CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 novembre 2017
Cassazione n. 00691/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 2596-2018 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 3922 [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 468/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 07/11/2017 R.G.N. 210/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 17.11.22 - Pres. [OSCURATO:PERSONA], rel. Buffa - causa n. 17 - R.G. 2596/2018 MIUR/ [OSCURATO:PERSONA] professoressa [OSCURATO:PERSONA], docente di scuola superiore di 20 grado a far tempo dall'anno scolastico 2005/2006, ha agito in giudizio per chiedere l'accertamento del suo diritto alla ricostruzione della carriera che tenesse conto del servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia a far tempo dall'anno scolastico 1999/2000 nonché del servizio pre-ruolo prestato sempre nella scuola materna per complessive 3 annualità (supplenze annuali negli anni scolastici 95/96,97/98,98/99). Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto solo parzialmente il ricorso e aveva riconosciuto il diritto limitatamente al servizio di ruolo. La corte d'appello di Genova, su appello della sola lavoratrice, con sentenza del 7.11.17 ha riformato la sentenza di prime cure e ha riconosciuto nella sua interezza l'anzianità di servizio, per complessivi 9 anni. La corte distrettuale ha richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 9144/2016 e ha riconosciuto che il diritto della docente al riconoscimento integrale della anzianità dovesse essere esteso anche al servizio pre- ruolo. Ricorre in cassazione il Ministero dell'Istruzione per due motivi, cui resiste con controricorso la lavoratrice. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 83 DPR n. 417 del 1974, per avere la corte territoriale trascurato che la norma si riferisce solo al servizio pregresso di ruolo, quale servizio computabile ai fini della ricostruzione della carriera. \ Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 101 Costituzione 485,489 e 526 del decreto legislativo 297/94, per avere la sentenza impugnata disapplicato la normativa specifica sul riconoscimento del servizio non di ruolo. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione e devono essere disattesi. Facendo seguito a Cass. S.U., sentenza n. 9144 del 6.5.2016 (che già aveva ammesso -in caso di passaggio dalla scuola materna alla secondaria- il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna), le Sezioni unite sono nuovamente intervenute in materia (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22726 del 20/07/2022, Rv. 665452 - 01) affermando il principio secondo cui, ai fini del computo dell'anzianità di servizio all'atto dell'immissione in ruolo dei docenti non di ruolo, sia di materie curriculari che di religione cattolica, alla luce di una interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico, che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, e del diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, nella parte in cui, nel rispetto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, vieta trattamenti discriminatori nel riconoscimento dell'anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va interpretato estensivamente così da prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole dell'infanzia, non solo in caso di immissione in ruolo nella scuola primaria ma anche in caso di immissione in ruolo nella scuola i secondaria. La stessa pronuncia ha statuito che, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari, da computare all'atto dell'immissione in ruolo, anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo, prestato prima dell'immissione in ruolo, previa disapplicazione, ai fini di tale computo, dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ah origine" a tempo indeterminato. Ne deriva il rigetto del ricorso. La sopravvenienza dell'intervento nomofilattico alla proposizione dell'impugnazione dà ragione della compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.n. 28250/2017). p.q.m