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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 34959/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 30 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 17 aprile 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato nel delitto di truffa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che ha evidenziato, a pagina 3, come le modalità di offerta in vendita del bene, di conduzione delle trattative, di definizione del pagamento e della consegna, unitamente all'indicazione delle generalità dell'imputato e della sua utenza telefonica, avevano inevitabilmente indotto in errore la persona offesa, la quale credeva che l'interlocutore avesse effettiva disponibilità del bene e che fosse intenzionato a venderlo e a consegnarglielo mentre, al contrario, il prevenuto, dopo aver ricevuto il prezzo del televisore si era reso irreperibile senza provvedere alla consegna, non avendo alcun rilievo la circostanza che la persona offesa avrebbe potuto rivolgersi all'ufficio anagrafe per ritracciarlo all'indirizzo di residenza; considerato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 6 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] nsore D E POSIT [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 30 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 17 aprile 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato nel delitto di truffa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che ha evidenziato, a pagina 3, come le modalità di offerta in vendita del bene, di conduzione delle trattative, di definizione del pagamento e della consegna, unitamente all'indicazione delle generalità dell'imputato e della sua utenza telefonica, avevano inevitabilmente indotto in errore la persona offesa, la quale credeva che l'interlocutore avesse effettiva disponibilità del bene e che fosse intenzionato a venderlo e a consegnarglielo mentre, al contrario, il prevenuto, dopo aver ricevuto il prezzo del televisore si era reso irreperibile senza provvedere alla consegna, non avendo alcun rilievo la circostanza che la persona offesa avrebbe potuto rivolgersi all'ufficio anagrafe per ritracciarlo all'indirizzo di residenza; considerato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] nsore D E POSIT [OSCURATO:PERSONA]
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