CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 06880/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha A.\ F -I A-i Q confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di ![OSCURATO:PERSONA] il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 4 e 5, cod. pen. Deducono erronea qualificazione del fatto ex art. 448, comma 2-bis, cod. pen., nonché violazione dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., e vizio di motivazione. I ricorsi sono inammissibili, per la totale genericità delle censure sollevate. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Napoli (pp. 3 e 4), i ricorrenti si limitano a censure del tutto generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, essendo contenuto essenziale dell'atto di impugnazione il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, confronto qui del tutto mancante. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]