CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07306/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 9618/2023proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. , in liquidazione, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, viadegli Scipioni 132, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dal quale è rappres. e dife sa , per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, in persona del curatore p.t., elett.te domic. in Roma, via P. [OSCURATO:PERSONA] 3, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; I [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, via Boezio 19, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappres. e difende, per procura speciale in atti; -controricorrenti- avverso l’ordinanza n. 32185/22 della Corte di Cassazione, pubblicata il 2.11.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 4.6.20 il Tribunale di Cosenza dichiarava il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione che proponeva reclamo, rigettato dalla Corte d’appello con sentenza del 2021. La società proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza; con ordinanza del 2.11.22 questa Corte ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna la suddetta ordinanza con ricorso per revocazione ex art. 391bis , c . p . c . affidato a quattro motivi, illustrati damemoria. La curatela del fallimento resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 391 bis e 395, c . p . c. , per aver la Cassazione pronunciato incorrendo in una svista, quale erronea percezione decisiva per la decisione. Il secondo motivo deduce l’errore revocatorio di fatto consistente nell’aver la Corte d’appello ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione del credito erariale- che sarebbe derivata dall’estinzione del giudizio tributario- in ragione della notifica al contribuente delle cartelle esattoriali conseguenti all’estinzionedei relativi giudizi tributari nel termine decennale decorrente dalla scadenza infruttuosa dei termini per la riassunzione del giudizio di rinvio. Il terzo motivo deduce errore revocatorio con riferimento a vari motivi del precedente ricorso per cassazione- come riportati - per essere la Corte di Cassazione incorsa in una svista nel decidere, omettendo di esaminare le doglianze sulla suddetta questione dell’effetto interruttivo della prescrizione, el’esame di alcune sentenze e documenti (atti di vendita e retrovendita del 2004). Il quarto motivo deduce errore revocatorio in ordine alla questione di legittimità costituzionale e di richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE,ai sensi dell’art. 267 TUEF. Il ricorso è inammissibile. L'omesso esame di una questione processuale (anche ove questa sia rilevabile d'ufficio) non integra l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., dal momento che non comporta l'erronea supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto ma si traduce in una mancata attività, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse in sede di legittimità (Cass., n. 11691/23). Inoltre, non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazioneper le quali si deduca come errore di fatto quello che attiene alla valutazione di atti sottopostial controllo della Corte stessa - atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza -poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (Cass., n. 5326/23). Nella specie, premesso che il primo motivo è inammissibile perché privo di una specifica critica della sentenza impugnata, contenendo generiche e non pertinenti osservazioni di diritto, il secondo e terzo motiv, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi , sottendendoun riesame dei fatti già oggetto del pregresso giudizio di Cassazione, cercano di confutare i principi di diritto su cui si fonda la decisione impugnata riguardo alla predetta questione della prescrizione,ovvero deducono un asserito omesso esame di documenti che, di per sé, non integra il vizio revocatorio denunziato, sulla base della citata giurisprudenza. Infatti, non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto. (Cass., n. 10184/18). Infine, il quarto motivo, in particolare, è inammissibile in virtù dell’orientamentosecondo il quale, in tema di revocazione di sentenza della Corte di cassazione la dedotta omissione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea in violazione dell'art. 267, comma 3, TFUE, non integra errore revocatorio ai sensi degli artt. 391 bise 395, n. 4, c.p.c., in quanto la relativa valutazione è di diritto e non di fatto (Cass., n. 4893/23). Le spese seguono la soccombenza; al riguardo, le spese a favore della curatela fallimentare vanno liquidate a favore dello Stato, a norma dell’art. 133 TU n. 115/02, data l’attestazione della stessa curatela sulla mancanza di fondi della procedura, mentre le spese a favore della I [OSCURATO:SOCIETA]. sono da liquidare a favore del difensore antistatario, come espressamente richiesto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricor rente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 5.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge, da liquidarsi nell’importo sopra indicato per ciascuno dei controricorrenti costituiti a favore dello Stato (per la [OSCURATO:PERSONA]) e della I [OSCURATO:SOCIETA]., con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per