CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18421/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), per il ricevimento degli atti [OSCURATO:TELEFONO] – PEC [OSCURATO:EMAIL], presso cuiuffici domicilia, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.[OSCURATO:SOCIETA] (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]) con sedelegale in [OSCURATO:PERSONA] n. 1, Riccione (RN), in persona del legale rappre-sentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; PEC:antonio.salamone @ legalmail.it; [OSCURATO:TELEFONO]), del Foro di Vel-letri, giusta procura speciale conferita con atto separato e deposi-tata unitamente al controricorso, ed elettivamente domiciliata inVia Lata 20 I.P. - 00049, Velletri (RM).Controricorrentenonché controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 20375/2025Numero sezionale 329/2026Numero di raccolta generale 18421/2026Data pubblicazione 08/06/2026tempore.Intimatoavverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n° 369 depo-sitata il 26 febbraio 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (da euro 52.000,01 a euro 260.000,00.) ed al d.m. n° 55del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusionedel compenso per la fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro9900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo pre-videnziale ed all’iva, se dovuta.Numero registro generale 20375/2025Numero sezionale 329/2026Numero di raccolta generale 18421/2026Data pubblicazione 08/06/2026Roma, 5 giugno 2026.Il consigliere delegatoLuciano Varotti