Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2011
ECLI:EU:T:2011:688
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 23 novembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento
(causa T‑82/09)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi all’iscrizione di taluni membri del Parlamento europeo al regime pensionistico complementare – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Art. 8, lett. b), del regolamento (CE) n. 45/2001 – Trasferimento di dati personali»
1.
Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto
di accesso ai documenti – Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Portata – Obbligo di valutazione in
conformità alla normativa dell’Unione relativa alla protezione dei dati personali – Piena applicabilità delle disposizioni
del regolamento n. 45/2001 a qualunque domanda di accesso a documenti che contengono dati personali [Regolamenti del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 8, e n. 1049/2001, art. 4, n. 1, lett. b)] (v. punti 21‑26, 38‑40)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Trattamento
di tali dati da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione – [OSCURATO:PERSONA] di accesso a documenti che menzionano i nomi
dei membri del Parlamento iscritti al regime pensionistico complementare – Dati personali – [OSCURATO:PERSONA] di accesso a detti documenti
a titolo del regolamento n. 1049/2001 – Obbligo di dimostrare la necessità del trasferimento di tali dati [Regolamenti del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, artt. 2, lett. a), 5, lett. b) e 8, lett. b), e n. 1049/2001, art. 4, n. 1,
lett. b)] (v. punti 27‑30)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione del Parlamento europeo 17 dicembre 2008, A (2008) 22050, che ha negato al ricorrente
l’accesso a determinati documenti relativi all’iscrizione di taluni membri del Parlamento europeo al regime pensionistico
complementare.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo.
3)
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica di Finlandia ed il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporteranno le
proprie spese.