenti, che imponeva al legale rappresentante di attestare, a corredo di ogni fattura, laregolarità delle prestazioni ovvero di dichiarare le modifiche intervenute nel programma diservizio, e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sistematicamente reso dichiarazioni di regolaritàomettendo di indicare le avarie.Tale censura, però, risulta inidonea a infirmare il complesso e articolatoragionamento svolto dal Tribunale, in quanto non spiega come l’eventuale omissione delledichiarazioni di irregolarità in sede di fatturazione potessero integrare gli estremi dell'artificioo raggiro richiesto per la configurabilità del delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., ove non siapreviamente dimostrato che le avarie non comunicate fossero tali da incidereoggettivamente sulla regolarità delle prestazioni e da imporre quella dichiarazione diirregolarità che la società ha omesso. Tale dimostrazione presuppone, a sua volta, la dimostrazione della natura, dellagravità e dell'incidenza concreta di tali avarie sull'esecuzione del servizio; dimostrazioneche, per come il Tribunale ha rilevato con congrua motivazione, allo stato non è stataacquisita in mancanza di una consulenza tecnica.In tale quadro, il Tribunale ha correttamente osservato che le avarie contestaterappresentano una percentuale dello 0,21% rispetto alle corse effettuate, che tutte le unitànavali erano provviste di certificazioni di classe rilasciate dal R.I.N.A. in corso di validità, chetutte le corse programmate sono state regolarmente effettuate e i passeggeri trasportati, eche non vi sono elementi tecnici dai quali inferire che le avarie non dichiarate abbianodeterminato un concreto rischio per la sicurezza della navigazione.Proprio sull’assenza di pericolo alla navigazione vale la pena rilevare che il tribunaleha escluso la sussistenza del reato di attentato alla sicurezza della navigazione di cui all’art.432 cod. pen. e la Procura non ha impugnata l’ordinanza sul punto.A tale riguardo il Tribunale ha escluso che le avarie contestate fossero sufficienti aintegrare un pericolo concreto per la sicurezza del trasporto, così che esse -allo stato e inmancanza di ulteriori elementi- non sono idonee, sul piano oggettivo, a costituire un pericoloper la sicurezza dei passeggeri e, conseguentemente, non possono nemmeno esserequalificate come irregolarità nell'esecuzione del servizio tali da imporre una dichiarazione dimodifica al programma contrattuale, né da integrare, attraverso la loro omessacomunicazione, quell'inganno verso l'ente erogatore che è il nucleo del delitto di truffa.Le intercettazioni richiamate dalla Procura, nelle quali gli indagati esprimevanoapprezzamenti personali sullo stato dei mezzi, d’altro canto, non valgono a colmare talelacuna dimostrativa: si tratta di dichiarazioni soggettive che, in assenza di riscontri tecniciobiettivi sull'effettiva incidenza delle avarie sulla navigabilità, non consentono di affermare lasussistenza dell'elemento oggettivo del reato con il grado di certezza indiziaria richiesto insede cautelare.Tali elementi convergono nel senso che, allo stato degli atti, non è possibileaffermare con il grado di probabilità richiesto in sede cautelare che le prestazioni resefossero oggettivamente irregolari al punto da far sorgere l'obbligo di dichiarazione previstodall'art. 9 del Capitolato, e tanto meno che la loro omessa segnalazione abbia integratoquegli artifici idonei a indurre in errore l'ente erogatore circa i presupposti per la liquidazionedei contributi.Sul versante contrattuale, il Tribunale ha infine congruamente escluso che lacondotta contestata potesse integrare alcuna delle ipotesi di risoluzione anticipata previstedai contratti — né quella del protratto esercizio della linea con unità navali concaratteristiche inferiori a quelle previste nell'allegato tecnico, stante la validità dellecertificazioni R.I.N.A., né quella di grave negligenza o frode nella esecuzione del servizio,stante la regolare effettuazione delle corse e la mancata dimostrazione di un disservizio dientità tale da superare la soglia di risoluzione prevista — con la conseguenza che non èconfigurabile nemmeno quell'induzione in errore dell'ente circa il diritto di risolvere ilcontratto che avrebbe costituito il danno rilevante ai fini del delitto di truffa. Il danno per l'ente, quale elemento costitutivo del reato di cui all'art. 640-bis cod.pen., deve essere concreto e non meramente ipotetico, e la sua sussistenza non può essereaffermata in sede cautelare sulla sola base di un numero di avarie irrisorio rispetto all’attivitàcomplessivamente svolto, di cui non è dato conoscere l’entità e l’incidenza, che non risultaabbiano provocato pericolo alla navigazione, che non hanno impedito il regolare svolgimentodel servizio di trasporto di passeggeri con continuità e che, così mancando, in definitiva, ladimostrazione, sia pure al livello dei gravi indizi di colpevolezza, circa l'insussistenza deirequisiti di efficienza e sicurezza, in forma di gravità tale da provocare la risoluzioneanticipata del rapporto.L’ordinanza del Tribunale, quindi, anche in relazione al reato di cui all’art. 640-biscod. pen. non ha alcuno dei vizi lamentati dal pubblico ministero, con la conseguenza che ilricorso è complessivamente infondato e va rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]