CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30687/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 06/03/2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, cpv, cod.pen. e 8 d.lgs 74/2000 con riferimento agli anni di imposta 2011, 2012 e 2013 - perché quale titolare della società "[OSCURATO:PERSONA] srl, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, emetteva o comunque rilasciava fatture per operazioni inesistenti nei confronti della società T.F.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - e condannato alla pena di anni tre di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di ufficio, articolando i motivi di seguito enunciati. Con il primo complesso motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Argomenta che nella sentenza di primo grado era stata travisata la prova in ordine alla prospettazione alternativa dedotta dalla difesa dell'imputato e, cioè, che le fatture false erano state confezionate dal commercialista Pozzi per favorire l'evasione di imposta della T.F.M. s.r.I., società di cui era tenutario delle scritture contabili; era, stata, infatti, ignorata la prova documentale costituita dal verbale di accertamento e sequestro nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. del 8/4/2014, acquisito nel fascicolo del dibattimento, nel quale si dava atto della presenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di tenutario delle scritture contabili della società. Inoltre, i Giudici di appello avevano fornito una motivazione illogica in ordine all'identificazione dell'autore del reato, affermando che la prospettazione alternativa fornita dalla difesa era smentita dlalla circostanza che l'imputato non aveva denunciato il commercialista Pozzi, così illogicamente considerando la denuncia come mezzo di prova, collegando il diritto di difesa ad un inesistente obbligo di delazione, senza considerare, inoltre, che l'imputato non aveva partecipato al giudizio ed era stato assistito da un difensore di ufficio per tutto il corso del procedimento. Infine, era evidente l'erronea applicazione del principio del ragionevole dubbio con violazione degli artt. 530, comma 2 e 533 cod.pen., in quanto l'omessa valutazione del verbale di accertamento e sequestro del 8/4/2014 aveva comportato l'erronea esclusione della sussistenza di un dubbio ragionevole; inoltre, le fatture sequestrate contenevano solo il timbro e la firma riferibile alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e difettava qualunque firma o timbro riferibile alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, lamentando che la Corte di appello aveva indicato l'ammontare delle fatture senza valutare le emergenze istruttorie, mentre l'importo dell'imposta evasa avrebbe giustificato la determinazione della pena nel minimo edittale. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base all disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che il vizio di travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (così, per tutte, Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499), ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a clisarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato distorto o pretermesso (cfr., tra le tante, Sez. 6, 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774, e Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207); entrambe le forme di travisamento probatorio sono accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica, restando estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa e fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetto "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 1, 24667/2007 Rv. 237207, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Sez.2, n.19848 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sez.5,n.36764 del 24/05/2006). Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (sez.5, 13.2.2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, 9.1.2018, L. e altro, Rv.272018). Nella specie, risulta insussistente il dedotto travisamento probatorio. La Corte territoriale, nel confermare la valutazione del Tribunale, con motivazione congrua e non manifestamente illogica ed in aderenza alle risultanze isrtuttorie, non ha ritenuto convincente la versione alternativa prospettata dalla difesa, secondo cui l'autore delle false fatture sarebbe cla individuarsi nel commercialista Pozzi, in quanto non avvalorata dalla presentazione di una denuncia nei confronti di quest'ultimo; la Cotte di appello, inoltre, ha evidenziato anche che la circostanza che l'imputato non avesse partecipato al giudizio non rendeva la predetta prospettazione alternativa riconducibile al solo difensore di ufficio, in quanto il difensore rappresenta nel processo l'imputato assente. Con riferimento al documento di cui si lamenta l'omessa valutazione, va rilevato che il ricorrente non ne chiarisce la valenza decisiva, posto che il verbale di accertamento del 8.4.2014 (parte del materiale probatorio esaminato dai Giudici di merito, cfr pag 5 della sentenza di primo grado e pag 4 della sentenza impugnata) attesterebbe, come prospettato, solo la presenza del Pozzi presso la società destinataria delle fatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale tenutario delle scritture contabili; le deduzioni effettuate in ricorso si risolvono, in sostanza, in una inammissibile valutazione in fatto del predetto dato, di per sé, non connotato da decisività, alla luce dell'intero compendio probatorio valutato dai Giudici di merito (cfr pag 5 e 6 della sentenza di primo grado e pag 4 della sentenza di appello). Nè coglie nel segno la lamentata violazione degli artt. 530, comma 2 e 533 cod. pen. Il rispetto della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio deve, come noto, guidare il giudice nel processo di ricerca della verità e nella affermazione della colpevolezza che va fatta solo quando questa sia accertabile in termini di certezza. La regola di giudizio predetta contenuta nell'art. 533 cod.proc.pen., comma 1 come modificato dalla L. n. 46 del 2006, art. 5 impone, infatti, al giudice il ricorso "ad un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)" (in termini Sez. 1 24.10.2011 n. 41110, P.G. in proc. 3avad, Rv. 251507). Tale principio, però, non ha affatto innovato la natura del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, "essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello" (Sez.1, n.41110 del 24/10/2011, Rv.251507). La condanna al là di ogni ragionevole dubbio comporta, infatti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, "in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile". (Sez. 4 17.6.2011 n. 30862, Giulianelli e altri, Rv. 250903). In altri termini, si richiede che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, sia esclusa in assenza di riscontri pur minimi nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (così Sez. 1 3.3.2010 n. 17921, Giampà, Rv. 247449). Nel caso di specie, i Giudici di appello, nel confermare la valutazione del Tribunale, hanno compiutamente esaminato l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa ed hanno rimarcato come il quadro probatorio acquisito la rendeva infondata; di contro, dietro l'asserito mancato rispetto della regola di cui sopra, si cela una pretesa ricostruzione alternativa in fatto della vicenda processuale che, nei termini in cui è stata posta, è preclusa nel giudizio di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato l'ammontare delle fatture per operazioni inesistenti e la particolare intensità del dolo, così che la pena irrogata in misura inferiore alla media edittale, non è stata ritenuta suscettibile di ulteriore riduzione. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellani:e, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez. 4, 4 luglio 2006, n. 32290). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e