CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16287/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente balmm sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 4 dicembre 2020, riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Firenze del 6 dicembre 2018, appellata dalla Procura della Repubblica e dagli imputati, e dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen., loro ascritto in concorso (in tal senso riqualificata l'originaria imputazione) e li condannava alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e di anni 1 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], con la confisca dei beni in sequestro. 2. I due imputati hanno proposto ricorso per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 452 quaterdecies cod. pen.). La riqualificazione del fatto nell'ipotesi dell'art. 452 quaterdecies cod. pen. risulta in violazione di legge. Il Tribunale di Firenze in primo grado aveva qualificati i fatti nell'ipotesi dell'art. 256, d. Igs. 152 del 2006 in relazione alla sentenza del Tribunale di Firenze del 10 novembre 2008 che aveva escluso illeciti edilizi sull'area in questione. Infatti, i containers posti nell'area erano stati considerati rimovibili, non definitivi e pertanto leciti. Invece la sentenza di appello ha ritenuto illeciti i containers in quanto definitivi, non provvisori ritenendo in conseguenza falsa la dichiarazione per ottenere l'autorizzazione per l'iscrizione all'albo Gest. Ambientali (fondata su presupposti non veritieri). 2. 1. 2. Erronea valutazione della nozione di rifiuto. Violazione di legge (art. 183 d. Igs. 152 del 2006). Tutti i materiali trattati dai ricorrenti sono stati considerati rifiuti, in violazione di legge. Invece, come esattamente ritenuto dal giudice di primo grado, la gran parte dei materiali non potevano considerarsi rifiuti in quanto erano beni di scambio ancora utilizzabili senza alcun trattamento. 2. 2. Violazione di legge (art. 256 e 260 d. Igs. 152 del 2006). Per la configurabilità del reato ex art. 260 d. Igs 152 del 2006 è necessaria un'attività che sia in grado di gestire ingenti quantità di rifiuti in modo continuativo. La norma richiede oltre a plurime operazioni anche l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti. Nel caso in giudizio (se si esclude la moglie di [OSCURATO:PERSONA], coimputata in quanto legale rappresentante) l'unico soggetto interessato al trattamento dei materiali era solo [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente nessuna organizzazione potrebbe ritenersi in capo ad un solo soggetto. 2. 3. Violazione di legge (art. 183 d. Igs. 152 del 2006). Per il capo 6 dell'imputazione si discute solo di 3 veicoli (Ducato, Transit e Fiorino) tutti già radiati per esportazione. Erano nella sede della ditta dei ricorrenti in attesa di una loro rivendita a terzi. Per l'art. 103 del Codice della Strada la ditta aveva solo l'obbligo di comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] della definitiva esportazione all'estero del veicolo radiato, entro 60 giorni. I veicoli in oggetto erano ancora marcianti e di sicuro valore nei mercati esteri. 2. 4. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge in considerazione della mancanza dell'elemento soggettivo del reato nei suoi confronti. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante della società, ma aveva rilasciato piena e amplissima procura speciale a favore del coniuge, da molto tempo; la stessa non è stata mai coinvolta in nessuna trattativa o gestione concreta della società. Non sussistono riscontri, nemmeno presuntivi, della conoscenza da parte della ricorrente dell'attività gestita totalmente dal marito. 2. 5. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità dei ricorrenti.La sentenza in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria in appello ha ritenuto che i fatti sarebbero diversi da quanto accertato in primo grado. L'istruttoria è stata rinnovata solo per tre testi, mentre in primo grado sono stati escussi ben 23 testi, non si comprende, quindi, come in appello i fatti sarebbero stati accertati in maniera difforme da quelli di primo grado. E' la Corte di appello che non ha adeguatamente valutato la sentenza di assoluzione, dalle contestazioni per reati edilizi, del Tribunale di Firenze del 10 novembre 2008. Non risulta motivato da quali elementi probatori emerge la stabilità della collocazione dei containers. Mentre il Tribunale con adeguata e profonda motivazione aveva qualificato i fatti nell'ipotesi dell'art. 256 d. Igs. 152 del 2006, la Corte di appello in modo alquanto sbrigativo configura il reato più grave ex art. 452 quaterdecies cod. pen., solo per la testimonianza di Baldanzini (Arpat). I beni trattati dalla ditta dei ricorrenti erano riutilizzabili, se non in Italia in altri paesi, anche in quelli del terzo mondo. Tutti i materiali erano posti in vendita e la ditta acquistava i beni in blocco proprio per il loro valore commerciale. Per la commessa Tessilform (capo 1 lettera C) si discute di abiti confezionati con materiali di pregio (seta o pelle) e non cero di stracci destinati al macero. Per la commessa [OSCURATO:PERSONA] i beni erano solo custoditi, dietro corrispettivo. I mastodontici macchinari della [OSCURATO:PERSONA] - cantiere autostradale - erano assolutamente utilizzabili e di discreto valore economico (12.000,00 €). In pratica la ditta dei ricorrenti acquistava dei beni (e non dei rifiuti) e li custodiva in attesa della rivendita. Hanno chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. In subordine riqualificati i fatti nel reato di cui all'art. 256 d. Igs. 152/2006 dichiarare di non doversi procedere nei loro confronti per l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] annullarsi la sentenza impugnata in quanto estranea ai fatti di reato. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano inammissibili in quanto generici e richiedono alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. La complessa questione giuridica che ha comportato una difformità di ricostruzione e qualificazione giuridica tra il giudice di primo grado e di secondo grado risulta però chiara nei suoi presupposti di fatto, come ricostruita dalla sentenza impugnata. L'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali è stata conseguita dalla "demolizioni [OSCURATO:SOCIETA]." mediante l'attestazione di circostanze non vere: in particolare si è attestato che la vasta area dove è posta la sede operativa fosse regolare con i requisiti previsti dalle norme primarie e secondarie. Invece, come rilevato dalla sentenza impugnata, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, l'area era irregolare in considerazione della presenza permanente di numerosi containers. La destinazione di fatto conferita ai numerosi containers è proprio quella permanente (utilizzati per la conservazione al chiuso dei materiali). L'area in questione è di circa tre ettari sulla quale risultano collocati ben 80 containers di grandi dimensioni oltre a cassoni e altri containers più piccoli. Inoltre, l'area è collocata vicino ad un corso d'acqua (area golenale). La sentenza impugnata affronta anche la questione della precedente sentenza di assoluzione del Tribunale di Firenze (del 10 novembre 2008 di assoluzione dai reati urbanistici) e adeguatamente rileva, con motivazione logica e non contraddittoria, che l'istruttoria ha fatto emergere "una realtà differente", nel senso che i containers sono risultati stabilmente (e per molti anni) destinati alla collocazione dei materiali trattati dalla ditta dei ricorrenti. La stessa durata della collocazione dei containers, per la sentenza impugnata, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, esclude la loro provvisorietà, anche se tecnicamente sono solo appoggiati al terreno. Infatti, "In materia edilizia, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l'asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dal suo carattere stagionale, ma deve ricollegarsi - a mente di quanto previsto dall'art. 6, comma secondo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, come emendato dall'art. 5, comma primo, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, nella I. n. 73 del 2010, alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione" (Sez. 3, Sentenza n. 36107 del 30/06/2016 Ud., dep. 01/09/2016, Rv. 267759 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 5821 del 15/01/2019 Ud., dep. 06/02/2019, Rv. 275697). 4. Anche sulla nozione di rifiuto la sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come la ditta dei ricorrenti svolgeva un proprio traffico di rifiuti, ingenti nelle quantità, previo trattamento e recupero. La Corte di appello analizza profondamente tutte le tipologie di materiali trattati dai ricorrenti e con accertamenti in fatto evidenzia come i materiali sono da considerarsi rifiuti in quanto dismessi dai precedenti possessori. Ad esempio, per le attrezzature informatiche obsolete del Comune di Firenze (acquisiti peraltro senza pagare un prezzo) la sentenza evidenzia la loro destinazione allo smaltimento per la vetustà dei programmi (RAE con smaltimento previsto per legge). Anche per lo smaltimento di pezzi di automobili (rinvenuti numerosi nell'area in questione: numerosi pneumatici di camion e di autoveicoli, decine di batterie al piombo esauste ecc.) la sentenza rileva come c'erano nell'area veicoli interi radiati senza nessuna prova "che si trattasse di beni in condizione di essere riutilizzati secondo la loro originaria destinazione d'uso. Di fatto si trattava di veicoli rottamati, non funzionanti e custoditi in un piazzale, con il rischio che dalle parti meccaniche potessero fuoriuscire olio e carburante residuo". Deve confermarsi sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione: "In tema di rifiuti, la definizione dell'art. 183, comma primo, lett. a), del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, a termini della quale costituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione ovvero l'obbligo di disfarsi, esige - in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale impone di interpretare l'azione di disfarsi alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione - che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l'agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza di utilità, per il medesimo, dei predetti materiali. Nella fattispecie, relativa all'abbandono in un'area agricola di rifiuti speciali, tra cui materiali di risulta di attività edile, sfabbricidi, pneumatici, fusti, tubi e rocce da scavo, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito ne avessero escluso la destinazione all'utilizzo, come sostenuto dall'imputato, trattandosi di materiali accatastati alla rinfusa e parzialmente ricoperti da vegetazione spontanea" (Sez. 3, Sentenza n. 19206 del 16/03/2017 Ud., dep. 21/04/2017, Rv. 269912 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 50143 del 09/10/2018 Ud., dep. 07/11/2018, Rv. 274067). Su questi aspetti il ricorso non si confronta con la completa motivazione della sentenza impugnata, ma in modo alquanto generico ed in fatto reitera le sue valutazioni proposte nell'appello. 5. Per la posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata evidenzia la sua posizione di legale rappresentante della società e valuta anche la procura speciale rilasciata al marito per la gestione della società. Tuttavia, la stessa frequentava l'area in questione e conosceva le attività svolte dalla società e aveva "consapevolmente avallato le scelte operative compiute dal coimputato e deve rispondere pertanto dei fatti di cui all'imputazione". Del resto, il legale rappresentante è destinatario di un obbligo di vigilanza, assolutamente non adempiuto nella vicenda in questione: "Il legale rappresentante di una ditta, proprietario di un'area su cui terzi depositino in modo incontrollato rifiuti, è penalmente responsabile dell'illecita condotta di questi ultimi in quanto tenuto a vigilare sull'osservanza da parte dei medesimi delle norme in materia ambientale" (Sez. 3, Sentenza n. 45974 del 27/10/2011 Ud., dep. 12/12/2011, Rv. 251340 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 23971 del 25/05/2011 Ud., dep. 15/06/2011, Rv. 250485). 6. Per la configurabilità del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. la sentenza impugnata adeguatamente motiva, rilevando come l'attività di gestione dei rifiuti da parte degli imputati è stata continua ed organizzata, con un'adeguata struttura, costituita da una vasta area di stoccaggio dei beni e con la divisione degli stessi in container numerosi. La società disponeva di mezzi meccanici per la movimentazione dei rifiuti, di dipendenti e di autorizzazione al trasporto dei rifiuti (peraltro ottenuta in modo fraudolento). I rifiuti movimentati erano ingenti, in considerazione della vasta area interessata, il numero e le dimensioni dei containers, e il fatto che i rifiuti venivano depositati anche al di fuori dei contenitori (come rilevabile dalle foto). Del resto, "L'ingente quantitativo dei rifiuti, necessario a configurare il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed attualmente disciplinato dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale, deve riferirsi al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità. Nella specie, erano stati smaltiti kg 2.877.050 di rifiuti, sebbene in un arco temporale di diversi anni" (Sez. 3, Sentenza n. 39952 del 16/04/2019 Ud., dep. 30/09/2019, Rv. 278531 - 02). Il ricorso in cassazione su questi aspetti risulta generico e non contiene prospettazione di vizi di legittimità, limitandosi a reiterare acriticamente la tesi sostenuta nei gradi di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibi