CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06940/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per I reato dì cui all'art. 48, 479 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di penale responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione dì una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Le censure relative alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa non sono, inoltre, deducibili in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. S.U., 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01). Il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua delle corrette e non illogiche argomentazioni sviluppate dal giudice di merito, il quale ha chiarito che le dichiarazioni rese dalla persona offesa, oltre ad essere coerenti e prive di incertezze, trovano precisi riscontri nelle altre dichiarazioni testimoniali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. itenuto che la natura dei rappor oggetto dellic a impone, in cas *c~onti prese sen enza, omi sione e nera a e ueq i a ri a i i e n i ca M. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 n