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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 06625/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi due in qualità di terzi interessati) ricorrono, con un unico atto, avverso il decreto della Corte di appello di Messina che ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Messina - nel procedimento instaurato nei confronti del primo - ha disposto la confisca ex art. 24 d.

Igs. 159/2011 degli immobili intestati ai medesimi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo - che ha addotto la violazione degli artt. 19, 24 e 26 d.lgs. 159/2011 in ordine ai presupposti applicativi della confisca - oltre ad essere inammissibile per carenza di interesse rispetto al proposto (cfr. Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389 - 01), è in ogni caso: - manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente (cfr. Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01), in quanto la Corte distrettuale ha dato conto dei presupposti sulla base dei quali ha applicato la misura ablativa in maniera conforme a legge, non basandosi esclusivamente sul richiamo degli indici ISTAT, ma esplicitando le ragioni per cui ha disatteso le censure difensive ad essi relative (evidenziando come la ricostruzione patrimoniale compiuta dalla Guardia di finanza abbia fatto riferimento ai dati relativi a un nucleo familiare quale quello in discorso e come, sotto il profilo della spesa, il paese dove esso vive sia una rinomata località turistica) ma anche su ulteriori elementi sintomatici dell'incongruità tra l'esborso sostenuto e i redditi de quibus (rimarcando come la prospettazione difensiva relativa a redditi leciti e spese sia rimasta da una parte non fondata su elementi in atti e dall'altra, comunque, inidonea ad attribuire alla famiglia Sferrantino disponibilità sufficienti per l'edificazione: cfr. spec. p. 4 s.); e nel resto il ricorso ha denunciato irritualmente il vizio di motivazione, non consentito nel procedimento di prevenzione (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Novello, Rv. 279435 - 01), oltre che prospettare allegazioni in fatto (parimenti non consentite in sede di legittimità); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi due in qualità di terzi interessati) ricorrono, con un unico atto, avverso il decreto della Corte di appello di Messina che ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Messina - nel procedimento instaurato nei confronti del primo - ha disposto la confisca ex art. 24 d. Igs. 159/2011 degli immobili intestati ai medesimi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo - che ha addotto la violazione degli artt. 19, 24 e 26 d.lgs. 159/2011 in ordine ai presupposti applicativi della confisca - oltre ad essere inammissibile per carenza di interesse rispetto al proposto (cfr. Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389 - 01), è in ogni caso: - manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente (cfr. Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01), in quanto la Corte distrettuale ha dato conto dei presupposti sulla base dei quali ha applicato la misura ablativa in maniera conforme a legge, non basandosi esclusivamente sul richiamo degli indici ISTAT, ma esplicitando le ragioni per cui ha disatteso le censure difensive ad essi relative (evidenziando come la ricostruzione patrimoniale compiuta dalla Guardia di finanza abbia fatto riferimento ai dati relativi a un nucleo familiare quale quello in discorso e come, sotto il profilo della spesa, il paese dove esso vive sia una rinomata località turistica) ma anche su ulteriori elementi sintomatici dell'incongruità tra l'esborso sostenuto e i redditi de quibus (rimarcando come la prospettazione difensiva relativa a redditi leciti e spese sia rimasta da una parte non fondata su elementi in atti e dall'altra, comunque, inidonea ad attribuire alla famiglia Sferrantino disponibilità sufficienti per l'edificazione: cfr. spec. p. 4 s.); e nel resto il ricorso ha denunciato irritualmente il vizio di motivazione, non consentito nel procedimento di prevenzione (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Novello, Rv. 279435 - 01), oltre che prospettare allegazioni in fatto (parimenti non consentite in sede di legittimità); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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