CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 32932/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 21 febbraio 2023, il Tribunale di sorveglianza de L'Aquila, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte di cassazione del 6 maggio 2022, rigettava il gravame proposto dal dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen., in ordine alla sanzione disciplinare conseguente alla violazione dell'avviso della Direzione del carcere dell'Aquila, a chi era ristretto in tale regime, del divieto di cucinare al di fuori delle fasce orarie previste, fra le 11.00 e le 13.00 e fra le 16.30 e le 18.30, nonché di acquistare al cd sopravvitto gli stessi generi alimentari a disposizione dei detenuti sottoposti al regime ordinario. 1.1. Questa Corte di cassazione, con la pronuncia sopra ricordata, su ricorso del Ministero di giustizia, aveva annullato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, sempre di reiezione del gravarne dell'Amministrazione, affermando (per quanto qui di interesse): - preliminarmente, che le questioni attinenti alla cottura dei cibi ed all'acquisto di generi alimentari erano parte del diritto, del detenuto, di provvedere alla propria alimentazione e, di riflesso, di salvaguardare il proprio stato di salute, così che, su tale questione, poteva adirsi, da parte del detenuto, l'autorità g t.idiziaria ordinaria; - quanto al merito della stessa, che la Direzione della casa circondariale poteva certo contemperare il diritto dei detenuti ad alimentarsi con la fissazione di orari che rendessero tale attività compatibile con le esigenze di organizzazione degli istituti penitenziari; - che, tuttavia, nel caso di specie, non si era chiarito se gli orari indicati erano stati fissati solo per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. o se valessero anche per i detenuti in regime comune e, in caso di differenziazione, se la stessa fosse giustificata dalle diverse attività trattamentali e/o da ragioni di igiene e sicurezza. 1.2. Il Tribunale di sorveglianza, con il nuovo provvedimento, riteneva, anche alla luce delle nuove acquisizioni, l'infondatezza del gravame dell'Amministrazione penitenziaria, considerando che, accertato (come richiesto nella sentenza di annullamento) il fatto che gli orari per la cottura dei cibi erano stati imposti ai soli detenuti ai sensi dell'art. 41 bis ord. pen„, non erano state adeguatamente specificate le ragioni che giustificassero la disparità di trattamento.Era, infatti, emerso che anche i detenuti sottoposti a regime speciale fossero impegnati, come i detenuti comuni, in altre attività trattamentali e, quanto alle ragioni di igiene e sicurezza, che la stessa Direzione del carcere aveva affermato come l'assenza di limiti orari per cucinare i cibi non comportasse, per i detenuti comuni, alcuna conseguenza in ordine alla "salubrità degli ambienti" ed all' "ordinata convivenza nell'istituto", senza però chiarire perché la medesima disposizione, per la Sezione a regime differenziato, avrebbe, invece, determinato un'opposta situazione (vista la non differenziazione dei reparti in tema di igiene). 2. Propone ricorso il Ministero della Giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 35 bis, comma 3, 41 bis, comma 2-quater, lett. f) e 69, comma 6, lett. b), ord. pen.. Il magistrato ed il Tribunale di Sorveglianza avevano deciso ai sensi dell'art. 35 bis ord. pen. nonostante la Direzione del carcere, cori il provvedimento irrogativo della sanzione (e, prima ancora con le disposizioni date in ordine agli orari in cui era consentita la cottura dei cibi), non avesse violato alcuno dei diritti soggettivi del detenuto. La Corte di cassazione, infatti, aveva già avuto modo di precisare che costituisce un diritto soggettivo del detenuto solo quello relativo alla possibilità stessa di cucinare i cibi all'interno della struttura carceraria, mentre la fissazione degli orari in cui tale diritto poteva essere goduto, ne costituiva solo una modalità di esercizio che, come tale, ben poteva essere limitata dall'Amministrazione, con provvedimento che tenesse conto sia della salubrità degli ambienti, sia dell'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi e della possibilità, per il personale, di compiere le attività trattamentali senza trovare il limite, appunto, della cottura dei cibi. Né poteva richiamarsi al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2018 che aveva certo dichiarato l'incostituzionalità del divieto per i detenuti in regime differenziato di cuocere i cibi, ma nulla aveva precisato in ordine alle modalità di godimento di tale diritto. Né costituiva alcuna ingiustificata disparità di trattamento il diverso regime fissato per i detenuti ai sensi dell'art. 41 bis ord. pen.. Per i detenuti in "media sicurezza" si era diversamente disposto per ragioni di salubrità posto che ogni cella ospitava più detenuti, che si sarebbero così trovati a cucinare, tutti, in orari troppo ristretti. E ciò diversamente da quanto poteva accadere nella sezione del 41 bis, ove le celle erano singole e le attività trattamentali minori.2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione e l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organo amministrativo dello Stato. L'art. 13 del dPR n. 230/2000 attribuiva all'Amministrazione la potestà di stabilire le modalità da osservare per cucinare gli alimenti, così che la stessa non poteva essere oggetto del sindacato del giudice ordinario se non in caso di esercizio del potere con modalità manifestamente irragionevoli. La scelta adottata nel caso concreto rispondeva, invece, alla possibilità per il personale di ottemperare senza ingiustificati ostacoli alle attività trattamentali. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, con nota scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. I principi di diritto che la sentenza di annullamento ha fissato e che il Tribunale di sorveglianza era tenuto a rispettare ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., erano, come peraltro si è già sopra osservato, i seguenti: - le questioni che attengono alla cottura dei cibi si riconnettono al diritto del detenuto di alimentarsi e, di conseguenza, all suo diritto alla salute; - eventuali irragionevoli limitazioni alle modalità di frui2:ione di tale diritto possono essere oggetto di reclamo del detenuto davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (così come le sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni, come nell'odierno caso concreto); - il controllo dell'a.g.o. deve, però, limitarsi al solo profilo del vizio di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo toccare la questione di merito; - doveva così accertarsi se l'Amministrazione avesse, con i propri provvedimenti, inciso sul diritto in questione con "modalità manifestamente irragionevoli" o "sostanzialmente inibenti la fruizione dello stesso". Ciò premesso in diritto, la Prima sezione aveva osservato, nel caso concreto, come dovesse procedersi all'annullamento del provvedimento impugnato, del Tribunale di sorveglianza, perché - se si fosse accertato (come non emergeva dal provvedimento) che la limitazione oraria del diritto di cuocere i cibi fosse stata applicata ai soli detenuti in regime differenziato - si sarebbe dovuto "verificare se l'esercizio della potestà organizza toria da parte dell'AmminFstrazione possa, in realtà, celare una differenziazione del regime penitenziario der tutto ingiustificata, tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio". 2. Ed è stato proprio adeguandosi ai principi di diritto fissati nella sentenza rescindente, dopo avere compiuto le verifiche demandategli, che il Tribunale di sorveglianza aveva deciso con il nuovo provvedimento oggi impugnato. Aveva prima accertato che la limitazione degli orari relatvi alla possibilità di cuocere i cibi era stata disposta nei soli confronti dei detenuti soggetti al regime previsto dall'art. 41 bis ord. pen. (ad esito delle precisazioni inviate dalla stessa Direzione del carcere) ed aveva poi ritenuto che tale differenziazione era priva di ogni giustificazione, posto che: - anche 9f1 detenuti ex art. 41 bis ord. pen. (e non i soli detenuti comuni) rano impegnati in altre attività che, però, potevano svolgere solo alternandosi (dovendo essere salvaguardato il loro isolamento), così che la limitazione degli orari della cottura dei cibi incideva anche sul loro trattamento (e non sui soli detenuti comuni, pur impegnati in un maggior numero di attività); - i detenuti in regime speciale dovevano comunque rispettare gli orari fissati per lo svolgimento delle ulteriori attività trattamentali, così che la cottura dei cibi non avrebbe potuto incidere sulla complessiva organizzazione dell'istituto penitenziario; - la stessa Direzione della Casa circondariale aveva rilevato come non vi fossero ragioni di salubrità degli ambienti che imponessero di limitare, fissando degli orari, la cottura dei cibi da parte dei detenuti comuni, e doveva rilevarsi come la sezione dedicata al regime differenziato non avesse caratteristiche dissimili. 3. Ne deriva che la conclusione del giudice del rinvio sulla sostanziale vessatorietà del regime differenziato quanto alla limitazione oraria della cottura dei cibi imposta ai soli detenuti ex art. 41 bis ord. pen. appare priva di manifesti vizi logici, così da doversi dichiarare l'inammissibilità del ricorsp del Ministero. Del resto, si era già affermato (vd. Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Min. Giustizia, Rv. 280532) che, in tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie solo a condizione che riguardi tutti i detenuti e non esclusivamente quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'ari:. 41-bis, ord. pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio (inserendosi in quel costante orientamento ermeneutico tracciato anche dalle ulteriori sentenze n. 4031 del 2021, n. 7192 del 2021, n. 7193 del