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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 06461/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22696/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5572/2025 depositata il 02/10/2025. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio dell’intimato.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 17/03/2026. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22696/2025 Numero sezionale 90/2026 Numero di raccolta generale 6461/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22696/2025 Numero sezionale 90/2026 Numero di raccolta generale 6461/2026 Data pubblicazione 18/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22696/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5572/2025 depositata il 02/10/2025. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio dell’intimato. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 17/03/2026. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22696/2025 Numero sezionale 90/2026 Numero di raccolta generale 6461/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22696/2025 Numero sezionale 90/2026 Numero di raccolta generale 6461/2026 Data pubblicazione 18/03/2026
Decreto Cassazione n. 06461/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris