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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 38550/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Daniele ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Rimini di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1 -bis, codice strada (in Montescudo-[OSCURATO:PERSONA], il 13 agosto 2018); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi aspecifici (asserita mancanza e, in ogni caso, posteriorità del consenso e dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. rispetto al momento dell'avvenuto prelievo dei campioni esaminati), avendo il ricorrente fatto riferimento ad atti del .procedimento neppure allegati al ricorso stesso (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, si è già chiarito, in tema di ricorso per cassazione, che la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen. (sez. 4, n. 3937 del 12/1/2021, Centofanti, Rv. 280384-01, proprio in fattispecie analoga, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che prospettava il vizio di motivazione rispetto a una serie di certificati medici non allegati e di cui non era stato riportato né il contenuto specifico, né la sede e il momento della relativa produzione); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Daniele ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Rimini di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1 -bis, codice strada (in Montescudo-[OSCURATO:PERSONA], il 13 agosto 2018); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi aspecifici (asserita mancanza e, in ogni caso, posteriorità del consenso e dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. rispetto al momento dell'avvenuto prelievo dei campioni esaminati), avendo il ricorrente fatto riferimento ad atti del .procedimento neppure allegati al ricorso stesso (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, si è già chiarito, in tema di ricorso per cassazione, che la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen. (sez. 4, n. 3937 del 12/1/2021, Centofanti, Rv. 280384-01, proprio in fattispecie analoga, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che prospettava il vizio di motivazione rispetto a una serie di certificati medici non allegati e di cui non era stato riportato né il contenuto specifico, né la sede e il momento della relativa produzione); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]
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