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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29601/2022

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G. n. 23003/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] vanni Lauriola , con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio 17/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 6 6 /202 1 della Corte d ’ appello di Ancona depositata il 10 marzo 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del Tribunale di Macerata, che aveva dichiarato dovuti i contributi richiesti d all’ I.N.P.S. a seguito dell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività professionale svolta nell’anno 2011;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, ritenuta doverosa l’iscrizione alla Gestione, ha escluso che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., azionata con notifica dell’avviso di addebito effettuata il 23agosto 2017, fosse prescritta, considerato che la dichiarazion e dei redditi era statapresentata in data 27 settembre 20 12 e che solo con essa l’Istituto previdenziale era stato posto in condizione di conoscere il lavoro autonomo svolto dalla professionista nel 2011, ricorrendo, peraltro, un’ipotesi di sospensione della prescrizione, per doloso occultamento del credito contributivo per mancata compilazione del “quadro RR”, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata;

3. avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando cinque motivi di censura;

4. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

6. la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo l a ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazionedell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, dell’art.2935 cod. civ., dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., dell’art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935, degli artt. 1 e ss, del d.lgs. n. 462 del 1997, in relazione all’art. 3 del d.m. n. 282 del 1995 e art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001, dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), per non avere la Corte d ’ appello ritenuto prescritto il credito contributivo;2. con il secondo motivo la ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2941, n. 8, e 2967 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), relativamente al punto della decisione impugnata con il quale è stato respinto il motivo di appello fondato sulla intervenuta prescrizione della pretesa contributiva dell’I.N.P.S. in presenza di un occultamento del debito ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., individuato nella condotta di evasione contributiva rappresentata dalla mancata denuncia all’Istituto previdenziale della percezione dei redditi per effetto della omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi per l’anno 2011, accompagnata dal dolo evincibile dalla mancata richiesta di iscrizione alla Gestione separata;

3. con il terzo motivo la ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazionedell’art. 115 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per la controversia in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., relativamente al punto della decisione con la quale è stata ritenuta sussistente la fattispecie del doloso occultamento di proventi professionali, nonostante la presenza in atti dei documenti rappresentati dalla dichiarazione dei redditi completa con il quadro CM relativo ai proventi professionali prodotti nell’anno 2011;

4. con il quarto motivo la ricorrentededuce il vizio di omessa pronuncia e violazione dell’obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ) in considerazione del mancato esame dello specifico motivo di appello rappresentato dall’omessa pronuncia in primo grado dell’errore dell’I.N.P.S. nella quantificazione delle sanzioni applicate;

5. con il quinto motivo l a ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000(art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), con riferimento alla illegittima quantificazione delle sanzioni irrogate;

6. iprimi tre motivi, complessivamente considerati in quanto intesi a censurare la sentenza impugnata per aver escluso la prescrizione del credito contributivo, sono fondati, posto che la Corte d’appello ha erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’interessatoin luogo che al momento in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione relativa all’attività professionale svolta nell’anno precedente al termine di versamento, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Sez.

L, 31/10/2018, n. 27950, Cass. Sez. 6-L, 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6 - L , 21/02/2022, n. 5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2010dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez.

L, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez-6-L, 14/10/28123), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 6 giugno del 20 12 disposto fino al 9 luglio 2012 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2011; 7.in applicazione di tali principi, considerato che dalla stessa sentenza impugnata risulta che in relazione all’attività professionale svolta dall’odierna ricorrente nel 2011 l’I.N.P.S. ha notificato l’avviso di addebito all’interessatain data 23 agosto 2017, la pretesa contributiva risulta prescritta anche considerando il differimento disposto dal citato d.m. del 2012, non potendosi accedere alla tesi della sospensione della prescrizione per doloso occultamento – pure addotta nella sentenza impugnata come motivazione aggiuntivaper respingere l’appello della professionista ed in relazione alla quale è stata svolta espressa censura con il secondo ed il terzo motivo di ricorso –in quanto fondata dalla Corte d’appello sull’erroneo presupposto di un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (di recente, Sez. 6–L. 30/11/2021, n. 37529 e numerose altre ordinanze di questa Sezione);

8. pertanto, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbit i gli ulteriori motivi, deve essere cassata lasentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l’accertamento dell’insussistenza del credito contributivo dell’I.N.P.S. per l’attività professionale svolta nell’anno 2011 per intervenuta prescrizione;

9. la novità e la complessità delle questioni giuridiche in rilievo giustificanol’integrale compensazione fra le parti delle spese relative ai gradi di merito, mentre, considerata l’epoca di consolidamento dell’orientamento di questa Corte, alla soccombenza nel presente giudizio di legittimità segue la condanna dell’Istituto ricorrent e al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie iprimi tre motivi, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso , cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara insussistente il credito contributivo dell’I.N.P.S. nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività professionale svolta nell’anno 2011 per intervenuta prescrizione.

Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Compensa integralmente fra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G. n. 23003/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] vanni Lauriola , con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio 17/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 6 6 /202 1 della Corte d ’ appello di Ancona depositata il 10 marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del Tribunale di Macerata, che aveva dichiarato dovuti i contributi richiesti d all’ I.N.P.S. a seguito dell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività professionale svolta nell’anno 2011; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, ritenuta doverosa l’iscrizione alla Gestione, ha escluso che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., azionata con notifica dell’avviso di addebito effettuata il 23agosto 2017, fosse prescritta, considerato che la dichiarazion e dei redditi era statapresentata in data 27 settembre 20 12 e che solo con essa l’Istituto previdenziale era stato posto in condizione di conoscere il lavoro autonomo svolto dalla professionista nel 2011, ricorrendo, peraltro, un’ipotesi di sospensione della prescrizione, per doloso occultamento del credito contributivo per mancata compilazione del “quadro RR”, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata; 3. avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando cinque motivi di censura; 4. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 6. la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo l a ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazionedell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, dell’art.2935 cod. civ., dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., dell’art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935, degli artt. 1 e ss, del d.lgs. n. 462 del 1997, in relazione all’art. 3 del d.m. n. 282 del 1995 e art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001, dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), per non avere la Corte d ’ appello ritenuto prescritto il credito contributivo;2. con il secondo motivo la ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2941, n. 8, e 2967 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), relativamente al punto della decisione impugnata con il quale è stato respinto il motivo di appello fondato sulla intervenuta prescrizione della pretesa contributiva dell’I.N.P.S. in presenza di un occultamento del debito ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., individuato nella condotta di evasione contributiva rappresentata dalla mancata denuncia all’Istituto previdenziale della percezione dei redditi per effetto della omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi per l’anno 2011, accompagnata dal dolo evincibile dalla mancata richiesta di iscrizione alla Gestione separata; 3. con il terzo motivo la ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazionedell’art. 115 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per la controversia in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., relativamente al punto della decisione con la quale è stata ritenuta sussistente la fattispecie del doloso occultamento di proventi professionali, nonostante la presenza in atti dei documenti rappresentati dalla dichiarazione dei redditi completa con il quadro CM relativo ai proventi professionali prodotti nell’anno 2011; 4. con il quarto motivo la ricorrentededuce il vizio di omessa pronuncia e violazione dell’obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ) in considerazione del mancato esame dello specifico motivo di appello rappresentato dall’omessa pronuncia in primo grado dell’errore dell’I.N.P.S. nella quantificazione delle sanzioni applicate; 5. con il quinto motivo l a ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000(art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), con riferimento alla illegittima quantificazione delle sanzioni irrogate; 6. iprimi tre motivi, complessivamente considerati in quanto intesi a censurare la sentenza impugnata per aver escluso la prescrizione del credito contributivo, sono fondati, posto che la Corte d’appello ha erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’interessatoin luogo che al momento in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione relativa all’attività professionale svolta nell’anno precedente al termine di versamento, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Sez. L, 31/10/2018, n. 27950, Cass. Sez. 6-L, 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6 - L , 21/02/2022, n. 5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2010dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez-6-L, 14/10/28123), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 6 giugno del 20 12 disposto fino al 9 luglio 2012 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2011; 7.in applicazione di tali principi, considerato che dalla stessa sentenza impugnata risulta che in relazione all’attività professionale svolta dall’odierna ricorrente nel 2011 l’I.N.P.S. ha notificato l’avviso di addebito all’interessatain data 23 agosto 2017, la pretesa contributiva risulta prescritta anche considerando il differimento disposto dal citato d.m. del 2012, non potendosi accedere alla tesi della sospensione della prescrizione per doloso occultamento – pure addotta nella sentenza impugnata come motivazione aggiuntivaper respingere l’appello della professionista ed in relazione alla quale è stata svolta espressa censura con il secondo ed il terzo motivo di ricorso –in quanto fondata dalla Corte d’appello sull’erroneo presupposto di un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (di recente, Sez. 6–L. 30/11/2021, n. 37529 e numerose altre ordinanze di questa Sezione); 8. pertanto, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbit i gli ulteriori motivi, deve essere cassata lasentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l’accertamento dell’insussistenza del credito contributivo dell’I.N.P.S. per l’attività professionale svolta nell’anno 2011 per intervenuta prescrizione; 9. la novità e la complessità delle questioni giuridiche in rilievo giustificanol’integrale compensazione fra le parti delle spese relative ai gradi di merito, mentre, considerata l’epoca di consolidamento dell’orientamento di questa Corte, alla soccombenza nel presente giudizio di legittimità segue la condanna dell’Istituto ricorrent e al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie iprimi tre motivi, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso , cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara insussistente il credito contributivo dell’I.N.P.S. nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività professionale svolta nell’anno 2011 per intervenuta prescrizione. Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Compensa integralmente fra
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