CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2022
Cassazione n. 43072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi alla requisitoria scritta depositata, ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, il quale nel riportarsi ai motivi di ricorso nonché alla memoria difensiva pervenuta in data 17 settembre 2022, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 novembre 2021 la Prima sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio per nuovo giudizio dinanzi ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza della Corte territoriale del 24 luglio 2020 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la quale, nel riformare la sentenza di condanna del 30 aprile 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ne aveva ridotto la pena detentiva, confermando nel resto. L'accusa attiene ai reati di porto e detenzione di armi comuni da sparo, armi clandestine e munizionamento, nonché ricettazione aggravati, per avere il ricorrente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], detenuto all'interno di una vettura rubata dal [OSCURATO:PERSONA], due armi da guerra, sette armi comuni da sparo, di cui 5 clandestine perché con matricola abrasa e relativo munizionamento, nella disponibilità del Visciano, ma affidate al [OSCURATO:PERSONA] perché le custodisse per suo conto al fine di agevolare l'organizzazione criminale [OSCURATO:PERSONA] operante in [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.La sentenza della Prima sezione, richiamando i contenuti delle sentenze di primo e secondo grado, evidenziava che il giudizio di penale responsabilità era fondato sui seguenti risultati probatori: - Le conversazioni telefoniche ed ambientali del 9 marzo 2018, allorquando [OSCURATO:PERSONA] era stato escusso quale persona informata dei fatti e, uscito dalla caserma, era stato contattato da [OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, aveva informato [OSCURATO:PERSONA] che aveva nell'immediatezza chiesto un incontro con il Visciano, avvenuto nel fondo di proprietà di quest'ultimo e in cui i due erano stati intercettati mentre stavano discutendo della vettura rubata, delle armi e della necessità di concordare una strategia difensiva; - L'interrogatorio reso in data 27 giugno 2018 dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva inizialmente tentato di riferire una versione dei fatti conforme a quella suggerita da Visciano nel corso dell'incontro avvenuto il 9 marzo 2018, ossia di avere prelevato l'autovettura su ordine della Paduano e di avere scoperto solo in un secondo momento che nel cofano erano custodite armi di cui ignorava l'esistenza; - La confessione resa dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel medesimo interrogatorio, aveva deciso di dire la verità chiamando in correità il Visciano per avere accettato la proposta di questi di custodire le armi in questione, non potendo egli custodirle in quanto sorvegliato speciale, chiamata in correità giudicata attendibile in ragione della repentinità della resipiscenza dello stesso nel corso dell'interrogatorio; - La inverosimiglianza di quanto dichiarato dal Visciano in sede di interrogatorio di garanzia laddove riferiva di essersi limitato a fornire dei consigli al [OSCURATO:PERSONA] sul come affrontare la vicenda giudiziaria a suo carico. 1.1.1.Nel ricorso dinanzi alla Prima sezione, proposto avverso la sentenza della Corte territoriale, il Visciano con il secondo motivo aveva evidenziato la inattendibilità intrinseca ed estrinseca del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA] e il travisamento probatorio in relazione alla chiamata.Siffatto motivo era ritenuto infondato dalla Prima sezione dal momento che le discrasie narrative evidenziate dalla difesa erano già state ampiamente superate dalla Corte territoriale che aveva fondato la credibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] sulla repentinità della sua resipiscenza che non gli aveva consentito di elaborare un'ulteriore versione di comodo. La credibilità del chiamante era riscontrata dalla conversazione n.218 del 9 marzo 2018 di cui si è detto. 2. Avverso la sentenza della Prima sezione di questa Corte il Visciano ha proposto ricorso ex art .625-bis cod. proc. pen, attraverso il difensore di fiducia e procuratore speciale, deducendo un unico motivo. 2.1.Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto la sussistenza di un errore di fatto per decisiva erronea percezione del contenuto dell'interrogatorio reso dal chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA] in data 27 giugno 2018, nonché violazione di legge ed erronea motivazione in relazione all'art.192 cod. proc. pen. per avere ritenuto attendibile la chiamata in correità. Lamenta il ricorrente che nell'interrogatorio richiamato il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai tentato inizialmente di fornire una diversa versione dei fatti, come risulta evidente dalla lettura dell'interrogatorio che il ricorrente ha allegato al ricorso. Pertanto il giudizio di credibilità espresso dalla Corte di appello e ritenuto corretto dalla Corte di Cassazione è frutto di un errore percettivo rispetto al reale contenuto dell'atto individuato. Trattasi di errore di fatto e non errore di valutazione o di giudizio in quanto tali esclusi dall'ambito di applicabilità dell'art.625bis cod. proc. pen. L'esclusione della chiamata in correità dal novero delle fonti di prova poste a carico del Visciano disarticola a parere del ricorrente l'intero ragionamento probatorio contenuto nella sentenza oggetto di ricorso. Le argomentazioni esposte sono state altresì oggetto della memoria difensiva successivamente depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1. Nel caso in esame, dalla lettura degli atti espressamente richiamati ed allegati al ricorso emerge che: -il [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi al Pubblico Ministero in data 27 giugno 2018, esordisce dichiarandosi colpevole, salvo che per il furto della vettura e chiama in correità il ricorrente (allegato 2 del ricorso); -il medesimo [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio reso in sede di convalida del fermo dinanzi al Giudice per le indagini preliminari, a seguito del quale il Gip in data 23 aprile 2018 applicava la misura cautelare nei suoi confronti (rigettandola per il ricorrente), si professa estraneo alle vicende contestate dichiarando di avere unicamente prelevato la vettura su ordine della Paduano e di avere scoperto solo in un secondo momento nel bagagliaio le armi di cui ignorava la esistenza (allegato 3 del ricorso relativo all'ordinanza del GIP)). Dunque, il [OSCURATO:PERSONA] non ha modificato la sua versione dei fatti nel corso del medesimo interrogatorio, ma in due interrogatori distinti: si è professato estraneo ai fatti nel primo interrogatorio e si è dichiarato colpevole, chiamando altresì in correità il ricorrente, nel secondo. 1.2.La sentenza oggetto di ricorso straordinario sullo specifico punto richiama nella esposizione dei fatti i contenuti della sentenza della Corte di appello impugnata nella parte in cui la Corte territoriale aveva ravvisato il cambiamento delle versioni in un unico interrogatorio (p.3 della impugnata sentenza). Quanto poi al punto della specifica censura (p.11) della sentenza impugnata la Prima sezione di questa Corte non afferma mai, a differenza della Corte territoriale, che nel medesimo interrogatorio il [OSCURATO:PERSONA] abbia repentinamente cambiato opinione. La sentenza impugnata testualmente (p.11) così si esprime: [..] le discrasie narrative evidenziate dalla difesa sono già state ampiamente superate dalla Corte territoriale che, oltre a fondare la credibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] sulla repentinità della sua resipiscenza che non gli consentiva di elaborare una ulteriore versione di comodo pur avendo contezza del contenuto del fascicolo che lo riguardava[..], quanto all'attendibilità intrinseca ha chiaramente segnalato come al netto di lievi e secondarie discrasie, non vi sia alcuna contraddizione in punto di ricostruzione della vicenda della consegna delle armi da parte del Visciano[..]. Motiva inoltre ai fini dell'attendibilità della chiamata in correità sia sull'attribuilità dell'impronta sul Kalashnikov al [OSCURATO:PERSONA], sia sull'attendibilità estrinseca della chiamata attraverso il riscontro esterno rappresentato dal colloquio di cui al progressivo n. 218 del 9 marzo 2018. 1.3. L'analisi della sentenza impugnata permette di ritenere che: La sentenza non aderisce alle indicazioni della Corte di appello circa la modifica della versione nel medesimo interrogatorio, ma si limita a richiamarle e a superarle, in tal modo dovendosi escludere la sussistenza di un errore di fatto da parte della Suprema Corte ( se errore percettivo vi è stato, lo si rinviene solo nella sentenza di secondo grado); - La sentenza non fonda la attendibilità della chiamata di correo sulle modalità dell'interrogatorio e sulle eventuali diverse versioni contenute in due diversi interrogatori piuttosto che in un unico interrogatorio, ma su ulteriori elementi, in precedenza richiamati, che privano il supposto errore di fatto del carattere di decisività ai fini della tenuta dell'impianto motivazionale. 2.Nella ipotesi di specie non è configurabile una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto sia stato percepito in modo difforme da quello effettivo per le ragioni esposte. Le critiche del ricorrente si collocano fuori del perimetro segnato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a