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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2011

ECLI:EU:T:2011:688
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 23 novembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento (causa T‑82/09) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi all’iscrizione di taluni membri del Parlamento europeo al regime pensionistico complementare – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Art. 8, lett. b), del regolamento (CE) n. 45/2001 – Trasferimento di dati personali»

1. Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Portata – Obbligo di valutazione in conformità alla normativa dell’Unione relativa alla protezione dei dati personali – Piena applicabilità delle disposizioni del regolamento n. 45/2001 a qualunque domanda di accesso a documenti che contengono dati personali [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 8, e n. 1049/2001, art. 4, n. 1, lett. b)] (v. punti 21‑26, 38‑40)

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Trattamento di tali dati da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione – [OSCURATO:PERSONA] di accesso a documenti che menzionano i nomi dei membri del Parlamento iscritti al regime pensionistico complementare – Dati personali – [OSCURATO:PERSONA] di accesso a detti documenti a titolo del regolamento n. 1049/2001 – Obbligo di dimostrare la necessità del trasferimento di tali dati [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, artt. 2, lett. a), 5, lett. b) e 8, lett. b), e n. 1049/2001, art. 4, n. 1, lett. b)] (v. punti 27‑30) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione del Parlamento europeo 17 dicembre 2008, A (2008) 22050, che ha negato al ricorrente l’accesso a determinati documenti relativi all’iscrizione di taluni membri del Parlamento europeo al regime pensionistico complementare.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica di Finlandia ed il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporteranno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 23 novembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento (causa T‑82/09) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi all’iscrizione di taluni membri del Parlamento europeo al regime pensionistico complementare – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Art. 8, lett. b), del regolamento (CE) n. 45/2001 – Trasferimento di dati personali» 1. Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Portata – Obbligo di valutazione in conformità alla normativa dell’Unione relativa alla protezione dei dati personali – Piena applicabilità delle disposizioni del regolamento n. 45/2001 a qualunque domanda di accesso a documenti che contengono dati personali [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 8, e n. 1049/2001, art. 4, n. 1, lett. b)] (v. punti 21‑26, 38‑40) 2. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Trattamento di tali dati da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione – [OSCURATO:PERSONA] di accesso a documenti che menzionano i nomi dei membri del Parlamento iscritti al regime pensionistico complementare – Dati personali – [OSCURATO:PERSONA] di accesso a detti documenti a titolo del regolamento n. 1049/2001 – Obbligo di dimostrare la necessità del trasferimento di tali dati [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, artt. 2, lett. a), 5, lett. b) e 8, lett. b), e n. 1049/2001, art. 4, n. 1, lett. b)] (v. punti 27‑30) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione del Parlamento europeo 17 dicembre 2008, A (2008) 22050, che ha negato al ricorrente l’accesso a determinati documenti relativi all’iscrizione di taluni membri del Parlamento europeo al regime pensionistico complementare. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica di Finlandia ed il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporteranno le proprie spese.