Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:356
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0544
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
30 aprile 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CEE – Articolo 273 – Articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obblighi ritenuti necessari per garantire la corretta riscossione dell’IVA e per prevenire le frodi – Normativa nazionale che prevede un regime di interessi moratori riguardanti arretrati fiscali in materia di IVA – Riscossione di interessi moratori – Principio di proporzionalità»
Nella causa C‑544/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės ([OSCURATO:PERSONA] per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania), con decisione del 9 agosto 2024, pervenuta in cancelleria il 12 agosto 2024, nel procedimento
«Nekilnojamojo turto valdymas» BUAB
contro
[OSCURATO:PERSONA]ė mokesčių inspekcija prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore), vicepresidente della Corte, e A. Kumin, giudice,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la «Nekilnojamojo turto valdymas» BUAB, da P. Gruodis, advokatas;
–
per il governo lituano, da K. Dieninis, V. Kazlauskaitė-Švenčionienė e E. Kurelaitytė, in qualità di agenti;
–
per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da P. Carlin e J. Jokubauskaitė, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 novembre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 325 TFUE e dell’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU 2006, L 347, pag. 1
, in prosieguo: la «direttiva IVA»), letti alla luce degli articoli 49 e 50 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Nekilnojamojo turto valdymas» BUAB, una società di diritto lituano (in prosieguo: la «ricorrente nel procedimento principale»), e la Valstybinė mokesčių inspekcija prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos (Ispettorato tributario nazionale presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria»), in merito alla decisione adottata da tale amministrazione di negare alla ricorrente nel procedimento principale la dispensa da questa richiesta per quanto concerne il pagamento di interessi moratori relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di una sanzione inflitta a suo carico per evasione fiscale.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Trattato FUE
3
L’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE così dispone:
«1. L’Unione [europea] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli [OSCURATO:PERSONA] membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari».
[OSCURATO:PERSONA]
4
L’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] prevede quanto segue:
«Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».
5
Ai termini dell’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA]:
«Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».
La direttiva IVA
6
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA determina le operazioni soggette all’IVA.
7
L’articolo 273 della direttiva IVA è così formulato:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra [OSCURATO:PERSONA] membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.
[OSCURATO:PERSONA] membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3».
Diritto lituano
Legge della Repubblica di Lituania relativa all’imposta sul valore aggiunto
8
L’articolo 123 del [OSCURATO:PERSONA] pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (legge della Repubblica di Lituania relativa all’imposta sul valore aggiunto), del 5 marzo 2002 (Žin., 2002, n. 35-1271), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, intitolato «Inosservanza delle norme sul pagamento dell’IVA», precisa, al paragrafo 1, che le persone che violano le disposizioni di tale legge sono tenute al pagamento di interessi moratori, secondo le modalità previste dal [OSCURATO:PERSONA] mokesčių administravimo įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sull’amministrazione dei tributi), del 13 aprile 2004 (Žin., 2004, n. 63-2243), come modificata, con effetto dal 1
o
maggio 2023, dalla legge n. XIV–1658 del 13 dicembre 2022 (in prosieguo: la «legge sull’amministrazione dei tributi»).
Legge sull’amministrazione dei tributi
9
L’articolo 7 della legge sull’amministrazione dei tributi, intitolato «Principio di uguaglianza tra contribuenti», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Nell’applicazione delle leggi tributarie, tutti i contribuenti sono uguali rispetto alle condizioni stabilite da tali leggi».
10
L’articolo 8 di tale legge, intitolato «Principio di legalità e obbligo universale», prevede quanto segue:
«1. Ogni contribuente è tenuto a pagare le imposte e le tasse stabilite dalla legislazione tributaria, secondo la procedura di calcolo e di pagamento delle imposte prevista dalla normativa tributaria.
(…)
3. Ai fini dell’amministrazione dei tributi, l’autorità tributaria osserva i criteri di ragionevolezza e di equità».
11
L’articolo 95 di detta legge, intitolato «Strumenti per garantire l’esecuzione degli obblighi tributari», stabilisce, al paragrafo 1, punto 1, che gli interessi moratori facciano parte di tali strumenti.
12
L’articolo 96 della medesima legge, intitolato «Interessi moratori», così dispone:
«1. «Gli interessi moratori sono calcolati nei confronti del contribuente per:
(…)
2)
imposte non soggette a dichiarazione e non calcolate (…) che non sono state pagate o non sono state pagate nei termini, come accertato dall’amministrazione tributaria nel corso di una verifica fiscale;
(…)».
13
L’articolo 97 della legge sull’amministrazione dei tributi, intitolato «Decorrenza del calcolo degli interessi moratori»», reca, al paragrafo 2, la seguente formulazione:
«Nel caso specificato all’articolo 96, paragrafo 1, punto 2, della presente legge, gli interessi moratori decorrono a partire dal giorno successivo a quello in cui l’imposta doveva essere versata allo Stato, in conformità con la normativa tributaria in vigore in quel momento, fino al giorno in cui la relazione finale che constata i risultati della verifica è completata e, in caso di mancato pagamento dell’imposta entro il termine stabilito dall’articolo 81, paragrafo 2, della presente legge (…), gli interessi di mora continuano a decorrere a partire dal giorno successivo alla scadenza di detto termine».
14
L’articolo 98 di tale legge, intitolato «Dispensa dal pagamento dell’ammenda», dispone, al paragrafo 2, quanto segue:
«Gli interessi moratori, iniziati a decorrere conformemente all’articolo 97, paragrafo 1 o 2, decorrono per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data in cui l’arretrato d’imposta può essere oggetto di riscossione coattiva. In caso di mancato pagamento, da parte del contribuente, di un’imposta o di un’imposta non soggetta a dichiarazione calcolata dal contribuente stesso (o dall’amministrazione tributaria ove previsto dalla legge che disciplina l’imposta o la tassa di cui trattasi), essi decorrono per un periodo non superiore a 180 giorni a partire dalla scadenza del termine di pagamento dell’imposta o della tassa previsto dalla legge che disciplina l’imposta o la tassa di cui trattasi».
15
L’articolo 99 della legge summenzionata, intitolato «Tasso degli interessi moratori», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Il tasso degli interessi moratori – che in nessun caso può essere inferiore a zero – e la procedura per calcolarlo sono stabiliti dal Ministro delle Finanze, tenendo conto del rendimento, nell’ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente, del titolo di Stato il cui periodo di rimborso è il più vicino a un periodo di dodici mesi sul mercato secondario dei titoli. Il tasso degli interessi moratori è determinato aumentando il tasso di cui sopra di 7 punti percentuali».
16
L’articolo 100 della medesima legge, intitolato «Dispensa dal pagamento degli interessi moratori», è così formulato:
«1. Il contribuente può essere dispensato in tutto o in parte dal pagamento degli interessi moratori maturati (calcolati) ma non pagati (non riscossi), a condizione che:
(…)
2)
una legge tributaria speciale preveda tale possibilità giuridica;
3)
esista un fondamento normativo previsto dal paragrafo 1 dell’articolo 141 della presente legge;
(…)».
17
L’articolo 141 della legge sull’amministrazione tributaria intitolato «Dispensa dal pagamento dell’ammenda» dispone quanto segue:
«1. I motivi di dispensa dal pagamento delle ammende inflitte in applicazione degli articoli 139 e 140 della presente legge sono i seguenti:
1)
qualora il contribuente dimostri l’assenza di colpa in relazione alla violazione;
2)
qualora la legge tributaria sia stata violata a causa di circostanze che sfuggono al controllo del contribuente e che egli non poteva prevedere e non ha previsto. Le azioni o le omissioni del contribuente o dei suoi dipendenti e l’insolvenza del contribuente non sono considerate come circostanze suddette;
3)
qualora un atto specifico del contribuente, pur violando le disposizioni di una legge tributaria, non causi alcun danno al bilancio dello Stato;
4)
qualora il contribuente abbia violato la legge a causa di errati chiarimenti sintetici forniti dall’amministrazione tributaria riguardo alle norme tributarie o a causa di errate informazioni fornite per iscritto o per telefono in merito a norme siffatte da detta amministrazione, sempreché la consulenza fornita sia stata registrata conformemente alla procedura stabilita dall’amministrazione tributaria centrale e il chiamante – il contribuente (o il suo rappresentante) – possa essere identificato».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
18
L’amministrazione tributaria ha proceduto a verificare l’esattezza del calcolo, della dichiarazione e del pagamento dell’IVA dovuta dalla ricorrente nel procedimento principale per il periodo compreso tra il 1
o
dicembre 2012 e il 31 dicembre 2016. In esito a tale controllo, detta amministrazione ha redatto una relazione di verifica nella quale ha constatato che la ricorrente nel procedimento principale aveva violato l’articolo 58, paragrafo 1, e l’articolo 64, paragrafo 2, della legge della Repubblica di Lituania relativa all’imposta sul valore aggiunto, in quanto aveva detratto dall’imposta dovuta sulle sue operazioni imponibili l’IVA figurante su fatture prive di valore giuridico e aveva partecipato ad operazioni coinvolte in una frode all’IVA.
19
Con decisione del 4 settembre 2018, recante conferma della relazione finale di verifica summenzionata, l’amministrazione tributaria ha fissato ad EUR 6517901,36 l’importo dell’IVA supplementare dovuta dalla ricorrente nel procedimento principale e ad EUR 2431505,31 quello degli interessi moratori sull’IVA dovuti dalla ricorrente. Detta amministrazione ha inoltre inflitto a quest’ultima una sanzione tributaria di un importo di EUR 1862257.
20
La ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės ([OSCURATO:PERSONA] per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania), che, con decisione del 10 dicembre 2018, ha confermato detta decisione.
21
Con sentenza del 30 maggio 2019, il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente nel procedimento principale avverso la decisione della Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės ([OSCURATO:PERSONA] per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania) del 10 dicembre 2018.
22
La ricorrente nel procedimento principale ha quindi interposto appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) al fine di ottenere l’annullamento di tale decisione e della decisione dell’amministrazione tributaria del 4 settembre 2018.
23
Con sentenza del 9 settembre 2020, il [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha respinto tale appello e ha confermato la sentenza del Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius).
24
Il 18 gennaio 2021 la ricorrente nel procedimento principale ha presentato all’amministrazione tributaria una richiesta di dispensa dal pagamento degli interessi moratori e della sanzione tributaria che le erano stati inflitti.
25
Con decisione del 16 marzo 2021, l’amministrazione tributaria ha rifiutato di dispensare la ricorrente dal pagamento degli interessi moratori sull’IVA, nella misura di EUR 2835125,75 e della sanzione tributaria. Essa ha constatato che la ricorrente nel procedimento principale non soddisfaceva nessuno dei requisiti previsti dall’articolo 141, paragrafo 1, della legge sull’amministrazione dei tributi e che non aveva neppure dimostrato l’esistenza di circostanze eccezionali giustificanti l’applicazione dei criteri della ragionevolezza e dell’equità previsti all’articolo 8, paragrafo 1, di tale legge.
26
Poiché la ricorrente nel procedimento principale non aveva adempiuto gli obblighi tributari supplementari in materia di IVA imposti a suo carico, l’importo complessivo degli interessi moratori contemplati dalla decisione dell’amministrazione tributaria del 4 settembre 2018 e maturati durante tutto il procedimento di verifica fiscale, ossia tra il 26 gennaio 2013 e il 4 aprile 2021, è stato fissato a EUR 3150660,79 e quello della sanzione tributaria a EUR 1838812,44.
27
L’11 aprile 2024 la ricorrente nel procedimento principale ha presentato una nuova domanda di dispensa dal pagamento degli interessi moratori e della sanzione tributaria. A tal riguardo, essa ha chiesto di essere dispensata dal pagamento della «parte sanzionatoria» di tali interessi, vale a dire della parte che eccedeva l’importo che garantisce il risarcimento dell’erario e che era pari ai due terzi dell’importo totale di detti interessi. Secondo la ricorrente nel procedimento principale, il carattere sproporzionato di questi stessi interessi, in quanto sanzione, sarebbe evidente in una situazione come la sua, in cui detti interessi moratori sono stati calcolati retroattivamente per tutto il periodo compreso tra il momento in cui l’imposta o la tassa avrebbe dovuto essere pagata fino al 4 aprile 2021, quindi anche durante il procedimento di verifica fiscale e il procedimento giudiziario. Inoltre, tali interessi costituirebbero una misura sanzionatoria penale per quanto riguarda l’applicazione della loro componente sanzionatoria, vale a dire la maggiorazione di sette punti percentuali applicata al tasso d’interesse.
28
Con decisione del 13 maggio 2024, l’amministrazione tributaria ha rifiutato di accogliere questa nuova domanda sostenendo, in sostanza, che gli interessi moratori sono stati fissati in conformità alle prescrizioni della legge sull’amministrazione dei tributi. Infatti, tale legge non accorderebbe nessuna possibilità di dispensare la ricorrente nel procedimento principale dal pagamento degli interessi moratori per ragioni diverse da quelle previste dall’articolo 100, paragrafo 1, della legge stessa. Le modalità di calcolo del tasso degli interessi moratori sarebbero definite in maniera vincolante dalla legge suddetta e l’amministrazione tributaria dovrebbe adottare una decisione in materia di interessi moratori soltanto entro i limiti fissati dalla stessa legge. Inoltre, secondo la giurisprudenza nazionale pertinente, gli interessi moratori sarebbero uno strumento inteso a garantire il rispetto dell’obbligo tributario di pagamento di un’imposta o di una tassa, e non potrebbero essere considerati una sanzione di natura penale. Peraltro, nell’ipotesi in cui tale amministrazione accogliesse la domanda della ricorrente nel procedimento principale optando per l’applicazione nei suoi confronti di un tasso di interesse diverso da quello previsto dalla legge sull’amministrazione dei tributi, violerebbe il principio di uguaglianza dei contribuenti di fronte alla legge, sancito all’articolo 7 della legge sull’amministrazione.
29
Il 4 giugno 2024 la ricorrente ha presentato dinanzi alla Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės ([OSCURATO:PERSONA] del contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania), che è giudice del rinvio, un ricorso inteso all’annullamento della decisione dell’amministrazione tributaria del 13 maggio 2024.
30
Il giudice del rinvio osserva che, secondo le informazioni fornite dall’amministrazione tributaria, nel corso della verifica fiscale è stato constatato che occorreva avviare un procedimento penale nei confronti della ricorrente nel procedimento principale in quanto persona giuridica. Tuttavia, il procedimento penale sarebbe ancora in corso e non sarebbe stata adottata alcuna decisione di condanna nei suoi confronti. Pertanto, in tale fase, non le sarebbe stata inflitta nessuna pena nel procedimento penale.
31
Basandosi sulla giurisprudenza costante del [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), il giudice del rinvio rileva che la funzione principale degli interessi moratori consiste nel garantire l’adempimento dell’obbligo fiscale di pagamento di un’imposta o di una tassa, e che queste mirano prima di tutto a coprire le spese dello Stato e non a sanzionare il soggetto interessato. Tuttavia, tali interessi moratori comporterebbero anche un elemento di sanzione, poiché il loro tasso è calcolato maggiorando la parte risarcitoria legata al costo dell’indebitamento pubblico. Quest’ultimo sarebbe determinato tenendo conto del rendimento un titolo dello Stato sul mercato secondario, maggiorato di sette punti percentuali.
32
Date tali circostanze, il giudice del rinvio si interroga in particolare sulla conformità degli articoli da 96 a 99 della legge sull’amministrazione dei tributi all’articolo 325 TFUE e all’articolo 273 della direttiva IVA, letti alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, e dell’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA], in quanto tali disposizioni nazionali non assicurano il coordinamento tra la procedura amministrativa di imposizione degli interessi moratori e le azioni penali, affinché l’onere supplementare derivante dal cumulo di tali procedure sia ridotto allo stretto necessario e la severità dell’insieme delle sanzioni inflitte corrisponda alla gravità dell’illecito accertato. In particolare, dette disposizioni nazionali non prevedrebbero alcun limite, ai fini della pronuncia di sanzioni penali, all’applicazione della componente sanzionatoria di tali interessi, qualora i fatti all’origine di detti interessi diano parimenti luogo ad azioni penali.
33
In tale contesto, la Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės ([OSCURATO:PERSONA] del contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 325 TFUE, l’articolo 273 della direttiva IVA e l’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA] debbano essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che consente di imporre interessi di mora per il pagamento tardivo dell’imposta, una componente dei quali ha effetto sanzionatorio in relazione alle stesse infrazioni fiscali che sono oggetto di un procedimento penale, senza stabilire alcuna norma che garantisca un coordinamento che limiti a quanto strettamente necessario l’onere supplementare derivante, per le persone interessate, dal cumulo dei procedimenti o che consenta di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitata allo stretto necessario in relazione alla gravità del reato di cui trattasi.
2)
Se l’articolo 325 TFUE, l’articolo 273 della direttiva IVA e l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] debbano essere interpretati nel senso che: essi ostano a una procedura di applicazione degli interessi moratori per il pagamento tardivo delle imposte che, a prescindere dalla natura e dalla gravità delle infrazioni, stabilisce che tali interessi hanno una componente sanzionatoria fissa, senza prevedere la possibilità di ridurre tale componente sanzionatoria, ossia di imporre un tasso di interesse di mora inferiore a quello previsto dalla legge o di rinunciare alla componente sanzionatoria degli interessi di mora».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
34
Il governo lituano ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile nel suo complesso, ritenendo che le questioni sollevate dal giudice del rinvio non abbiano alcun rapporto con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale.
35
A questo proposito, tale governo sostiene che il pagamento degli interessi moratori e l’ammenda tributaria imposti alla ricorrente nel procedimento principale con la decisione dell’amministrazione tributaria del 4 settembre 2018 sono stati confermati da una sentenza definitiva del [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), pronunciata il 9 settembre 2020. Pertanto, la responsabilità tributaria della ricorrente nel procedimento principale sarebbe stata constatata con una decisione avente carattere definitivo, la quale non sarebbe impugnabile con un ricorso. Di conseguenza, l’oggetto della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio verterebbe unicamente sui presupposti per la concessione di una dispensa dal pagamento degli interessi moratori in conformità al diritto nazionale applicabile.
36
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale all’interno del quadro normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, beneficiano di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in maniera manifesta che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono poste (sentenza del 12 ottobre 2023, KBC Verzekeringen,
C‑268/22
,
EU:C:2023:767
, punto
22
e giurisprudenza citata).
37
Nel caso di specie, il giudice del rinvio è investito di un ricorso proposto dalla ricorrente nel procedimento principale avverso la decisione dell’amministrazione tributaria del 13 maggio 2024, con la quale quest’ultima ha respinto la sua domanda di dispensa dal pagamento degli interessi moratori relativi ad arretrati in materia di IVA e della sanzione tributaria ad essa inflitti. È in tale contesto che detto giudice si interroga, in sostanza, sulla conformità del meccanismo di imposizione degli interessi moratori previsto dalla legge sull’amministrazione dei tributi all’articolo 325 TFUE e all’articolo 273 della direttiva IVA, letti alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, e dell’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA].
38
Ebbene, occorre rilevare, da un lato, che un meccanismo di pagamento degli interessi moratori per arretrati in materia di IVA, quale istituito dagli articoli da 95 a 99 della legge sull’amministrazione dei tributi, costituisce un’attuazione delle disposizioni della direttiva IVA e, più specificamente, dell’articolo 273 di quest’ultima, dal momento che detto meccanismo mira ad assicurare la riscossione degli importi dell’IVA che non sono stati versati conformemente alle altre disposizioni di detta direttiva.
39
Dall’altro lato, non risulta in maniera manifesta dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte che la richiesta interpretazione dell’articolo 273 della citata direttiva non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva e con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale o che il problema sia di natura ipotetica. Infatti, la seconda questione pregiudiziale, poiché verte, essenzialmente, sul rispetto del principio di proporzionalità nell’ambito del calcolo, da parte dell’amministrazione tributaria, degli interessi moratori relativi ad arretrati in materia di IVA e alla luce della durata della loro decorrenza, appare pertinente ai fini della soluzione della controversia nel procedimento principale.
40
Date tali circostanze, e nella misura in cui la Corte dispone di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in maniera utile alle questioni che le vengono sottoposte, occorre constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Sulla prima questione
41
[OSCURATO:PERSONA] europea contesta la ricevibilità della prima questione sostenendo che l’applicazione del principio del
ne bis in idem
, garantito dall’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA], presuppone l’esistenza di una situazione in cui una sentenza o un’assoluzione definitiva sia stata pronunciata per lo stesso reato. Ebbene, nel caso di specie, il procedimento penale nell’ambito del quale la ricorrente nel procedimento principale è perseguita sarebbe ancora in corso e non sarebbe stata adottata alcuna decisione di condanna nei suoi confronti. Pertanto, nel procedimento principale, la condizione del «
bis
» non sarebbe soddisfatta, per cui il giudice del rinvio non avrebbe bisogno di ottenere una risposta alla prima questione per risolvere la controversia
a quo
.
42
Per quanto riguarda l’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare,
prima facie
, che procedimenti penali aventi ad oggetto reati in materia di IVA e volti ad assicurare l’esatta riscossione di tale imposta e ad evitare le evasioni, come quelli di cui al procedimento principale, costituiscono un’attuazione della direttiva IVA e, quindi, del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, le disposizioni di diritto nazionale che disciplinano tali procedimenti rientrano nell’ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Orsi e Baldetti,
C‑217/15 e C‑350/15
,
EU:C:2017:264
, punto
16
e giurisprudenza citata).
43
Ciò premesso, occorre altresì ricordare che l’applicabilità del principio del
ne bis in idem
presuppone la pronuncia di una decisione definitiva, di condanna o di assoluzione per uno stesso reato. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte il principio del
ne bis in idem
mira a evitare che un’impresa sia «nuovamente condannata o perseguita», il che presuppone che tale impresa sia stata condannata o dichiarata non responsabile da una precedente decisione non più impugnabile. L’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA] riguarda quindi specificamente la ripetizione di un procedimento conclusosi con una decisione definitiva riguardante il medesimo elemento materiale (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie,
C‑617/17
,
EU:C:2019:283
, punti
29
e
32
, nonché ordinanza del 20 maggio 2021, ENR [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑88/20
,
EU:C:2021:407
, punto
33
).
44
Ebbene, nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta, da un lato, che, in esito a un procedimento amministrativo di verifica fiscale, alla ricorrente nel procedimento principale è stato imposto il pagamento di interessi moratori relativi ad arretrati in materia di IVA nonché di una sanzione tributaria. Dall’altro lato, i procedimenti penali avviati nei suoi confronti per gli stessi fatti non si sono ancora conclusi e non è stata pronunciata nei suoi confronti alcuna decisione definitiva, di condanna o di assoluzione per lo stesso reato.
45
A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA] vieta di infliggere, per fatti identici, più sanzioni di natura penale in esito a diversi procedimenti svolti a tali fini (sentenza del 20 marzo 2018, Menci,
C‑524/15
,
EU:C:2018:197
, punto
35
). Ebbene, tale articolo 50 non disciplina la situazione di una persona che sia oggetto, per la stessa violazione di un obbligo tributario, di un procedimento amministrativo e di un procedimento penale, fintantoché sia emessa una decisione di condanna o di assoluzione per gli stessi fatti nell’ambito del secondo procedimento, che è distinto e autonomo rispetto al primo, come nel caso di specie. Date tali circostanze, l’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA] non è applicabile al procedimento principale.
46
In tale contesto, occorre ricordare che, qualora disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali verte una questione pregiudiziale non siano applicabili alla controversia nel procedimento principale e siano quindi irrilevanti ai fini della sua soluzione, si deve ritenere che la decisione pregiudiziale richiesta non sia necessaria al fine di consentire al giudice del rinvio di emanare la sua sentenza e che tale questione sia quindi irricevibile al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2025, Swiftair,
C‑701/23
,
EU:C:2025:237
, punto
28
e giurisprudenza citata).
47
Di conseguenza, la prima questione sollevata dal giudice del rinvio è irricevibile.
Sulla seconda questione
48
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 325 TFUE e l’articolo 273 della direttiva IVA, letti alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede il pagamento di interessi moratori relativi ad arretrati in materia di IVA e che, indipendentemente dalla natura e dalla gravità dell’illecito constatato dall’amministrazione tributaria, fissa l’importo di tali interessi senza che tale amministrazione possa ridurre una delle componenti di tale importo e applicare un tasso d’interesse inferiore a quello previsto da tale normativa o rinunciare a determinare una parte di detto importo.
49
Nel caso di specie, i dubbi del giudice del rinvio sull’interpretazione del diritto dell’Unione derivano dal fatto che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale consente l’imposizione, cumulativamente, tanto degli interessi moratori sull’IVA, di cui una parte conterrebbe anche un elemento sanzionatorio, quanto della sanzione tributaria in caso di mancato pagamento o di pagamento tardivo di un’imposta o di una tassa dovuta.
50
A tal riguardo, il giudice del rinvio cerca di chiarire, da un lato, in quale misura gli interessi moratori relativi ad arretrati in materia di IVA, che la ricorrente nel procedimento principale si è vista applicare in esito a un procedimento amministrativo di verifica fiscale, presentino natura penale, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, se una siffatta normativa nazionale sia conforme al principio di proporzionalità come interpretato nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 325 TFUE e dell’articolo 273 della direttiva IVA.
Sull’applicabilità dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA]
51
Ai sensi della costante giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione dell’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA] e recepita all’articolo 49, paragrafo 3, di quest’ultima, tre criteri sono pertinenti ai fini della valutazione della natura penale di una sanzione, ossia, la qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto interno, la natura stessa dell’illecito, e il grado di severità della sanzione che l’interessato rischia di subire (sentenze del 20 marzo 2018, Menci,
C‑524/15
,
EU:C:2018:197
, punto
26
e giurisprudenza citata, nonché del 22 marzo 2022, bpost,
C‑117/20
,
EU:C:2022:202
, punto
25
e giurisprudenza citata).
52
Inoltre, sempre secondo tale giurisprudenza, anche per illeciti che non sono qualificati come «penali» dal diritto nazionale, un simile carattere può nondimeno discendere dalla natura stessa dell’illecito in questione e dal grado di severità delle sanzioni che quest’ultimo può comportare [sentenza del 22 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Punti di penalità),
C‑439/19
,
EU:C:2021:504
, punto
88
e giurisprudenza citata].
53
Sebbene spetti al giudice del rinvio valutare, alla luce di tali criteri, se l’imposizione di interessi moratori relativi a arretrati in materia di IVA abbia natura penale, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], la Corte, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale, può tuttavia fornire precisazioni dirette a guidare tale giudice nella sua valutazione (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 2018, Menci,
C‑524/15
,
EU:C:2018:197
, punto
27
e giurisprudenza citata).
54
Per quanto riguarda il primo criterio relativo alla qualificazione dell’illecito nel diritto interno, risulta sia dal tenore letterale dell’articolo 95, paragrafo 1, della legge sull’amministrazione dei tributi sia dalla giurisprudenza nazionale pertinente, segnatamente quella del [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) che, nel diritto lituano, la percezione di interessi moratori vertenti su arretrati fiscali in caso di mancato pagamento o di pagamento tardivo di un’imposta o di una tassa dovuto non è considerata una sanzione avente carattere penale. Inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che siffatti interessi sono imposti nell’ambito di un procedimento amministrativo. Sebbene il diritto lituano preveda anche l’esistenza di reati tributari soggetti a procedimenti penali, le sanzioni previste a tale titolo sono irrogate nell’ambito di un procedimento distinto e indipendente.
55
Il secondo criterio, relativo alla natura stessa dell’illecito, implica di verificare se la sanzione di cui trattasi persegua, in particolare, una finalità repressiva. Ne discende che una sanzione avente una finalità repressiva presenta una natura penale e che il semplice fatto che essa persegua anche una finalità preventiva non è idoneo a privarla della sua qualifica di sanzione penale. Infatti, fa parte della natura stessa delle sanzioni penali la circostanza che esse siano volte tanto alla prevenzione quanto alla repressione di condotte illecite. Per contro, una misura che si limiti a riparare il danno causato dall’illecito in questione non presenta natura penale [v., in tal senso, sentenze del 20 marzo 2018, Menci,
C‑524/15
,
EU:C:2018:197
, punto
31
, e del 22 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Punti di penalità),
C‑439/19
,
EU:C:2021:504
, punto
89
].
56
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni scritte delle parti alla Corte risulta che, secondo la legge sull’amministrazione dei tributi, la riscossione di interessi moratori ha, da un lato, carattere preventivo, in quanto stimola le persone interessate a pagare l’IVA nel termine impartito o il più rapidamente possibile dopo la scadenza di tale termine, il che contribuisce altresì a garantire l’esatta riscossione dell’IVA, e, dall’altro, carattere compensativo in quanto simili interessi mirano a compensare le perdite finanziarie subite dallo Stato a causa del mancato pagamento o del pagamento tardivo di un’imposta o di una tassa.
57
Occorre sottolineare al riguardo che la Corte ha già dichiarato che la riscossione di interessi moratori aveva, da un lato, carattere preventivo, stimolando il contribuente ad adempiere l’obbligazione tributaria il più rapidamente possibile dopo la scadenza dei termini assegnati, e, dall’altro, carattere compensativo, in quanto tali interessi mirano a compensare le perdite finanziarie subite dallo Stato a causa del mancato pagamento o del pagamento tardivo di un’imposta o di una tassa (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2022, Direktor na [OSCURATO:PERSONA] i danachno-osiguritelna praktika,
C‑1/21
,
EU:C:2022:788
, punti da
89
a
91
e giurisprudenza citata).
58
Anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che «gli interessi moratori non sono essenzialmente intesi a punire i contribuenti al fine di impedire la reiterazione delle condotte incriminate, ma tendono principalmente alla riparazione pecuniaria di un danno, vale a dire un danno finanziario connesso al decorso del tempo e al ritardo nel pagamento dell’imposta» [Corte EDU, 6 ottobre 2009, Poniatowski c. Francia (dec.), CE:ECHR:2009:1006DEC002949408]. Pertanto, in virtù di tale giurisprudenza, non hanno una connotazione penale né le procedure di recupero d’imposta o di rettifica tributaria miranti puramente a recuperare l’intero tributo dovuto, senza che tale recupero sia accompagnato da una qualsivoglia maggiorazione, né le procedure relative ad interessi moratori, e ciò indipendentemente da come sono qualificate nel diritto interno o dall’entità delle somme in gioco [v., in tal senso, Corte EDU, 17 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] c. Francia (dec.), CE:ECHR:2016:0517DEC007695911, §§ 45 e 46 nonché giurisprudenza citata].
59
Alla luce di tale giurisprudenza, risulta che l’imposizione di interessi moratori relativi ad arretrati in materia di IVA, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, non può essere considerata una misura repressiva.
60
Per quanto riguarda il terzo criterio relativo al grado di severità della sanzione, gli elementi del fascicolo a disposizione della Corte non sembrano indicare che gli interessi moratori, come quelli imposti nel procedimento principale, siano di entità tale da dover essere riconosciuti come penali. Per quanto riguarda, in particolare, il fatto che, come sostenuto dalla ricorrente nel procedimento principale nell’ambito del procedimento principale, una parte degli interessi moratori sarebbe di natura «sanzionatoria» in considerazione della maggiorazione del tasso di base di tali interessi di sette punti percentuali, occorre rilevare che tali affermazioni si basano su una lettura della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale diversa da quella esposta dal giudice del rinvio. Dalla decisione di rinvio non risulta, infatti, che gli interessi moratori in questione nel procedimento principale abbiano carattere sanzionatorio (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2018, Nidera,
C‑387/16
,
EU:C:2018:121
, punto
35
).
61
In ogni caso, conformemente alla giurisprudenza della Corte, gli interessi moratori mirano ad ovviare alle conseguenze derivanti dal superamento di un termine di pagamento e a compensare i vantaggi che il soggetto passivo trae indebitamente dal ritardo accumulato per adempiere un debito fiscale, e non a sanzionare un siffatto ritardo (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑506/23
,
EU:C:2024:1003
, punto
32
).
62
Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo esposta al punto 58 della presente sentenza che, indipendentemente dal loro ammontare, misure analoghe a quelle imposte nel procedimento principale non sono state considerate tali da presentare un grado di gravità sufficiente a conferire loro natura penale.
63
In base alle considerazioni che precedono, e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, non sembra essere soddisfatto nessuno dei tre criteri enunciati al punto 51 della presente sentenza che consentono di qualificare gli interessi moratori di cui trattasi nel procedimento principale come misura di carattere penale. Ebbene, poiché non rivestirebbero natura penale, tali interessi moratori non possono essere valutati alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA].
Sull’applicazione del principio generale di proporzionalità
64
Anche se una misura come quella di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], spetta al giudice del rinvio verificare se essa sia conforme al principio di proporzionalità, essendo la Corte competente a fornirgli gli elementi di interpretazione utili al riguardo. Infatti, il rispetto di tale principio, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, si impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’attuazione di tale diritto, anche in assenza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili [sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto),
C‑205/20
,
EU:C:2022:168
, punto
31
e giurisprudenza citata].
65
Date tali circostanze, occorre ritenere che, con la seconda questione, il giudice del rinvio intenda, in sostanza, stabilire se l’articolo 325 TFUE e l’articolo 273 della direttiva IVA, letti alla luce del principio di proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che fissi le modalità di calcolo del tasso degli interessi moratori relativi a arretrati in materia di IVA indipendentemente dalla natura e dalla gravità dell’illecito accertato dall’amministrazione tributaria, ed escluda che quest’ultima possa applicare un tasso di interesse inferiore a quello previsto da tale normativa, rinunciare a calcolare una parte dell’importo degli interessi moratori o dispensare un contribuente dal pagamento di tali interessi, ad eccezione dei casi tassativamente definiti da detta normativa.
66
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, per rispettare il principio di proporzionalità, una misura deve essere idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, il conseguimento dell’obiettivo legittimo perseguito e non deve eccedere quanto è appropriato e necessario per raggiungerlo, fermo restando che gli inconvenienti da essa causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a.,
C‑391/20
,
EU:C:2022:638
, punto
65
e giurisprudenza citata).
67
Per quanto riguarda, in particolare, le misure amministrative o repressive consentite da una normativa nazionale, esse non devono eccedere i limiti di ciò che è appropriato e necessario alla realizzazione degli obiettivi legittimamente perseguiti da tale normativa (sentenza del 24 febbraio 2022, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero dell’Economia e delle Finanze,
C‑452/20
,
EU:C:2022:111
, punto
37
e giurisprudenza citata).
68
Nel caso di specie, occorre anzitutto ricordare che risulta, in particolare, dagli articoli 2 e 273 della direttiva IVA, letti in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative atte a garantire la riscossione integrale dell’IVA dovuta nei loro rispettivi territori e a combattere le evasioni (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 2018, Menci,
C‑524/15
,
EU:C:2018:197
, punto
18
).
69
Da una giurisprudenza costante risulta che le disposizioni di cui all’articolo 273 della direttiva IVA, al di fuori dei limiti da esse fissati, non precisano né le condizioni né gli obblighi che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere e conferiscono dunque a questi un margine discrezionale circa i mezzi idonei ad assicurare la riscossione integrale dell’IVA dovuta sul loro territorio e a combattere le evasioni (sentenza del 13 ottobre 2022, Direktor na [OSCURATO:PERSONA] i danachno-osiguritelna praktika,
C‑1/21
,
EU:C:2022:788
, punto
69
).
70
Inoltre, l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive e, in particolare, li obbliga ad adottare, per combattere l’evasione lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere l’evasione lesiva dei loro propri interessi (sentenza del 1o ottobre 2020, Úrad špeciálnej prokuratúry,
C‑603/19
,
EU:C:2020:774
, punto
48
e giurisprudenza citata).
71
Pur conservando la scelta delle sanzioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono provvedere affinché le violazioni del diritto dell’Unione, ivi comprese le norme armonizzate derivanti dalla direttiva IVA, siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo (sentenza del 2 maggio 2018, Scialdone,
C‑574/15
,
EU:C:2018:295
, punto
28
e giurisprudenza citata).
72
Nel caso di specie, la misura che istituisce il versamento di interessi moratori relativi ad arretrati in materia di IVA, quale prevista agli articoli da 95 a 99 della legge sull’amministrazione dei tributi, che fa decorrere gli interessi moratori dal mancato pagamento o dal pagamento tardivo di un’imposta o di una tassa dovuta, contribuisce al recupero di importi di IVA che non sono stati versati da un soggetto passivo entro i termini imperativi stabiliti dalle disposizioni della direttiva IVA.
73
Pertanto, nella misura in cui essa mira ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e/o a prevenire le evasioni, la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale persegue un obiettivo legittimo riconosciuto dal diritto dell’Unione. Infatti, la Corte ha già statuito che la percezione di interessi moratori contribuisce ad avversare i mancati pagamenti entro i termini impartiti di importi dichiarati a titolo di IVA, in conformità all’obbligo incombente agli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi segnatamente dell’articolo 273 della direttiva IVA e dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, di adottare tutte le misure legislative e amministrative idonee a garantire la riscossione della totalità dell’IVA dovuta nei loro rispettivi territori e a combattere le evasioni (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2022, Direktor na [OSCURATO:PERSONA] i danachno-osiguritelna praktika,
C‑1/21
,
EU:C:2022:788
, punti
88
,
89
e
92
nonché giurisprudenza citata).
74
Sebbene spetti al giudice del rinvio, il solo competente ad interpretare e applicare il diritto nazionale, valutare in definitiva se la misura che istituisce il versamento di interessi moratori, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, sia appropriata, necessaria e proporzionata alla realizzazione dell’obiettivo legittimo perseguito, la Corte può tuttavia fornire precisazioni dirette a guidare il giudice in tale valutazione (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero dell’Economia e delle Finanze,
C‑452/20
,
EU:C:2022:111
, punto
40
e giurisprudenza citata).
75
Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se una siffatta misura sia idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione degli obiettivi legittimi perseguiti, occorre rilevare che la riscossione di interessi moratori contribuisce ad avversare i mancati pagamenti entro i termini impartiti di importi dell’IVA dichiarati. Una siffatta misura contribuisce quindi al rispetto dell’obbligo, ricordato al punto 68 della presente sentenza, per ciascuno Stato membro di adottare tutte le misure legislative e amministrative atte a garantire la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel suo territorio e a combattere l’evasione (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2022, Direktor na [OSCURATO:PERSONA] i danachno-osiguritelna praktika,
C‑1/21
,
EU:C:2022:788
, punto
71
).
76
Pertanto, gli interessi moratori sembrano essere una misura adeguata per conseguire gli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.
77
In secondo luogo, per quanto riguarda la necessità di detta misura, occorre ricordare l’importanza che riveste la lotta all’evasione ai sensi dell’articolo 325 TFUE e dell’articolo 273 della direttiva IVA, nonché l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare misure efficaci per conseguire l’obiettivo di assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e di evitare le evasioni, conformemente alle stesse disposizioni.
78
A tal riguardo, la legge sull’amministrazione dei tributi attua le disposizioni della direttiva IVA, che è vincolante per la Repubblica di Lituania e mira a far sì che possano essere imposte misure efficaci contro l’evasione in materia di IVA, al fine di indurre il soggetto passivo ad adempiere puntualmente ai propri obblighi fiscali e di coprire i costi sostenuti dall’amministrazione tributaria per il mancato adempimento tempestivo di tali obblighi, in modo da compensare il danno causato all’erario dall’indisponibilità degli importi corrispondenti all’imposta dovuta.
79
Occorre rilevare, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, che l’imposizione di interessi moratori mira concretamente a stimolare i contribuenti ad adempiere ai loro obblighi tributari in via prioritaria, per non correre il rischio di vedere l’importo del proprio debito fiscale aumentare proporzionalmente alla durata del suo mancato pagamento. In assenza di una misura di tale tipo, i contribuenti non avrebbero alcuno stimolo particolare ad adempiere ai loro obblighi fiscali entro i termini fissati e potrebbero privilegiare altre transazioni commerciali. Inoltre, l’assenza di interessi moratori favorirebbe coloro che non adempiono ai propri obblighi fiscali entro i termini previsti, i quali beneficerebbero così di liquidità supplementare e di un vantaggio economico corrispondente alla diminuzione, nel tempo, del valore reale dell’importo del loro debito fiscale.
80
Ne consegue che, tenuto conto del contesto in cui si inserisce la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, tale normativa, nella parte in cui impone una misura che istituisce interessi moratori, risulta necessaria alla realizzazione dell’obiettivo legittimo da essa perseguito.
81
Per quanto riguarda, in terzo luogo, il carattere proporzionato in senso stretto di tale misura, occorre ricordare, in particolare, che il legislatore lituano ha previsto l’imposizione di interessi moratori e ne ha fissato l’importo indipendentemente dalla natura e dalla gravità dell’infrazione constatata dall’amministrazione tributaria, e che l’importo di tali interessi è fissato senza che tale amministrazione possa ridurre una delle componenti di tale importo per applicare un tasso di interesse inferiore a quello previsto da tale normativa o rinunciare a calcolare una parte di tale importo. In tale contesto, occorre esaminare se gli inconvenienti causati dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non siano sproporzionati rispetto agli obiettivi da essa legittimamente perseguiti, vale a dire l’efficacia della riscossione dell’IVA e della lotta all’evasione.
82
In primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che le disposizioni del diritto nazionale relative al calcolo dei tassi degli interessi moratori si applicano a tutti i contribuenti in caso di mancato pagamento o di pagamento tardivo, accertato nel corso di una verifica fiscale, di un’imposta o di una tassa soggetta a dichiarazione e non dichiarata o non soggetta a dichiarazione e non calcolata. Da un lato, il tasso è stabilito
a priori
in modo chiaro e trasparente conformemente a criteri oggettivi e sulla base di una metodologia di calcolo prevista dalla legge sull’amministrazione dei tributi. Dall’altro, il potere decisionale dell’amministrazione tributaria in materia di fissazione degli interessi moratori è disciplinato da tale legge.
83
Tenuto conto, in particolare, del carattere preventivo della misura di cui trattasi, che mira a indurre il contribuente ad adempiere puntualmente ai propri obblighi fiscali e a coprire i costi sostenuti dall’amministrazione tributaria per il fatto che il soggetto passivo non ha adempiuto tempestivamente ai suoi obblighi fiscali, la fissazione di un tasso prestabilito per il calcolo degli interessi moratori non sembra sproporzionata, alla luce degli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, per garantirne l’effettività.
84
A tal riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, la circostanza che l’importo degli interessi moratori sia forfettario e non sia accompagnato da alcuna possibilità di modulazione non permette, di per sé, di concludere per il carattere sproporzionato di tale misura. Infatti, la determinazione, da parte della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale, dell’importo degli interessi moratori, alla quale l’amministrazione tributaria non può apportare alcuna modulazione, tranne qualche caso espressamente definito dalla normativa tributaria applicabile, tutela i soggetti passivi da qualsiasi decisione arbitraria di tale amministrazione garantendo al tempo stesso la parità di trattamento tra tali soggetti passivi.
85
Inoltre, l’importo degli interessi moratori così determinato permette tanto ai creditori che ai debitori di prevedere con precisione l’ammontare futuro dei propri diritti o, rispettivamente, dei propri obblighi finanziari, in modo da garantire anche la certezza del diritto. L’assenza di limiti al margine di discrezionalità di cui potrebbe disporre l’amministrazione tributaria rischierebbe di comportare una disparità di trattamento ingiustificata tra soggetti passivi che si trovino in una situazione paragonabile sotto il profilo fiscale.
86
In secondo luogo, occorre rilevare che, poiché il tasso degli interessi moratori è legato all’adempimento o all’estinzione dell’obbligo fiscale gravante sul soggetto passivo, le azioni di quest’ultimo contribuiscono in larga misura a determinare l’importo totale degli interessi di cui sarà debitore. Infatti, l’applicazione degli interessi moratori impone al soggetto passivo che non abbia adempiuto ai propri obblighi fiscali entro i termini fissati un onere finanziario proporzionale alla durata del mancato pagamento del suo debito che ha fatto scattare la decorrenza degli interessi stessi. Pertanto, il ricorso ad interessi moratori come mezzo per garantire l’adempimento di obblighi fiscali non costituisce, in linea di principio, una soluzione gravante in maniera eccessiva sui soggetti passivi.
87
Tale conclusione non può essere infirmata dal fatto che, come sostenuto dalla ricorrente nell’ambito del procedimento principale, gli interessi moratori di cui trattasi sono stati calcolati retroattivamente per l’intero periodo a partire dal momento in cui l’imposta o la tassa avrebbe dovuto essere pagata, ivi compreso dunque il procedimento di verifica fiscale e il procedimento giurisdizionale. Infatti, se, in esito al procedimento giudiziario, è definitivamente confermata l’esistenza dell’obbligazione tributaria, il fatto di non tener conto della durata di tale procedimento nel calcolo degli interessi moratori conferirebbe al soggetto passivo interessato un vantaggio di liquidità rispetto agli altri soggetti passivi che hanno adempiuto tempestivamente ai propri obblighi.
88
Inoltre, per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente nel procedimento principale secondo cui essa avrebbe chiesto di essere dispensata dal pagamento della parte degli interessi eccedente l’importo necessario a garantire il risarcimento dell’erario, occorre rilevare che se, in taluni casi particolari, l’importo degli interessi compensativi può superare il danno reale subito dall’erario, ciò è solo la conseguenza di un sistema di risarcimento forfettario, che per sua natura riflette non già le perdite effettivamente subite, bensì le perdite che l’erario, secondo la valutazione del legislatore nazionale, può subire. (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2018, Nidera,
C‑387/16
,
EU:C:2018:121
, punto
36
).
89
In terzo luogo, ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 1, della legge sull’amministrazione dei tributi, è possibile ottenere l’esenzione dal pagamento, in tutto o in parte, degli interessi moratori maturati (calcolati) ma non pagati (non riscossi) qualora siano soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione. Una dispensa del genere può essere concessa, in particolare, qualora sia accertato uno dei motivi previsti all’articolo 141, paragrafo 1, di tale legge. Tra tali motivi figurano in particolare i casi in cui il contribuente dimostri che l’infrazione commessa non gli è imputabile come colpa o quando la violazione della legge tributaria è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà, che egli non aveva previsto e non poteva prevedere, oppure quando si tratta di un atto isolato che, pur contravvenendo alle disposizioni di tale legge, non arreca danno al bilancio.
90
In quarto luogo, la valutazione della proporzionalità delle misure aventi finalità repressiva richiede, certamente, che siano prese in considerazione circostanze quali la natura e la gravità dell’infrazione a un obbligo fiscale accertata dall’amministrazione tributaria o altre circostanze quali il contesto particolare in cui tale infrazione è stata commessa e il suo eventuale collegamento con altri procedimenti in corso. Resta il fatto che misure quali gli interessi moratori relativi a arretrati in materia di IVA hanno carattere preventivo e, come sottolineato al punto 79 della presente sentenza, mirano a incentivare i contribuenti ad adempiere ai loro obblighi tributari in via prioritaria, per non correre il rischio che l’importo del loro debito fiscale aumenti proporzionalmente alla durata del suo mancato pagamento.
91
Pertanto, una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che fissa le modalità di calcolo del tasso degli interessi moratori escludendo al contempo che l’amministrazione tributaria possa applicare un tasso d’interesse inferiore a quello da essa previsto o rinunciare a calcolare una parte dell’importo di tali interessi, non sembra essere eccessiva rispetto all’obiettivo che essa persegue mediante detti interessi. Il fatto che tale amministrazione non possa dispensare un contribuente dal pagamento degli stessi interessi, ad eccezione dei casi tassativamente definiti da tale normativa, nulla toglie a questa constatazione.
92
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 325 TFUE e l’articolo 273 della direttiva IVA, letti alla luce del principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che fissi le modalità di calcolo del tasso degli interessi moratori relativi ad arretrati in materia di IVA indipendentemente dalla natura e dalla gravità dell’infrazione accertata dall’amministrazione tributaria ed escluda che quest’ultima possa applicare un tasso di interesse inferiore a quello previsto da tale normativa o rinunciare a calcolare una parte dell’importo degli interessi moratori o dispensare un contribuente dal pagamento di tali interessi, ad eccezione dei casi tassativamente definiti da detta normativa.
Sulle spese
93
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 325 TFUE e l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti alla luce del principio di proporzionalità,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a una normativa nazionale che fissi le modalità di calcolo del tasso degli interessi moratori relativi ad arretrati in materia di imposta sul valore aggiunto indipendentemente dalla natura e dalla gravità dell’infrazione accertata dall’amministrazione tributaria ed escluda che quest’ultima possa applicare un tasso di interesse inferiore a quello previsto da tale normativa o rinunciare a calcolare una parte dell’importo degli interessi moratori o dispensare un contribuente dal pagamento di tali interessi, ad eccezione dei casi tassativamente definiti da detta normativa.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il lituano.