CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 09603/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 186, comma 7 e 187, comma 8, cod. strada Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice di appello omesso ogni motivazione in ordine all'assoluzione pronunciata con riferimento al reato di cui al capo A) della rubrica, nel quale si contestava al ricorrente il reato di cui all'art. 186-bis cod. strada in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada. Considerato che il giudizio di merito afferente alla penale responsabilità dell'imputato per il reato di "rifiuto" (capi B e C della rubrica) è sorretto da conferente motivazione, del tutto esente da vizi logici: la Corte di appello ha evidenziato come il ricorrente si fosse sottratto agli accertamenti richiesti dal personale operante di polizia, allontanandosi volontariamente dalla struttura sanitaria presso la quale era stato condotto dopo il sinistro stradale occorso, pur essendo stato avvertito della finalità dei controlli medici e della facoltà di farsi assistere da un difensore. Ritenuto che, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, il reato di rifiuto è ravvisabile anche nel caso in cui esso si manifesti attraverso comportamenti concludenti (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 5409 del 27/01/2015, Rv. 262162 - 01). Ritenuto che l'assoluzione per il reato di guida in strato di ebbrezza aggravato dall'avere provocato un incidente stradale (capo A della rubrica), diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non preclude la possibilità di ritenere sussistente il reato di cui all'art. 186, comma 7 cod. strada, stante l'autonomia di tale ultima fattispecie; invero, l'incompatibilità ontologica delle due ipotesi di reato (Sez. U, n. 46625 del 29/10/2015, P.M. in proc. Zucconi, Rv. 265025, secondo la quale la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, mediante etilometro, per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza) non esclude che possa configurarsi il reato di rifiuto nella ricorrenza delle circostanze che denotino, come nel caso in esame, la volontà del soggetto agente di sottrarsi agli accertamenti volti a verificare la condizione di ebbrezza alla guida. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]