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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34016/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminato l'unico motivo di ricorso.

Lo stesso - che censura l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la asserita tenuità del fatto - non si confronta con la sentenza impugnata che evidenzia che il fatto non poteva in alcun modo ritenersi tenue in considerazione del considerevole lasso temporale dell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari (cfr. pag. 4).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] igna [OSCURATO:PERSONA] DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminato l'unico motivo di ricorso. Lo stesso - che censura l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la asserita tenuità del fatto - non si confronta con la sentenza impugnata che evidenzia che il fatto non poteva in alcun modo ritenersi tenue in considerazione del considerevole lasso temporale dell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari (cfr. pag. 4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] igna [OSCURATO:PERSONA] DE
Sentenza Cassazione n. 34016/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris