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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 marzo 2021

Cassazione n. 27396/2021

Testo disponibile della fonte

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guente C u.

ORDINANZA sul ricorso 20049-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 290, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'APONTE; - controricorrente- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 04/01/2019 ìg cc.., udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la pronuncia del Tribunale di Napoli del 19 dicembre 2018, che ha rigettato la domanda da egli proposta di condanna del controricorrente a pagare la somma di euro 91.876,89 per l'attività di assistenza e rappresentanza in giudizio della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Preliminarmente va affermata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso fatta valere dal controricorrente, secondo cui trattandosi di controversia sull'an della pretesa, non troverebbe applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 d.lgs. 150/2011.

Secondo le sezioni unite di questa Corte la controversia avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta infatti soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur (Cass., sez. un., n. 4485/2018).

II. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi, che lamentano il primo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e il secondo nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 81 e 132, n. 4 c.p.c.

I motivi sono inammissibili.

Quanto al primo motivo viene contestato non il mancato esame di un fatto, ma "la palese violazione delle regole inferenziali in relazione agli elementi documentali portati all'esame del giudice di merito" (p. 6 del ricorso).

Quanto al secondo motivo viene contestata l'apparenza della motivazione per avere deciso "sulla scorta dei documenti prodotti e non sulla scorta delle deduzioni del ricorrente" (p. 7 del ricorso), quando al contrario la motivazione argomenta in modo sufficiente anzitutto circa la documentazione depositata unitamente alla domanda dallo stesso ricorrente e circa Ric. 2019 n. 20049 sez.

M2 - ud. 19-03-2021 -2- quella depositata dal controricorrente, considerando pertanto le deduzioni e le prove prodotte da entrambe le parti.

III. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente C u. ORDINANZA sul ricorso 20049-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 290, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'APONTE; - controricorrente- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 04/01/2019 ìg cc.., udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la pronuncia del Tribunale di Napoli del 19 dicembre 2018, che ha rigettato la domanda da egli proposta di condanna del controricorrente a pagare la somma di euro 91.876,89 per l'attività di assistenza e rappresentanza in giudizio della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Preliminarmente va affermata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso fatta valere dal controricorrente, secondo cui trattandosi di controversia sull'an della pretesa, non troverebbe applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 d.lgs. 150/2011. Secondo le sezioni unite di questa Corte la controversia avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta infatti soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur (Cass., sez. un., n. 4485/2018). II. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi, che lamentano il primo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e il secondo nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 81 e 132, n. 4 c.p.c. I motivi sono inammissibili. Quanto al primo motivo viene contestato non il mancato esame di un fatto, ma "la palese violazione delle regole inferenziali in relazione agli elementi documentali portati all'esame del giudice di merito" (p. 6 del ricorso). Quanto al secondo motivo viene contestata l'apparenza della motivazione per avere deciso "sulla scorta dei documenti prodotti e non sulla scorta delle deduzioni del ricorrente" (p. 7 del ricorso), quando al contrario la motivazione argomenta in modo sufficiente anzitutto circa la documentazione depositata unitamente alla domanda dallo stesso ricorrente e circa Ric. 2019 n. 20049 sez. M2 - ud. 19-03-2021 -2- quella depositata dal controricorrente, considerando pertanto le deduzioni e le prove prodotte da entrambe le parti. III. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/second
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