CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36731/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 del Tribunale di Forlì visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per gli imputati le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza, insistendo nel primo motivo di ricorso e dichiarando di rinunciare al secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Forlì dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 727 cod.pen. e li condannava alla pena di euro 2.000,00 di ammenda ciascuno. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi. Con il primo motivo deducono violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 8,9, e 23 cod.proc.pen. ed all'art. 25 della Costituzione. Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale per essere territorialmente competente il Tribunale di Trani ex art. 8, comma 3, cod.proc.pen., risultando ex actis e dalla stessa imputazone che la condotta aveva avuto inizio in Andria, luogo di residenza dagli imputati e dal quale gli stessi erano partiti con l'autovettura con a bordo i cuccioli di cane; la circostanza, inoltre, veniva confermata nel corso della successiva istruttoria dibattimentale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escusse all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con il secondo motivo deducono violazione dell'art. 162 bis cod.pen. Argomentano che il Tribunale aveva riqualificato l'originario reato contestato di cui all'art. 544 ter cod.pen. nella contravvenzione di cui all'art. 727 cod.pen, risultando di conseguenza violata, per l'iniziale errata qualificazione della condotta, la facoltà degli imputati di estinguere il reato chiedendo l'ammissione al pagamento dell'oblazione prevista dall'art. 162 bis cod.pen. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha correttamente determinato la competenza per territorio sulla base della regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 1, cod.proc.pen., individuandola nell'ultimo luogo in cui era avvenuta una parte dell'azione - il luogo dell'accertamento del reato -in quanto dagli atti processuali non emergeva il luogo in cui la condotta criminosa aveva avuto inizio.Trattandosi di reato permanente (il delitto di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento in cui l'autore del reato tiene gli animali nella condizione vietata e cessa nel momento in cui rimuove detta condizione o ne perde la disponibilità, cfr Sez.3,n. 21460 del 03/02/2015, Rv.263998 - 01 ) viene in rilievo la previsione di cui all'art. 8, comma 3, cod.proc.pen., che, com'è noto, stabilisce per tale ipotesi la competenza del giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. Essendo però rimasto ignoto il luogo in cui le condizioni del trasporto degli animali abbiamo integrato il reato di cui all'art. 727 cod.pen. - come rilevato nell'ordinanza reíettiva della eccezione sollevata dalla difesa ed incidentalmente anche nella sentenza impugnata-, tale regola non può trovare applicazione ed occorre far ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen., secondo il primo dei quali la competenza deve essere attribuita al "giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione". Tale luogo, nel caso di specie, all'evidenza, si identifica con quello nel quale gli agenti della polizia autostradale di Forlì, dopo aver fermato l'auto dei ricorrenti perché la vettura avanzava in modo irregolare, si avvedevano, nello svolgimento degli accertamenti, che nel vano portabagagli vi erano tre gabbie e due scatoloni contenenti ventitrè esemplari di cuccioli di cani in cattive condizioni igieniche e privi di acqua e cibo, al contempo determinando la cessazione della condotta: ossia nell'area di servizio Rubicone est in Savignano sul Rubicone, località ricadente nel circondario del Tribunale di Forlì. 2. Quanto, al secondo motivo di ricorso, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare allo stesso. Trattasi, comunque, di motivo manifestamente infondato. Costituisce, infatti, principio pacifico che, in materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta - come verificatosi nella specie - , il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio" (Sezioni Unite, n. 32351/2014). 3. I ricorsi, pertanto, vanno dichiarati inammissibili.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca