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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 17171/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 294/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA] n. 32; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 844 / 30/ 201 5 della CTR del Veneto , depositatain data 19/5/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2023dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]: ilcontribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti ex d.l. n. 193/2016; la definizione agevolata si è perfezionata con il versamento degli importi dovuti entro la scadenza programmata e comunicata dall’Agente della riscossione; il contribuente, all’esito della definizione agevolata, ha rinunciato al ricorsoai sensi dell’art. 390 c.p.c.; il Sostituto P.G., con requisitoria scritta, ha chiesto di dichiarare l’estinzione del processo per sopravvenuta rinuncia a seguito di definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016; in seguito alla rinuncia, si deve dichiarare l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M.

Letti gli artt. 390 e 391 c.p.c., la Corte dichiara l’estinzionedel giudizio.

Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 294/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA] n. 32; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 844 / 30/ 201 5 della CTR del Veneto , depositatain data 19/5/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2023dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]: ilcontribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti ex d.l. n. 193/2016; la definizione agevolata si è perfezionata con il versamento degli importi dovuti entro la scadenza programmata e comunicata dall’Agente della riscossione; il contribuente, all’esito della definizione agevolata, ha rinunciato al ricorsoai sensi dell’art. 390 c.p.c.; il Sostituto P.G., con requisitoria scritta, ha chiesto di dichiarare l’estinzione del processo per sopravvenuta rinuncia a seguito di definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016; in seguito alla rinuncia, si deve dichiarare l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M. Letti gli artt. 390 e 391 c.p.c., la Corte dichiara l’estinzionedel giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Sentenza Cassazione n. 17171/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris