Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13321/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.

Comma 8 D.L. 137/2020.

Il Pubblico Ministero, in persona del SostitJto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso h [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penai ?. responsabilità delle odierne ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 1 luglio 2017 dal Tribunale di Pesaro in relazione a fattispecie di rapina.

2. Propongono ricorso per cassa::ione le imputate [OSCURATO:PERSONA] Mariana e SERBAN Fanuta con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara.

2.1. Con il primo motivo,si lamimta vizio di motivazione in punto ritenuta responsabilità in conseguenza della rr ancata derubricazione della vicenda in furto tentato.

Difetterebbe infatti la prova d alcuna condotta violenta e del collegamento tra la ritenuta condotta violenta e la sottrazione del bene posto che le imputate si sarebbero solamente divincolate.

2.2. Con il secondo nnotivo,si lamenta la mancata derubricazione della condotta in termini di furto tentato.

2.3. Con il terzo motivo,si lamenta vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità per il delitto ei false informazioni non comprendendo la [OSCURATO:PERSONA] la lingua italiana. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

1.1. Le doglianze articolate cor il primo e con il terzo motivo di ricorso risultano proposte al di fuori dei limi:i del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazi me quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisicne o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, r. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

Va ribadito infatti che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano 'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coererza logico giuridica (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della ogica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifes e. v

1.2. Risultano infatti adeguatamente valorizzate - quanto al capo a) - le dichiarazioni GUERRIERI e CREMONESI in cui si evidenziava il fatto che l'imputata aveva cercato di opporsi con la forza ai vigilanti che l'avevano raggiunta e bloccata per proseguire la fuga già intrapresa per ottenere l'impunità.

Deve al proposito ricordarsi che - per ultracinquantennale giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria il divincolarsi ed anche il semplice strattone costituiscono violenza in quanto implicano l'impiego di un'energia fisica al fine di vincere la resistenza oppost3 dalla persona alla fuga del ladro, restando irrilevanti il grado di resistenza e l'intensità della violenza. (Sez. 2, Sentenza n. 10537 del 09/07/1984 Ud.

Rv. 166830 - 01; Sez. 7, Ordinanza n. 34276 del 18/06/2021, n.m.).

1.3. Quanto al capo c), i giudici del merito hanno congruamente valorizzato le dichiarazioni SCAFUTO che aveva avuto modo di accertare che la donna comprendeva e rispondeva coerente mente alle domande in lingua italiana.

Sul punto, le ulteriori deduzioni della dife3a risultano meramente apodittiche.

2. L'assoluta mancanza di fondamento giuridico della doglianza articolata con il primo motivo rende palese la manifesta infondatezza del secondo che si fondava su una diversa ricostruzione dei fatti.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativa mente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. Il Pubblico Ministero, in persona del SostitJto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso h [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penai ?. responsabilità delle odierne ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 1 luglio 2017 dal Tribunale di Pesaro in relazione a fattispecie di rapina. 2. Propongono ricorso per cassa::ione le imputate [OSCURATO:PERSONA] Mariana e SERBAN Fanuta con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara. 2.1. Con il primo motivo,si lamimta vizio di motivazione in punto ritenuta responsabilità in conseguenza della rr ancata derubricazione della vicenda in furto tentato. Difetterebbe infatti la prova d alcuna condotta violenta e del collegamento tra la ritenuta condotta violenta e la sottrazione del bene posto che le imputate si sarebbero solamente divincolate. 2.2. Con il secondo nnotivo,si lamenta la mancata derubricazione della condotta in termini di furto tentato. 2.3. Con il terzo motivo,si lamenta vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità per il delitto ei false informazioni non comprendendo la [OSCURATO:PERSONA] la lingua italiana. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 1.1. Le doglianze articolate cor il primo e con il terzo motivo di ricorso risultano proposte al di fuori dei limi:i del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazi me quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisicne o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, r. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Va ribadito infatti che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano 'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coererza logico giuridica (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della ogica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifes e. v 1.2. Risultano infatti adeguatamente valorizzate - quanto al capo a) - le dichiarazioni GUERRIERI e CREMONESI in cui si evidenziava il fatto che l'imputata aveva cercato di opporsi con la forza ai vigilanti che l'avevano raggiunta e bloccata per proseguire la fuga già intrapresa per ottenere l'impunità. Deve al proposito ricordarsi che - per ultracinquantennale giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria il divincolarsi ed anche il semplice strattone costituiscono violenza in quanto implicano l'impiego di un'energia fisica al fine di vincere la resistenza oppost3 dalla persona alla fuga del ladro, restando irrilevanti il grado di resistenza e l'intensità della violenza. (Sez. 2, Sentenza n. 10537 del 09/07/1984 Ud. Rv. 166830 - 01; Sez. 7, Ordinanza n. 34276 del 18/06/2021, n.m.). 1.3. Quanto al capo c), i giudici del merito hanno congruamente valorizzato le dichiarazioni SCAFUTO che aveva avuto modo di accertare che la donna comprendeva e rispondeva coerente mente alle domande in lingua italiana. Sul punto, le ulteriori deduzioni della dife3a risultano meramente apodittiche. 2. L'assoluta mancanza di fondamento giuridico della doglianza articolata con il primo motivo rende palese la manifesta infondatezza del secondo che si fondava su una diversa ricostruzione dei fatti. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativa mente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 13321/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris