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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45666/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 22 aprile 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per i delitti di estorsione consumata e tentata e porto abusivo di armi, con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, ha ritenuto la continuazione anche con il reato di cui al capo 2) della rubrica e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata, senza applicare l'art. 81 quarto comma cod.pen. .

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della ritenuta recidiva reiterata, è inammissibile in quanto non risulta essere stato dedotto in modo specifico con l'appello, allegando le ragioni a sostegno della richiesta, con evidente interruzione della catena devolutiva, secondo quanto prescritto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie.

La Corte territoriale, infatti, a pag. 2 e 3, a sostegno del diniego, ha sottolineato non solo l'irrilevanza dell'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato, avvenuta in un momento in cui erano già stati raccolti decisivi elementi di prova a suo carico, ma anche le modalità ossessive e violente della condotta perpetrata ai danni della vittima, nonché gli allarmanti precedenti penali ed il comportamento tenuto durante la restrizione nella casa circondariale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] -r- stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 22 aprile 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per i delitti di estorsione consumata e tentata e porto abusivo di armi, con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, ha ritenuto la continuazione anche con il reato di cui al capo 2) della rubrica e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata, senza applicare l'art. 81 quarto comma cod.pen. . Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della ritenuta recidiva reiterata, è inammissibile in quanto non risulta essere stato dedotto in modo specifico con l'appello, allegando le ragioni a sostegno della richiesta, con evidente interruzione della catena devolutiva, secondo quanto prescritto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie. La Corte territoriale, infatti, a pag. 2 e 3, a sostegno del diniego, ha sottolineato non solo l'irrilevanza dell'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato, avvenuta in un momento in cui erano già stati raccolti decisivi elementi di prova a suo carico, ma anche le modalità ossessive e violente della condotta perpetrata ai danni della vittima, nonché gli allarmanti precedenti penali ed il comportamento tenuto durante la restrizione nella casa circondariale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] -r- stensore [OSCURATO:PERSONA]
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