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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34536/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), li ha ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una condotta distrattiva - è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pag. 3 della sentenza impugnata) ed è comunque manifestamente infondato, avendo dato atto la Corte territoriale dei plurimi indici di fraudolenza riscontrati; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), li ha ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una condotta distrattiva - è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pag. 3 della sentenza impugnata) ed è comunque manifestamente infondato, avendo dato atto la Corte territoriale dei plurimi indici di fraudolenza riscontrati; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
Sentenza Cassazione n. 34536/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris