CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 30393/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sent. n. sez. 260/2025 UP - 12/02/2025 R.G.N. 35237/2024 [OSCURATO:PERSONA]' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 31/01/2024 della Corte d'appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal presidenteLuca Ramacci; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, udito per l’imputato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 31 gennaio 2024 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza in data 20 aprile 2021 del Tribunale di Catania, ha ridotto la pena nei confronti dell’imputato per i reati di maltrattamenti e violenza sessuale aggravati ai danni della compagna convivente. 2. Il ricorrente eccepisce con il primo motivo la violazione di legge e la violazione di norme processuali perché il Tribunale, diversamente composto, aveva omesso la lettura e/o l’indicazione specifica degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento e utilizzabili ai fini della decisione; con il secondo la violazione di legge in relazione all’art. 12 d.lgs. n. 116 del 2017 e all’art. 33 cod. proc. pen. , siccome nel collegio di primo grado vi era un giudice onorario; con il terzo il vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con l’audizione del maresciallo di polizia giudiziaria, con l’espletamento di una perizia in ordine alla conversazione intrattenuta tra lui e la persona offesa per i fatti accaduti il 15 gennaio 2016, con l’escussione di suo figlio che aveva definito la donna una pazza; con il quarto (erroneamente numerato come quinto) per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di maltrattamenti; con il quinto (non numerato) per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di violenza sessuale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorsoè manifestamente infondato. 3.1. Il primo motivo di ricorso, relativo all’inutilizzabilità degli atti in seguito al mutamento del Collegio durante il processo in primo grado, è generico perché non indica specificamente gli atti inutilizzabili e la loro decisività ai fini della prova. Inoltre, il ricorrente ha lamentato che la Corte di appello non aveva colto la censura sollevata, perché aveva risposto sul consenso delle parti anziché sulla mancata lettura degli atti. Il motivo è generico anche sotto questo profilo perché non si confronta con la sentenza impugnata ove si è dato atto che non era stata chiesta la rinnovazione delle prove, con la conseguenza che non si era verificata alcuna nullità ai sensi dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., alla luce della sentenza a Sezioni Unite Bajrami (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754 –01-04). Il ricorrente ha anche lamentato una contraddizione tra il verbale di stenotipia e il verbale sintetico di udienza, mentre la Corte territoriale ha correttamente proposto una lettura integrata e complessiva dei due documenti pervenendo alla logica conclusione che si era proceduto alla lettura d’ufficio delle prove acquisite da collegio diverso da quello che aveva deciso. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, volto a censurare la presenza del G.o.t. nel Collegio di primo grado, ha a oggetto l’affermazione della Corte di appello secondo cui l’azione penale era stata esercitata dal P.m. indubbiamente prima del 13 luglio 2017, data spartiacque tra i due diversi regimi indicati dal d.lgs. n. 116 del 2017. In realtà la data spartiacque è 15 agosto 2017, allorché il d.lgs. n. 116 del 2017 è entrato in vigore (sul punto si veda Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, M., Rv. 285112 – 01, in mot. pag. 7). La deduzione della Corte territoriale è logica e saldamente fondata sulle massime di esperienza perché il G.i.p. del Tribunale di Catania aveva disposto la citazione a giudizio con decreto del 21 settembre 2017, per cui, considerati gli adempimenti amministrativi da espletare e la pausa feriale, la richiesta del P.m. era stata certamenteanteriore al 13 luglio 2017, rectius al 15 agosto 2017, circostanza non specificamente confutata. 3.3. Il terzo motivo, relativo alla mancata rinnovazione delle prove, è assolutamente inconsistente. Si tratta di prove volte a ridimensionare le liti tra l’imputato e la persona offesa e a screditarla, insistendo sul suo atteggiamento minaccioso e ritorsivo. La Corte di appello ha reso delle spiegazioni puntuali sulle ragioni di questa decisione, ma il ricorrente, non solo non si è confrontato con tale parte di motivazione, ma non ha neanche confutato le numerose ulteriori testimonianze che hanno confermato la denuncia della donna (pag. 2-15 della sentenza di primo grado). In particolare, con riferimento all’affermazione del figlio dell’imputato, secondo cui la donna era una pazza, non vi è alcun cenno alla parte della motivazione relativa alla specifica condizione del minore, già affetto da gravi disturbi psichiatrici e collocato in comunità, che riteneva responsabile la donna della chiusura delle relazioni con i fratellastri. 3.4. Gli ultimi due motivi attengono all’accertamento di responsabilità e sono fattuali e rivalutativi. Il motivo è rivalutativo. La Corte territoriale ha ben spiegato che le violenze sessuali erano state provate dal racconto della donna che aveva descritto sia la sopraffazione fisica che psichica nell’ambito di un contesto fortemente maltrattante e che tale racconto era risultato pienamente credibile. Va ribadito che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214 – 01). I Giudici di merito hanno fatto buon governo di tale principio perché, all’esito di uno scrupoloso esame del compendio probatorio, hanno accertato lo stato di totale prostrazione e sudditanza della donna nei confronti dell’uomo tale per cui le rimostranze verbali erano recessive. La motivazione resiste alle censure sollevate anche sotto questo profilo. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Non luogo a provvedere sulle spese sostenute dalla parte civile che, pur avendo trasmesso le conclusioni scritte, non è comparsa in udienza nonostante la richiesta di trattazione orale (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581-03) P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in