CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13144/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to VITOZACCARIA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante2026 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1654 VERONE;- controricorrente -avverso la sentenza n. 654/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 07/04/2022 R.G.N. 996/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18884/2022Numero sezionale 1654/2026Data pubblicazione 07/05/20261.La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 654/2022, haparzialmente riformato la decisione del Tribunale dellamedesima sede resa nella controversia promossa da GiacomoDininni, in qualità di titolare della DiGi Italia, nei confronti dellaPolyform Italia [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto il pagamento dispettanze indennitarie e risarcitorie derivanti dalla cessazione diun rapporto di agenzia.1.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto di aver instaurato con la società,in data 9 marzo 2015, un rapporto di agenzia con esclusiva peri territori di Corea del Sud, Australia e Danimarca, cessato nelmarzo 2017 a seguito di disdetta della preponente motivata dalmancato raggiungimento del fatturato minimo stabilitocontrattualmente. Il ricorrente aveva dunque rivendicato ilpagamento di complessivi euro 29.576,00 a titolo di indennitàdi fine rapporto, specificamente indennità meritocratica ex art.1751 c.c., indennità suppletiva di clientela e FIRR, oltre allasomma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del dannoderivante dalla violazione del diritto di esclusiva, asserendo chela società aveva conferito incarico ad altro agente per ilterritorio coreano in costanza di rapporto.2. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente le domande,condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di euro1.760,40 per indennità suppletiva di clientela e di euro10.000,00 per il danno da violazione dell'esclusiva, rigettandola pretesa relativa all'indennità meritocratica.2.1. La Corte d'Appello di Bari, investita dell'impugnazione, hariformato la decisione di primo grado confermando, in primoluogo, il rigetto dell'indennità ex art. 1751 c.c. per difetto diNumero registro generale 18884/2022Numero sezionale 1654/2026prova circa il mantenimento di sostanziali vantaggi in caNpumoe roa dlli ara ccolta generale 13144/2026Data pubblicazione 07/05/2026preponente a seguito dell'attività svolta dall'agente.In accoglimento del gravame del Dininni, la Corte territoriale hainvece riconosciuto il diritto al FIRR, condannando la società alpagamento delle somme maturate stante l'assenza di prova delversamento all'Enasarco. Quanto alla domanda risarcitoria perviolazione dell'esclusiva, il giudice del gravame ha invecerigettato la pretesa, osservando che, sebbene la violazionedovesse ritenersi pacifica per mancata specifica contestazionecirca la stipula di altro contratto di agenzia per la medesimazona, mancava nel caso di specie la prova del danno concreto edella sua reale entità.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cuiresiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697c.c. Il ricorrente censura la sentenza là dove ha ritenuto che lacontestazione di [OSCURATO:PERSONA] sulla "volatilizzazione" della clientelanon fosse generica. Sostiene che, affinché una contestazionepossa definirsi specifica, essa deve contrastare il fatto avversocon un altro fatto diverso o logicamente incompatibileterritoriale ha fatto assurgere a "prova" una sempliceaffermazione della [OSCURATO:PERSONA] non corroborata dadocumentazione. Lamenta, infine, che il Giudice non avrebbepotuto rigettare la domanda per mancato assolvimentodell'onere probatorio senza aver dato corso alla consulenzaNumero registro generale 18884/2022tecnica già richiesta per la verifica della sussistenza dei requisitNi umero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 13144/2026dell'indennità.Data pubblicazione 07/05/2026Il motivo è infondato.1.1. Relativamente alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod.civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza dilegittimità (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianzarelativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiane risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma eche tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.In particolare, poi, con riguardo alla dedotta violazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione diviolazione e falsa applicazione di tali norme non può porsi peruna erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n.27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi ilrichiamo alle disposizioni considerate, atteso che partericorrente lamenta esclusivamente una erronea interpretazionedelle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diversoapprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazionedella Corte la propria diversa interpretazione, senza apportareelementi che possano indurre a reputare la prima implausibile.Numero registro generale 18884/20222. La Corte d'Appello ha correttamente rilevato che laN umero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 13144/2026contestazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] non era generica, poichéData pubblicazione 07/05/2026la società ha allegato una circostanza concreta, ovverol'interruzione dei rapporti con il cliente T.N. Trading CO. LTDdopo pochi mesi dalla risoluzione, idonea a smentire l'assuntoavversario.In tema di indennità ex art. 1751 c.c., l'onere della prova circail mantenimento di "sostanziali vantaggi" da parte dellapreponente grava sull'agente.A norma della disposizione in esame, infatti, all'atto dellacessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondereall'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbiasensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e ilpreponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagliaffari con tali clienti.Di conseguenza, non è sufficiente soltanto la provvista di nuoviclienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quellivecchi, posto che occorre anche il verificarsi della secondacondizione, ossia che pure all'esito della cessazione del rapportocon l'agente il preponente continui a ricevere ancora sostanzialivantaggi derivanti dai nuovi procurati clienti ovvero dal suddettoincremento di affari con i vecchi. Né, per come risulta formulatala norma, è sufficiente che il recesso non sia imputabileall'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostativeivi contemplate, il cui difetto perciò, non basta da solo adintegrare il diritto all'indennità, configurabile invece soltantoallorché sussistano pure le altre due condizioni, una delle quali-cioè la permanenza di sostanziali vantaggi- nella specie risultaindimostrata secondo il motivato assunto della Corte di Appello(sul punto, Cass. n. 20047 del 2016; Cass. n. 27540 del 2018).Numero registro generale 18884/2022Tale lacuna non può essere colmata mediante la nomina di unN umero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 13144/2026consulente tecnico d'ufficio, poiché il consulente non puòData pubblicazione 07/05/2026accertare i fatti principali che è onere delle parti allegare, né laconsulenza può avere funzione esonerativa dall'onereprobatorio.3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per difetto dimotivazione sulla domanda risarcitoria. Il ricorrente definisceillogica la motivazione che riconosce il diritto al risarcimento "inastratto" ma lo nega "in concreto" per difetto di prova. Sostieneche il danno derivante dalla violazione dell'esclusiva debbaritenersi in re ipsa e non abbisogni di valutazione laddove lacondotta non sia stata contestata.Il motivo non può essere accolto.Occorre premettere che è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facentiriferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita laprospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omessoesame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una taleformulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compitodi isolare le singole censure teoricamente proponibili, ondericondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art.360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebberoutilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, algiudice di legittimità il compito di dare forma e contenutogiuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse (Cass. n. 3397 del 2024).Nella specie, la Corte d'Appello, pur dando atto che la violazionedell'esclusiva attribuisce all'agente, in termini astratti, il dirittoNumero registro generale 18884/2022al risarcimento, ha evidenziato che in concreto mancava deNl umero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 13144/2026tutto la prova dei danni subiti.Data pubblicazione 07/05/2026Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il principio dinon contestazione opera rispetto ai fatti costitutivi, ma non inrelazione a fattispecie, come quella del risarcimento del danno,il cui accertamento richiede un riscontro su condotta, nesso dicausalità e pregiudizio, avendo gli stessi, come correttamenteosservato dalla Corte, carattere fortemente valutativo.La mancata contestazione del quantum della pretesa (che ilTribunale aveva ravvisato nel riconoscere la somma di euro10.000,00) non può dunque sopperire alla mancanza di provacirca l'an della stessa.4. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. pervizio di ultra petizione. Il ricorrente lamenta che la Corted'Appello si sia pronunciata sulla spettanza delle "provvigioniindirette" ex art. 1748 c.c., domanda asseritamente maiproposta, al fine di argomentare l'accoglimento dell'appello diPolyform.Il motivo non merita accoglimento.Costituisce insegnamento ormai consolidato quello secondo cuiil vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ricorre se v’èstata, da parte del giudice del merito, una carenza nellainterpretazione di un atto processuale, sindacabile in sede dilegittimità unicamente come vizio motivazionale, che puòintegrare l’ultrapetizione (cfr., fra le altre, Cass. n. 34762 del2024).Questo significa che la doglianza del ricorrente deve riguardarel’omesso esame di una domanda o la pronuncia su una domandanon proposta e non censurare l’interpretazione data, dal giudicedi merito, alla domanda stessa o alla sua estensione.Numero registro generale 18884/2022Numero sezionale 1654/2026Ebbene, solo nel primo caso ricorre la violazione dell’aNrutm. er1o 1di 2ra ccolta generale 13144/2026Data pubblicazione 07/05/2026c.p.c., prospettandosi l’error in procedendo del giudice dimerito, rispetto al quale la Corte di cassazione deve procedereall’esame diretto degli atti per acquisire tutti gli elementi utili arendere la pronuncia richiesta.Quando invece la doglianza del ricorrente, come nellafattispecie, è volta all’interpretazione del contenuto odell’ampiezza della domanda, l’attività richiesta alla Corte dicassazione integra un accertamento in fatto, che però è per suanatura riservato al solo giudice del merito (v. così Cass. civ.,Sez. lav., Ord., 12 agosto 2024, n. 22724; Cass. civ., Sez. II,Ord., 22 febbraio 2024, n. 4739; principio enunciato da Cass.civ., Sez. lav., 24 luglio 2008, n. 20373).In tal caso, se costui “abbia espressamente ritenuto che erastata avanzata ed era compresa nel thema decidendum, talestatuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può esserecensurata per ultrapetizione, atteso che il suddetto difetto nonè logicamente verificabile prima di avere accertato l’erroneitàdella relativa motivazione, sicché detto errore può concretizzaresolo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale,ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sottoil profilo del vizio motivazionale”, nei ristretti limiti derivantidalla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr.Cass. n. 22724/2024 cit.; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 15 luglio2024, n. 19400; Cass. civ., Sez. I, Ord., 8 febbraio 2024, n.3575; Cass. civ., Sez. I, Ord., 7 agosto 2023, n. 23935).4.1. Nella specie, il Giudice d'Appello ha esaminato la questionedelle provvigioni indirette solo per completezza argomentativa,onde verificare se la pretesa economica legata alla violazionedell'esclusiva potesse trovare accoglimento sotto altraqualificazione. Rilevando che tale domanda non era stataNumero registro generale 18884/2022proposta espressamente e che mancava prova degli affarNi umero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 13144/2026conclusi con terzi, la Corte ha semplicemente escluso, sottoData pubblicazione 07/05/2026altro profilo, ogni presupposto probatorio per liquidare sommea titolo risarcitorio: ha, infatti, rilevato la Corte che non era stataofferta alcuna prova del numero e degli affari conclusi dallaPolyform con clienti appartenenti alla zona di esclusiva delDininni per effetto di attività di altro agente non essendovi,quindi, alcuna dimostrazione dell’esistenza dei presupposti perla percezione delle provvigioni indirette per violazionedell’esclusiva ad opera del mandante.5. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1362 e1363 c.c. per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.Sostiene che la Corte abbia violato l'interpretazione letterale esistematica del contratto, omettendo di richiamare l'art. 1.8 chelegittima l'agente al risarcimento dei danni in caso di violazionedell'obbligo di esclusiva.Il motivo è infondato.Va preliminarmente rilevato, quanto alla dedotta violazionedell’art. 1362 cod. civ., che l’interpretazione de qua è attivitàriservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato dilegittimità salvo che per il caso della violazione delle regolelegali di ermeneutica contrattuale, quale, tuttavia, non può dirsiesistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia sceltouna piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni deltesto negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibilidue o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che avevaproposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sededi legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sulpunto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 2018).L'interpretazione della Corte d'Appello non viola i canoni legali,avendo il Giudice rilevato che la previsione contrattuale delNumero registro generale 18884/2022diritto al risarcimento non esonera la parte dall'onere di provareN umero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 13144/2026l'effettivo pregiudizio patito.Data pubblicazione 07/05/2026Nella specie, la clausola, come riportata dalla parte ricorrente,prevede esclusivamente che, in caso di violazione dell’obbligo diesclusiva, l’agente sia legittimato a recedere immediatamente,senza alcun obbligo di preavviso, dal contratto di agenzia, salvoil risarcimento dei danni.Non implausibile ed anzi corretta deve reputarsil’interpretazione offerta dalla Corte d’appello che deve ritenersiabbia escluso la configurabilità di una penale automatica,individuando esclusivamente la sussistenza di un rinvio aiprincipi generali sulla responsabilità contrattuale che richiedonola dimostrazione del danno-conseguenza.6. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente allarifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese dilite, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi e200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori dilegge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo aNumero registro generale 18884/2022Numero sezionale 1654/2026titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il Nriucmoerros doi r,a ccolta generale 13144/2026Data pubblicazione 07/05/2026a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nell'Adunanza camerale del 1° aprile 2026.La PresidenteAdriana Doronzo