CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37962/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 22 aprile 2021, con cui il Giudice di pace di Firenze aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, commesso il 19 gennaio 2018, condannandolo alla pena di C 7.000 di ammenda, sostituita con l'espulsione; rilevato che il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. - risultato tre procedimenti a carico dell'imputato per lo stesso fatto -; la violazione dell'art. 19 d.lvo n. 286/1998 essendo l'imputato convivente con cittadina italiana, circostanza ostativa all'espulsione; difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, non risultando altre sentenze irrevocabili sullo stesso fatto; ritenuto che gli altri motivi riguardano statuizioni che non sono state impugnate con l'atto di appello e che dunque non possono essere proposte con il ricorso per cassazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio