Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 settembre 2025

Cassazione n. 12827/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari, in vigore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con quella dell'obbligo di dimora in [OSCURATO:PERSONA] (con divieto di allontanamento notturno dalla propria abitazione, in orario compreso tra le ore 21.00 e le ore 07.00), cosi riformando l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

Il provvedimento cautelare aveva tratto origine dalla ritenuta sussistenza - nei confronti dell'indagato - di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, in ragione del ritrovamento - in un garage risultato essere nella sua disponibilità e, segnatamente, all'interno di un baule in uso alla Guardia di Finanza, essendo l'indagato un ex finanziere - di quattro bombe con miccia di innesco di fabbricazione artigianale con relativo dispositivo di radiocomando e telecomando, nonché di una busta, con all'interno documenti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e oggetto di furto ai suoi danni, come da denuncia versata nell'incarto processuale.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale - in maniera cumulativa - si duole di una errata valutazione delle emergenze probatorie e della insussistenza delle esigenze cautelari.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

2. In via preliminare, deve evidenziarsi come le Sezioni Unite abbiano avuto modo di chiarire che la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., è un mezzo di impugnazione atipico, che impone al giudice di confrontarsi con il compendio indiziario acquisito, tenendo presenti i parametri enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare 2 fnatura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).

La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo.

Ne consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata ai parametri indicati dalla stessa disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale prefigurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, così come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto chiarificatore (Sez.

U, n. 11 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Buffa, Rv. 198212-01-01).

Questo orientamento ermeneutico consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, ha trovato ulteriore conforto in alcune pronunzie più recenti di questa Corte (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).

3. Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, l'odierno ricorrente è un ex finanziere, che è stato trovato in possesso di quattro bombe e comandi a distanza; lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha pacificamente ammesso la disponibilità del locale in cui si trovava il materiale sottoposto a sequestro e, consequenzialmente, non ha posto questioni inerenti al profilo della riferibilità soggettiva.

A mezzo dell'ordinanza genetica, è stata applicata all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, poi sostituita - con la decisione del Tribunale del riesame oggi impugnata - con l'obbligo di dimora con permanenza notturna nell'abitazione.

3.1. Il ricorso, come sopra esposto, deduce tanto il profilo indiziario, quanto l'aspetto della cautela.

In ipotesi difensiva, non risulterebbe esattamente specificato a quale categoria tipologica possa esser ricondotto il materiale rinvenuto; non sarebbe chiaro, in particolare, se si tratti di materie esplodenti o di esplosivi.

Ricorda in particolare la difesa che - laddove i manufatti vengano definiti quali materie 3esplodenti, ossia fuochi di artificio e il relativo peso sia inferiore ai cinque chilogrammi - non sia possibile ritenere integrato il reato contestato; non sarebbe stato acclarato, in definitiva, se gli oggetti caduti in sequestro potessero, o meno, produrre effetti micidiali e distruttivi.

Aggiunge la difesa non esser stato nemmeno accertato, infine, se il presunto radiocomando potesse attivare a distanza il materiale ritrovato.

Sotto il profilo delle esigenze cautelari e, segnatamente, in ordine alla personalità del soggetto, la difesa evidenzia trattarsi di un ex finanziare, oggi in pensione per motivi di salute, che è stato imputato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed è stato poi assolto da tale contestazione.

3.2. È del tutto ininfluente, in primo luogo, il profilo di critica attinente all'effettivo funzionamento del radiocomando; tale aspetto, infatti, potrebbe rilevare esclusivamente in punto di maggiore o minore potenzialità offensiva del materiale, per essere lo stesso azionabile a distanza, non incidendo, invece, sulla intrinseca natura lesiva dello stesso.

A fugare ogni possibile perplessità, comunque, l'ordinanza impugnata ha dato atto di come il radiocomando sia stato provato dai finanzieri e, all'esito della verifica, sia risultato funzionante.

3.3. La difesa, poi, si è limitata a porre in dubbio che il materiale sequestrato sia qualificabile come esplosivo, affermando - in maniera apodittica, ossia senza colmare di contenuto l'asserzione - che potrebbe trattarsi di fuochi di artificio.

In disparte la natura estremamente fattuale e rivalutativa della censura, si deve sottolineare come il Tribunale del riesame si sia specificamente confrontato con la specifica tematica, argomentando compiutamente e senza spunti di contraddittorietà, circa la reale natura degli gli ordigni rinvenuti.

All'interno di questi, infatti, sono stati rinvenuti complessivamente grammi 1446,6 di polvere da sparo; l'attitudine distruttiva del materiale rinvenuto, dunque, è da ritenere elevatissima.

A fronte di una struttura motivazionale lineare e coerente, dunque, la difesa dipana una critica aspecifica e meramente confutativa, senza riuscire, in realtà, a evidenziare alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità.

3.4. Con riferimento al profilo delle esigenze cautelari, il ricorso si limita ad addurre come [OSCURATO:PERSONA] sia un ex finanziere, in pensione per motivi di salute.

Aggiunge come l'indagato sia stato assolto da una contestazione ex art. 416-bis cod. pen.

Vengono proposti, dunque, argomenti demandati alla esclusiva valutazione del giudice di merito, peraltro già congruamente esaminati dal Tribunale del riesame.

Nell'ordinanza impugnata, infatti, vengono esaustivamente spiegate le ragioni della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari attinenti alla reiterazione del reato; a sostegno di tale convincimento, il Tribunale del riesame ha posto 4elementi di univoca significazione, quale la quantità di esplosivo detenuto, le modalità di conservazione e, infine, la contestuale detenzione di documentazione oggetto di furto.

Anche il tema relativo all'arresto del ricorrente nel 2018 per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416-bis cod. pen., del resto, è stato scandagliato, nell'ordinanza impugnata: nell'avversato provvedimento, infatti, si ricorda che il Tribunale del riesame, al tempo, pur non ravvisando la necessaria gravità indiziaria per il delitto associativo, evidenziò come [OSCURATO:PERSONA] avesse una "contiguità compiacente" con vari soggetti organici alla compagine camorristica.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Fi ppo Casa CORTE 5 IjPR ed.:2 Deposita t .ittia oggi Rorre„ .Q.

Lti n PP" 2026 [OSCURATO:PERSONA], DiZIARIO IL FuNZ1 TY[ZI_ARIO 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari, in vigore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con quella dell'obbligo di dimora in [OSCURATO:PERSONA] (con divieto di allontanamento notturno dalla propria abitazione, in orario compreso tra le ore 21.00 e le ore 07.00), cosi riformando l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Il provvedimento cautelare aveva tratto origine dalla ritenuta sussistenza - nei confronti dell'indagato - di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, in ragione del ritrovamento - in un garage risultato essere nella sua disponibilità e, segnatamente, all'interno di un baule in uso alla Guardia di Finanza, essendo l'indagato un ex finanziere - di quattro bombe con miccia di innesco di fabbricazione artigianale con relativo dispositivo di radiocomando e telecomando, nonché di una busta, con all'interno documenti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e oggetto di furto ai suoi danni, come da denuncia versata nell'incarto processuale. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale - in maniera cumulativa - si duole di una errata valutazione delle emergenze probatorie e della insussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile. 2. In via preliminare, deve evidenziarsi come le Sezioni Unite abbiano avuto modo di chiarire che la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., è un mezzo di impugnazione atipico, che impone al giudice di confrontarsi con il compendio indiziario acquisito, tenendo presenti i parametri enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare 2 fnatura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata ai parametri indicati dalla stessa disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale prefigurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, così come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto chiarificatore (Sez. U, n. 11 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Buffa, Rv. 198212-01-01). Questo orientamento ermeneutico consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, ha trovato ulteriore conforto in alcune pronunzie più recenti di questa Corte (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). 3. Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, l'odierno ricorrente è un ex finanziere, che è stato trovato in possesso di quattro bombe e comandi a distanza; lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha pacificamente ammesso la disponibilità del locale in cui si trovava il materiale sottoposto a sequestro e, consequenzialmente, non ha posto questioni inerenti al profilo della riferibilità soggettiva. A mezzo dell'ordinanza genetica, è stata applicata all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, poi sostituita - con la decisione del Tribunale del riesame oggi impugnata - con l'obbligo di dimora con permanenza notturna nell'abitazione. 3.1. Il ricorso, come sopra esposto, deduce tanto il profilo indiziario, quanto l'aspetto della cautela. In ipotesi difensiva, non risulterebbe esattamente specificato a quale categoria tipologica possa esser ricondotto il materiale rinvenuto; non sarebbe chiaro, in particolare, se si tratti di materie esplodenti o di esplosivi. Ricorda in particolare la difesa che - laddove i manufatti vengano definiti quali materie 3esplodenti, ossia fuochi di artificio e il relativo peso sia inferiore ai cinque chilogrammi - non sia possibile ritenere integrato il reato contestato; non sarebbe stato acclarato, in definitiva, se gli oggetti caduti in sequestro potessero, o meno, produrre effetti micidiali e distruttivi. Aggiunge la difesa non esser stato nemmeno accertato, infine, se il presunto radiocomando potesse attivare a distanza il materiale ritrovato. Sotto il profilo delle esigenze cautelari e, segnatamente, in ordine alla personalità del soggetto, la difesa evidenzia trattarsi di un ex finanziare, oggi in pensione per motivi di salute, che è stato imputato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed è stato poi assolto da tale contestazione. 3.2. È del tutto ininfluente, in primo luogo, il profilo di critica attinente all'effettivo funzionamento del radiocomando; tale aspetto, infatti, potrebbe rilevare esclusivamente in punto di maggiore o minore potenzialità offensiva del materiale, per essere lo stesso azionabile a distanza, non incidendo, invece, sulla intrinseca natura lesiva dello stesso. A fugare ogni possibile perplessità, comunque, l'ordinanza impugnata ha dato atto di come il radiocomando sia stato provato dai finanzieri e, all'esito della verifica, sia risultato funzionante. 3.3. La difesa, poi, si è limitata a porre in dubbio che il materiale sequestrato sia qualificabile come esplosivo, affermando - in maniera apodittica, ossia senza colmare di contenuto l'asserzione - che potrebbe trattarsi di fuochi di artificio. In disparte la natura estremamente fattuale e rivalutativa della censura, si deve sottolineare come il Tribunale del riesame si sia specificamente confrontato con la specifica tematica, argomentando compiutamente e senza spunti di contraddittorietà, circa la reale natura degli gli ordigni rinvenuti. All'interno di questi, infatti, sono stati rinvenuti complessivamente grammi 1446,6 di polvere da sparo; l'attitudine distruttiva del materiale rinvenuto, dunque, è da ritenere elevatissima. A fronte di una struttura motivazionale lineare e coerente, dunque, la difesa dipana una critica aspecifica e meramente confutativa, senza riuscire, in realtà, a evidenziare alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità. 3.4. Con riferimento al profilo delle esigenze cautelari, il ricorso si limita ad addurre come [OSCURATO:PERSONA] sia un ex finanziere, in pensione per motivi di salute. Aggiunge come l'indagato sia stato assolto da una contestazione ex art. 416-bis cod. pen. Vengono proposti, dunque, argomenti demandati alla esclusiva valutazione del giudice di merito, peraltro già congruamente esaminati dal Tribunale del riesame. Nell'ordinanza impugnata, infatti, vengono esaustivamente spiegate le ragioni della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari attinenti alla reiterazione del reato; a sostegno di tale convincimento, il Tribunale del riesame ha posto 4elementi di univoca significazione, quale la quantità di esplosivo detenuto, le modalità di conservazione e, infine, la contestuale detenzione di documentazione oggetto di furto. Anche il tema relativo all'arresto del ricorrente nel 2018 per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416-bis cod. pen., del resto, è stato scandagliato, nell'ordinanza impugnata: nell'avversato provvedimento, infatti, si ricorda che il Tribunale del riesame, al tempo, pur non ravvisando la necessaria gravità indiziaria per il delitto associativo, evidenziò come [OSCURATO:PERSONA] avesse una "contiguità compiacente" con vari soggetti organici alla compagine camorristica. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Fi ppo Casa CORTE 5 IjPR ed.:2 Deposita t .ittia oggi Rorre„ .Q. Lti n PP" 2026 [OSCURATO:PERSONA], DiZIARIO IL FuNZ1 TY[ZI_ARIO 5
Sentenza Cassazione n. 12827/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris